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Circolare

Circolare numero 174 del 13-12-2013

Chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno per i datori di lavoro che operano con il flusso UniEmens

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina le operazioni di conguaglio contributivo e assistenziale da effettuare a cavallo tra dicembre 2013 e gennaio/febbraio 2014. Vengono richiamate le principali fattispecie: variabili retributive, massimale contributivo, contributo aggiuntivo IVS dell’1%, ferie non godute, fringe benefits, auto aziendali, prestiti ai dipendenti, TFR al Fondo di Tesoreria, rivalutazione del TFR e operazioni societarie. Sono inoltre fornite le modalità operative di compilazione del flusso UniEmens e le scadenze entro cui regolarizzare le posizioni senza oneri accessori, inclusi alcuni casi particolari per dipendenti pubblici e per il contributo di solidarietà sulla previdenza complementare.

Conguagli contributivi di fine anno 2013 e gestione UniEmens

Conguagli contributivi di fine anno 2013

La circolare disciplina le operazioni di conguaglio che i datori di lavoro devono eseguire a cavallo tra fine 2013 e inizio 2014, con particolare attenzione alla corretta imputazione dell’imponibile contributivo, all’applicazione delle aliquote e alla gestione in UniEmens degli elementi variabili della retribuzione. Il documento elenca le principali fattispecie interessate e indica termini, modalità operative e casi particolari.

Termini e scadenze

Le operazioni di conguaglio possono essere effettuate con la denuncia di competenza di dicembre 2013, con scadenza 16 gennaio 2014, oppure con la denuncia di gennaio 2014, con scadenza 17 febbraio 2014. Per le poste relative al TFR al Fondo di Tesoreria e alle misure compensative, la sistemazione è ammessa anche con la denuncia di febbraio 2014, con scadenza 17 marzo 2014, senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l’obbligo di versare o recuperare i contributi relativi alle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2014. Per alcune categorie di dipendenti pubblici, nonché per il personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost, la sistemazione della maggiorazione del 18% può avvenire con la denuncia di febbraio 2014.

Elementi variabili della retribuzione

La circolare ricorda che le variazioni retributive devono essere imputate all’anno di competenza, cioè dicembre 2013, mentre ai fini contributivi sono considerate retribuzione di gennaio 2014 quando gli adempimenti sono effettuati con tale denuncia. Rientrano nella disciplina, tra l’altro, straordinari, trasferte e missioni, indennità di malattia o maternità anticipate, riposi per allattamento, giornate per donatori di sangue, riduzioni per infortuni, permessi non retribuiti, astensioni dal lavoro, ferie non godute, congedi matrimoniali, integrazioni salariali non a zero ore, indennità di cassa, prestiti ai dipendenti e congedi parentali. Le variazioni, anche negative, vanno esposte nel flusso UniEmens con l’elemento previsto per la gestione delle variabili retributive.

Massimale contributivo e contributo aggiuntivo IVS

Per i lavoratori soggetti al massimale di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, il massimale 2013 è pari a 99.034,00 euro ed è applicabile alla sola contribuzione IVS, compreso il contributo aggiuntivo dell’1%. Il limite non è frazionabile in mesi e deve essere verificato anche in presenza di rapporti successivi o simultanei; ai fini del superamento si cumulano le retribuzioni percepite in costanza dei rapporti rilevanti, mentre non si cumulano i compensi da collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione Separata. Analogo criterio vale per il contributo aggiuntivo IVS dell’1% ex art. 3-ter della legge n. 438/1992, per il quale il limite 2013 è pari a 45.530,00 euro annui, ossia 3.794,00 euro mensili, con operazioni di conguaglio a credito o debito del lavoratore.

Ferie non godute

La circolare ribadisce che il compenso per ferie non godute rientra tra le ipotesi per cui l’assoggettamento contributivo può avvenire nel mese successivo alla maturazione. Se le ferie sono poi effettivamente fruite, il contributo già versato sulla relativa quota di retribuzione non è più dovuto e deve essere recuperato dal datore di lavoro, con riduzione dell’imponibile dell’anno o del mese di originaria imputazione. Il recupero avviene in UniEmens tramite una specifica variabile con causale FERIE.

