Cassazione Penale, Sentenza n. 10431/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione in due motivi: 1) impugnazione della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale sostenendo che la cessione dell'azienda aveva trasferito la responsabilità solidale dei soci verso i debiti (s.n.c.) e dunque non avrebbe determinato il depauperamento della fallita; richiamate norme fiscali e civili (art. 14 d.lgs. 472/1997, art. 20 d.P.R. 131/1986, giurisprudenza civile). 2) censura della condanna per bancarotta documentale deducendo che al momento del fallimento l'imputato non era più amministratore di diritto e che la documentazione contabile era stata consegnata al nuovo amministratore (prodotta una ricevuta), rendendo la successiva irreperibilità non ascrivibile al ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Quanto alla bancarotta patrimoniale, ha confermato che la cessione dell'intera azienda senza corrispettivo costituisce distrazione di beni e integra il reato, sanabile solo tramite la bancarotta riparata (reimmissione dei mezzi prima della dichiarazione di fallimento). Ha affermato l'irrilevanza, ai fini penali, delle garanzie civili o della disciplina dell'art. 2560 c.c. e delle norme fiscali che disciplinano la responsabilità civile/tributaria del cessionario. Quanto alla bancarotta documentale, la Corte ha ritenuto coerente il nesso intenzionale tra la distrazione patrimoniale e l'occultamento delle scritture: la presunta consegna delle scritture al nuovo amministratore non è stata ritenuta credibile o adeguatamente documentata e la condotta è stata valutata funzionale a dissimulare la distrazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Norma che estende la responsabilità solidale e sussidiaria del cessionario per imposte e sanzioni relative a violazioni commesse dal cedente in anni antecedenti; richiamata dall'imputato per sostenere l'allegata protezione civile ma ritenuta irrilevante ai fini della valutazione della fattispecie penale di bancarotta fraudolenta.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla responsabilità solidale, ma la Corte ha ritenuto che la disciplina amministrativo-tributaria non incida sulla sussistenza del reato penale di distrazione patrimoniale.
"l'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito"; "nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori"
Norma civilistica che regola la responsabilità per i debiti dell'azienda trasferita; la Corte ha ritenuto che tale garanzia civilistica sia un 'post factum' e non esclude la consumazione del reato quando la cessione sia stata effettuata senza corrispettivo per depauperare la società.
art. 216, comma 1, n. 1, legge fallimentare (riferimento alla giurisprudenza)
Richiamato nella decisione come norma interpretativa che considera penalmente rilevante la cessione di un ramo o dell'azienda senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale, quale fattispecie integrativa della bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Massime di principio
- La cessione dell'azienda o di suoi cespiti senza corrispettivo o con corrispettivo largamente inferiore al valore reale può costituire distrazione e integra la fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
- La sussistenza di profili civilistici o fiscali di responsabilità (art. 2560 c.c., art. 14 d.lgs. 472/1997) non esclude automaticamente la responsabilità penale: le garanzie civili sono considerate spesso un "post factum" e non sanano la distrazione a fini penali.
- La bancarotta documentale può essere desunta dall'insieme delle condotte finalizzate a occultare atti depauperativi: la mera produzione di una ricevuta di consegna senza attendibili riscontri formali e probatori può non essere sufficiente a escludere il reato.
- Non essere formalmente amministratore al momento della dichiarazione di fallimento non esime dalla responsabilità penale se azioni o omissioni dell'interessato, in precedenza, hanno concretamente determinato il depauperamento o l'occultamento delle scritture.
- Per difendersi efficacemente in simili situazioni occorre documentare in modo chiaro e autenticabile qualunque trasferimento di azienda o di scritture (atti notarili, conti correnti che dimostrino corrispettivo, verbali autenticati) e, se possibile, reintegrare i beni o i mezzi finanziari prima della dichiarazione di fallimento (istituto della bancarotta riparata).
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