Cassazione Penale, Sentenza n. 26323/2023 del 19/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva che il giudice dell'esecuzione, nel determinare gli aumenti previsti dalla disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. con riguardo ai due reati-satellite giudicati con la sentenza dell'11/06/2019 della Corte d'Appello di Genova, non aveva applicato la riduzione di un terzo prevista per la scelta del rito abbreviato operata in sede di cognizione, determinando un aumento di pena superiore rispetto a quanto dovuto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza limitatamente alla misura degli aumenti relativi ai reati giudicati con la sentenza dell'11/06/2019, operando la correzione aritmetica prevista: ha detratto dieci giorni di reclusione per ciascuno dei due reati-satellite (venti giorni in totale) e ha rideterminato la pena complessiva in un anno, cinque mesi e venti giorni di reclusione. L'annullamento è stato pronunciato senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. I).
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Disciplina dell'applicazione della continuazione in sede di esecuzione: il giudice dell'esecuzione è tenuto a calcolare gli aumenti con riguardo alle singole pene e a tener conto delle riduzioni già operate in sede di cognizione.
art. 81 cod. pen.
Principio di cumulo ed aumento per recidiva reiterata: utilizzato per giustificare l'aumento complessivo della pena nel calcolo della continuazione.
art. 442, comma 2 cod. proc. pen.
Regola sulla diminuzione della pena nel rito abbreviato (riduzione di un terzo): la Corte ha ritenuto che detta riduzione debba essere considerata anche in sede di esecuzione e applicata ai singoli reati.
art. 75 d.lgs. 159/2011
Norma sostanziale che individua i reati contestati (reati-satellite): citata per identificare le condanne afferenti alla rideterminazione della pena.
art. 620, lett. I) cod. proc. pen.
Facoltà della Corte di Cassazione di correggere direttamente errori aritmetici e rideterminare la pena senza rinvio quando la correzione non richiede valutazioni di merito: applicata per effettuare la detrazione complessiva di venti giorni e rideterminare la pena.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, nel calcolare gli aumenti per continuazione, deve tener conto delle riduzioni già operate in sede di cognizione (es. riduzione del rito abbreviato) per ciascuna condanna singolarmente.
- Le riduzioni premiali concesse nel rito abbreviato incidono sulle singole pene e devono essere computate prima di applicare gli aumenti di continuazione e gli aumenti per recidiva.
- La Corte di Cassazione può, quando la rettifica è di natura puramente aritmetica e non richiede accertamenti di fatto, annullare senza rinvio e rideterminare la pena ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
- In caso di omissione del calcolo delle riduzioni di rito da parte del giudice dell'esecuzione, il difensore dovrebbe dedurre tempestivamente l'errore in sede di impugnazione (cassazione) chiedendo la rideterminazione aritmetica della pena.
- Per la quantificazione delle riduzioni si raccomanda di applicare la riduzione percentuale (es. 1/3 per il rito abbreviato) alla pena base di ciascun reato prima di sommare gli aumenti derivanti dalla continuazione.
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