Fringe benefits, auto aziendali e prestiti

Per i fringe benefits, il valore di beni e servizi è escluso da imposizione solo se complessivamente non supera 258,23 euro nel periodo d’imposta; oltre tale soglia l’intero importo concorre al reddito. In sede di conguaglio il datore di lavoro deve assoggettare a contribuzione il valore complessivo, tenendo conto anche di quanto erogato da precedenti datori, fermo restando che ai fini previdenziali versa i contributi soltanto sui benefit da lui corrisposti. Per le auto aziendali ad uso promiscuo, il fringe benefit è determinato assumendo 15.000 km annui e applicando il 30% della percorrenza al costo chilometrico ACI. Per i prestiti ai dipendenti, il valore imponibile è pari al 50% della differenza tra gli interessi calcolati al TUR e quelli effettivamente applicati; il TUR richiamato è 0,25%.

Fondo di Tesoreria e TFR

Le aziende soggette alla disciplina del Fondo di Tesoreria devono versare mensilmente le quote di TFR, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto. In sede di conguaglio vanno sistemate eventuali differenze a debito o credito e regolarizzate le misure compensative. La circolare affronta anche il conguaglio del contributo aggiuntivo IVS dello 0,50% nei casi in cui il TFR sia restituito al datore di lavoro nell’ambito di sgravi o agevolazioni contributive riferiti a periodi pregressi: in tali ipotesi gli importi devono essere riversati al Fondo di Tesoreria tramite il codice CF03 in UniEmens.

Aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006

Per le aziende avviate dopo il 31 dicembre 2006, gli obblighi verso il Fondo di Tesoreria scattano se, alla fine dell’anno solare, la media dei dipendenti raggiunge 50 addetti. In quel caso occorre versare anche le quote relative ai mesi pregressi, maggiorate del tasso di rivalutazione; per il 2013 tale tasso è indicato nella misura del 3,30% fino alla data di effettivo versamento. Le aziende costituite nel corso del 2013 che al 31 dicembre 2013 abbiano raggiunto il limite devono inviare l’apposita dichiarazione entro il termine di trasmissione del flusso UniEmens di febbraio 2014, cioè entro il 31 marzo 2014.

Rivalutazione del TFR e imposta sostitutiva

Il TFR, incluso quello versato al Fondo di Tesoreria, va rivalutato al 31 dicembre di ogni anno o alla cessazione del rapporto, con applicazione del meccanismo dell’art. 2120 c.c. La rivalutazione netta resta a carico del Fondo, mentre sulla stessa è dovuta l’imposta sostitutiva dell’11%, a carico del lavoratore. I datori di lavoro possono conguagliare l’imposta versata entro dicembre 2013, o comunque entro febbraio 2014, utilizzando anche una rivalutazione presunta; per ottobre 2013 viene indicato il coefficiente 1,672535. Per i lavoratori interessati, l’imposta sostitutiva viene recuperata in sede di conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.

Operazioni societarie e passaggio di lavoratori

In caso di operazioni societarie con passaggio di lavoratori ai sensi dell’art. 2112 c.c., o di cessione del contratto di lavoro, il conguaglio contributivo è effettuato dal datore di lavoro subentrante, che rilascia il CUD sulla retribuzione complessiva annua. Nel calcolo devono essere considerate anche le quote soggette a sgravio di secondo livello, le erogazioni liberali e i fringe benefits. Per il passaggio tra matricole devono essere utilizzati gli appositi codici 2 e 2T, con l’indicazione della matricola di provenienza; dal 1° gennaio 2010 il subentrante può gestire le variabili retributive con l’elemento previsto nel flusso UniEmens.

Contributo di solidarietà sulla previdenza complementare

La circolare richiama infine il contributo di solidarietà del 10% dovuto sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse dalla quota TFR, destinate alla previdenza complementare. In caso di recuperi nel corso dell’anno o in sede di conguaglio, possono essere utilizzati i codici causale L938 per i lavoratori iscritti al FPLD e agli altri fondi INPS, e L939 per i dirigenti industriali già iscritti all’ex INPDAI, nell’apposito elemento del flusso UniEmens.

