Ordinanza n. 4038/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento - del giudizio di non sufficienza, espresso mediante il voto numerico di 10, contenuto nel verbale del 21 febbraio 2025 della IV Sottocommissione per gli esami di avvocato presso la Corte d’Appello di Napoli, sessione 2024, relativamente all’elaborato contrassegnato dal n. 1234, riferibile alla ricorrente, nonché del conseguenziale provvedimento di non ammissione alla prova orale degli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense, conosciuti il 9/4/2024, - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, compreso il verbale della I Sottocommissione presso la Corte d’Appello di Napoli (di estremi sconosciuti e non reso disponibile) ed il presupposto verbale con cui la Commissione Centrale presso il Ministero ha predeterminato i criteri di valutazione della prova scritta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non sufficienza, espresso con voto numerico pari a 10, e conseguente non ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione forense
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio di non sufficienza attribuito al proprio elaborato scritto dalla IV Sottocommissione per gli esami di avvocato presso la Corte d’Appello di Napoli, nonché la conseguente non ammissione alla prova orale e gli ulteriori atti presupposti, inclusi i verbali delle sottocommissioni e i criteri di valutazione predeterminati dalla Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia. L’ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti contro il giudizio e gli atti della procedura. La questione decisiva concerne l’applicabilità, anche alla sessione 2024, delle disposizioni che hanno differito l’entrata in vigore della disciplina richiamata dal giudice nel precedente giudizio e la relativa questione di legittimità costituzionale.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento. Ha rilevato che nel giudizio avente analogo oggetto e questione di diritto era stata sollevata, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 6-quater, del d.l. n. 215/2023 e dell’art. 1 della l. n. 18/2024, per contrasto con l’art. 3 Cost., nella parte in cui differiscono anche per la sessione 2024 l’entrata in vigore della disciplina richiamata. Poiché le medesime norme devono trovare applicazione nel presente giudizio, il Collegio ha prospettato la sospensione impropria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. Prima di decidere, ha assegnato alle parti venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie sulla sospensione e sulla possibilità di interloquire nel giudizio costituzionale, riservando la decisione alla scadenza del termine. Ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità della ricorrente.
Norme richiamate
art. 11, comma 6-quater, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215
La disposizione è indicata come una delle norme la cui legittimità costituzionale è stata ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, nella parte in cui differisce l’entrata in vigore della disciplina richiamata anche per la sessione 2024 dell’esame forense.
art. 1 l. 23 febbraio 2024, n. 18
La norma di conversione è richiamata in relazione alla medesima questione di legittimità costituzionale concernente il differimento dell’entrata in vigore della disciplina dell’esame forense.
art. 3 Cost.
È indicato quale parametro costituzionale rispetto al quale la questione di legittimità delle disposizioni sul differimento è stata ritenuta non manifestamente infondata.
art. 23 l. n. 87/1953
È richiamato quale base normativa della sospensione del giudizio e della trasmissione degli atti alla Corte costituzionale nel giudizio analogo.
art. 295 c.p.c.
È indicato quale fondamento della prospettata sospensione impropria del presente giudizio, in ragione della pendenza della questione costituzionale analoga.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Secondo il principio richiamato dal Consiglio di Stato, la sospensione impropria deve essere preceduta dal contraddittorio delle parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando un giudizio amministrativo presenta una questione di diritto analoga a quella già devoluta alla Corte costituzionale in altro processo, il giudice può prospettare la sospensione impropria del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ma deve previamente instaurare il contraddittorio sulla sospensione.
- La sospensione impropria deve essere preceduta dall’assegnazione alle parti di un termine per presentare memorie e per manifestare l’eventuale interesse a interloquire nel giudizio incidentale di costituzionalità; la decisione sulla sospensione va riservata alla scadenza del termine.
- La pendenza di una questione di legittimità costituzionale relativa a disposizioni che devono essere applicate in un giudizio con questione analoga costituisce presupposto per valutare la sospensione impropria, senza definire anticipatamente la domanda principale di annullamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 6 ago 2026Ordinanza n. 4393/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 6 ago 2026Ordinanza n. 4394/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 6 ago 2026Ordinanza n. 4396/2026 - Roma, Sezione 1T
- Ordinanza · 6 ago 2026Ordinanza n. 4399/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 6 ago 2026Ordinanza n. 4400/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 6 ago 2026Ordinanza n. 4401/2026 - Roma, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →