Cassazione Penale, Sentenza n. 36472/2024 del 01/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione: il ricorrente censura la motivazione come manifestamente illogica e violativa di legge, deducendo che la qualificazione di "elemento di spicco" della criminalità organizzata si fondava solo sulla dichiarazione della persona offesa e che, peraltro, la stessa aveva riferito che Falbo aveva usato toni pacati; sostiene inoltre che il semplice consiglio rivolto a terzi non può integrare colpa grave escludente l'indennizzo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte territoriale ha valutato correttamente, secondo i parametri dell'art. 314 c.p.p., la sussistenza di una condotta idonea a costituire colpa grave o dolo ostativi al riconoscimento della riparazione. Pur essendo l'imputato stato assolto nel processo penale, il giudice della riparazione ha autonomamente ritenuto che gli elementi materiali (in particolare l'intimazione con tono fermo e perentorio rivolta al debitore, la richiesta di pagamento anche a favore di terzi e la sua posizione riferita nelle indagini) potessero creare l'apparenza di colpevolezza e giustificare la misura cautelare, escludendo l'indennizzo. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Richiamato quale norma relativa al tentativo, fatto oggetto dell'imputazione originaria; usato per descrivere il capo d'accusa nel processo di merito.
art. 629 cod. pen.
Richiamato quale disposizione sostanziale oggetto dell'imputazione (reato contestato), la sua presenza ha contribuito alla valutazione complessiva degli elementi che avrebbero potuto ingenerare l'apparenza di colpevolezza.
art. 7 Legge 12 luglio 1991, n. 203
Richiamato come causa di aggravazione indicata nell'atto d'accusa; considerato nella ricostruzione fattuale ma non determinante per l'esclusione dell'indennizzo ove sussista colpa grave dell'interessato.
art. 314 cod. proc. pen.
Norma procedurale che regola la riparazione per ingiusta detenzione; il giudice della riparazione deve valutare autonomamente, con parametro ex ante e secondo il criterio dell'"id quod plerumque accidit", se la condotta dell'interessato abbia creato, per colpa grave o dolo, l'apparenza di colpevolezza ostativa al riconoscimento dell'indennizzo.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 (Maltese), Rv. 259082
Principio di diritto richiamato: il giudice della riparazione opera autonomamente rispetto al processo penale e può valutare se la condotta, pur non penalmente sanzionata, abbia obiettivamente ingenerato una situazione che giustificasse l'intervento coercitivo dell'Autorità giudiziaria.
Massime di principio
- La richiesta di riparazione per ingiusta detenzione può essere rigettata anche dopo un'assoluzione: il giudice della riparazione valuta autonomamente se la condotta dell'interessato, oggettivamente considerata, abbia creato l'apparenza di colpevolezza.
- La colpa grave rilevante ai fini dell'esclusione dell'indennizzo è un concetto oggettivo, distinto dalla colpa penale: conta la condotta materiale e la sua prevedibilità secondo il parametro dell'"id quod plerumque accidit".
- Comportamenti consistenti in intimidazioni o richieste perentorie, anche se non riconosciuti come reato nel processo penale, possono essere valutati come idonei a determinare l'adozione di misure cautelari e quindi a escludere la riparazione.
- Per ottenere la riparazione è utile documentare e provare che la propria condotta non poteva ragionevolmente creare l'apparenza di colpevolezza (es. testimonianze, registrazioni, sentenze definitive che smentiscano l'esistenza di una 'caratura criminale').
- In sede di impugnazione, è opportuno focalizzarsi non solo sulla sussistenza del fatto penale ma sul vizio di valutazione ex ante operato dal giudice della riparazione: bisogna contestare specificamente la ricostruzione fattuale e l'uso del parametro oggettivo di prevedibilità.
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