Punti principali

Termini per il conguaglio

I datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio con la denuncia di competenza di dicembre 2013, in scadenza il 16 gennaio 2014, oppure con quella di gennaio 2014, in scadenza il 17 febbraio 2014. Per le somme relative al TFR al Fondo di Tesoreria e alle misure compensative, le operazioni possono essere inserite anche nella denuncia di febbraio 2014, in scadenza il 17 marzo 2014, senza oneri accessori. Rimane fermo l’obbligo di versare o recuperare i contributi sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2014. Per alcune categorie di dipendenti pubblici e per il personale iscritto al Fondo Pensioni Ferrovie dello Stato e al Fondo ex Ipost, la maggiorazione del 18% può essere sistemata entro la denuncia di febbraio 2014.

Variabili della retribuzione

Le componenti variabili della retribuzione vanno imputate all’anno di competenza, quindi a dicembre 2013, ma ai fini contributivi si considerano retribuzione di gennaio 2014 se gli adempimenti sono assolti con la denuncia di quel mese. Rientrano tra gli eventi considerati straordinari, trasferte, malattia o maternità anticipate, riposi per allattamento, donazioni sangue, infortuni, permessi non retribuiti, astensioni dal lavoro, ferie non godute, congedi matrimoniali e integrazioni salariali non a zero ore, oltre a indennità di cassa, prestiti ai dipendenti e congedi parentali. Le variabili vanno evidenziate nel flusso UniEmens con l’elemento specifico previsto per le retribuzioni variabili, anche per gli imponibili negativi e il recupero di contribuzioni non dovute.

Massimale contributivo e pensionabile

Per gli iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 privi di anzianità contributiva, o per chi opta per il sistema contributivo, si applica il massimale annuo di base contributiva e pensionabile previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Per il 2013 il massimale è pari a 99.034,00 euro. Il limite non è frazionabile mensilmente e si cumula tra rapporti successivi o simultanei, mentre non si cumula con i compensi da collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione Separata. Nel mese di superamento del tetto la retribuzione imponibile pensionistica va limitata al massimale, con indicazione dell’eccedenza nell’elemento contributivo previsto; nei mesi successivi l’imponibile è pari a zero, pur continuando a essere valorizzato l’elemento anagrafico/contributivo richiesto.

Contributo aggiuntivo IVS dell’1%

Per i regimi pensionistici con aliquota a carico del lavoratore inferiore al 10%, è dovuto il contributo aggiuntivo dell’1% sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile. Per il 2013 il limite annuo è pari a 45.530,00 euro, corrispondenti a 3.794,00 euro mensili. Il calcolo avviene con criterio mensile e può comportare conguagli a credito o a debito, anche in presenza di rapporti di lavoro susseguitisi o simultanei. In caso di conguaglio effettuato con la denuncia di gennaio 2014, le variabili retributive non incidono sulla determinazione del tetto 2013, perché sono considerate retribuzione di gennaio 2014 ai fini contributivi.

Ferie non godute e recupero contributivo

Il compenso per ferie non godute rientra tra le fattispecie per le quali l’obbligo contributivo può essere assolto nel mese successivo a quello di maturazione. Se le ferie sono poi effettivamente fruite in un periodo successivo, il contributo versato sulla relativa quota di retribuzione non è più dovuto e deve essere recuperato dal datore di lavoro, portando in diminuzione l’imponibile dell’anno o del mese cui era stato imputato. Il recupero è gestito in UniEmens tramite una specifica variabile retributiva con causale FERIE, che consente la riduzione dell’imponibile e il recupero della contribuzione già versata.

Fringe benefits e auto aziendali

Per i fringe benefits, il valore dei beni e servizi non concorre al reddito se non supera complessivamente 258,23 euro nel periodo d’imposta; oltre tale soglia concorre interamente. In sede di conguaglio, se il limite è superato, la contribuzione si applica sul valore complessivo, tenendo conto anche di quanto erogato da precedenti datori di lavoro; ai soli fini previdenziali il datore che effettua il conguaglio versa i contributi solo sul valore dei benefit da lui erogati. Per le auto aziendali ad uso promiscuo, il fringe benefit si determina assumendo una percorrenza annua convenzionale di 15.000 km e applicando il 30% a tale percorrenza, moltiplicato per il costo chilometrico ACI.

Prestiti ai dipendenti

Per i prestiti concessi ai dipendenti, il compenso in natura si determina assumendo il 50% della differenza tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento vigente a fine anno e quelli calcolati al tasso applicato al dipendente. Il tasso ufficiale di riferimento richiamato è pari allo 0,25%.

TFR al Fondo di Tesoreria e conguagli

Le quote di TFR dovute dalle aziende soggette alla disciplina del Fondo di Tesoreria vanno versate mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto. In sede di conguaglio vanno sistemate le differenze a debito o a credito e regolarizzate le misure compensative connesse. La circolare richiama anche il conguaglio del contributo aggiuntivo IVS dello 0,50% quando il TFR versato al Fondo viene restituito al datore di lavoro nell’ambito di sgravi contributivi o altre agevolazioni riferite a periodi pregressi: in tali casi gli importi vanno versati al Fondo di Tesoreria mediante il codice CF03 nel flusso UniEmens.

Aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006

Per le aziende avviate dopo il 31 dicembre 2006, gli obblighi verso il Fondo di Tesoreria scattano se, alla fine dell’anno solare, la media dei dipendenti raggiunge 50 addetti; in tal caso occorre versare anche le quote relative ai mesi pregressi, con maggiorazione per rivalutazione. Per il 2013 il tasso di rivalutazione indicato è del 3,30% fino alla data di effettivo versamento. Le aziende costituite nel corso del 2013 che al 31 dicembre 2013 abbiano raggiunto il limite dei 50 addetti devono presentare l’apposita dichiarazione entro il termine di trasmissione del flusso UniEmens di febbraio 2014, quindi entro il 31 marzo 2014.

Rivalutazione del TFR e imposta sostitutiva

Il TFR accantonato, compresa la quota versata al Fondo di Tesoreria, va rivalutato al 31 dicembre di ogni anno o alla cessazione del rapporto, con applicazione del coefficiente previsto dall’art. 2120 c.c. L’incremento netto resta a carico del Fondo di Tesoreria e sulla rivalutazione è dovuta l’imposta sostitutiva dell’11% ex D.Lgs. n. 47/2000, a carico del lavoratore. I datori di lavoro possono conguagliare entro dicembre 2013, o al più tardi entro febbraio 2014, l’imposta versata in relazione alla rivalutazione della quota accantonata presso il Fondo; per il calcolo può essere utilizzato un indice ISTAT presunto, con coefficiente valido per ottobre 2013 pari a 1,672535.

Operazioni societarie e passaggio dei lavoratori

In caso di operazioni societarie che comportino il passaggio di lavoratori ai sensi dell’art. 2112 c.c., o di cessione del contratto di lavoro, il conguaglio contributivo deve essere effettuato dal datore di lavoro subentrante, che rilascia la certificazione CUD riferita alla retribuzione complessivamente percepita nell’anno. Nel conteggio devono essere incluse anche le quote assoggettabili allo sgravio di secondo livello, le erogazioni liberali e i fringe benefits. Per i passaggi tra matricole devono essere utilizzati gli appositi codici e 2 e 2T, con indicazione della matricola di provenienza.

Contributo di solidarietà per la previdenza complementare

Sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro destinate alla previdenza complementare, diverse dalla quota TFR, è dovuto il contributo di solidarietà del 10% previsto dall’art. 9-bis del D.L. n. 103/1991, come richiamato dall’art. 16 del D.Lgs. n. 252/2005. In caso di recuperi nel corso dell’anno o in sede di conguaglio, si utilizzano i codici causale L938 per i lavoratori iscritti al FPLD e agli altri fondi INPS, e L939 per i dirigenti industriali già iscritti all’ex INPDAI, nell’elemento specifico del flusso UniEmens.

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