Circolare numero 171 del 11-12-2013
Istruzioni per il servizio di riscossione dei contributi da destinare al finanziamento di Fondo Coasco tramite il mod. F24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 25 luglio 2013 tra INPS e le Associazioni CONFEDILIZIA, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL per affidare all’Istituto la riscossione dei contributi destinati al finanziamento del Fondo Coasco, previsto dal CCNL dei dipendenti da proprietari di fabbricati del 12 novembre 2012. Vengono indicate le modalità di versamento tramite F24 con causale "CUST", le istruzioni di compilazione per i datori di lavoro e il richiamo alla trasmissione del dato in UniEmens. La circolare chiarisce inoltre che l’INPS non ha obblighi di esazione coattiva né responsabilità verso i soggetti interessati, disciplina i costi del servizio a carico delle Associazioni, la fatturazione e la validità triennale della convenzione.
Convenzione INPS-CONFEDILIZIA e sindacati per la riscossione contributi Fondo Coasco
Convenzione INPS per la riscossione dei contributi del Fondo Coasco
La circolare dà notizia della convenzione sottoscritta il 25 luglio 2013 tra INPS e le Associazioni CONFEDILIZIA, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL, finalizzata ad affidare all’Istituto il servizio di riscossione dei contributi destinati al finanziamento del Fondo Coasco. La disciplina si collega al CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati sottoscritto il 12 novembre 2012 e precisa le modalità operative di versamento, gli adempimenti informativi, i costi del servizio e le istruzioni di rendicontazione.
Ambito della convenzione e funzione del Fondo
Il Fondo Coasco è istituito dal CCNL del 12 novembre 2012 ed è preposto alla riscossione del contributo di assistenza contrattuale previsto dall’articolo 6 del contratto collettivo. Le risorse raccolte sono destinate al funzionamento degli strumenti contrattuali previsti dal Titolo II del CCNL, con effetti a vantaggio dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel testo: addetti alla custodia, vigilanza e pulizia, lavoratori con funzioni amministrative, lavoratori addetti alla vigilanza o a mansioni assistenziali o ausiliarie rispetto a quelle del portiere.
Modalità di versamento con modello F24
Il versamento dei contributi avviene tramite modello F24, utilizzando il codice causale "CUST" attribuito dall’Agenzia delle Entrate su richiesta dell’INPS. I datori di lavoro che intendono aderire alla riscossione devono compilare il modello distinguendo il pagamento dei contributi del Fondo da quelli previdenziali e assistenziali obbligatori, indicando:
- la causale "CUST" nella sezione INPS, nel campo "causale contributo", esclusivamente in corrispondenza degli importi a debito versati;
- il codice sede INPS competente;
- la matricola INPS dell’azienda;
- il periodo di riferimento nella colonna "da mm/aaaa", con mese e anno nel formato MM/AAAA. La colonna "a mm/aaaa" non deve essere compilata.
Obblighi delle Associazioni e trattamento dei dati
Le Associazioni firmatarie devono informare i datori di lavoro aderenti sulle modalità di concreta attuazione delle procedure di versamento. Devono inoltre renderli edotti del fatto che i dati relativi all’operazione saranno trattati dall’INPS, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Istituto e di quelle previste dalla convenzione.
Destinazione delle somme e rapporti tra Fondo e datori di lavoro
Gli importi indicati nel modello F24 sono destinati direttamente dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente del Fondo Coasco. La circolare chiarisce che l’INPS non assume alcun obbligo di esazione coattiva dei contributi, né svolge interventi diretti o attività di controllo nei confronti delle aziende in relazione ai versamenti. È inoltre esclusa ogni responsabilità dell’Istituto nell’applicazione della convenzione, sia verso i datori di lavoro sia verso gli altri soggetti menzionati nell’atto convenzionale o verso terzi. I rapporti eventualmente connessi all’attuazione della convenzione, inclusa l’eventuale restituzione alle imprese delle somme versate, devono essere intrattenuti direttamente tra il Fondo Coasco e i datori di lavoro interessati.
Costi del servizio e modalità di rimborso
Le Associazioni devono farsi carico delle spese sostenute per il servizio di riscossione e per la fornitura dei dati elementari. Il costo del servizio è determinato in euro 0,16 per ciascuna operazione, di cui:
- euro 0,05 soggetti a IVA per l’attività svolta da SISPI;
- euro 0,11 IVA esente ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1, del DPR 633/72 per l’attività svolta dall’Istituto. È inoltre previsto il rimborso del costo, anch’esso IVA esente, delle righe del modello F24 utilizzate per la riscossione dei contributi. Il pagamento delle somme dovute dalle Associazioni avviene tramite bonifico bancario sul conto corrente dell’Istituto indicato in convenzione. La parte esente IVA è fatturata dall’Istituto, mentre la quota soggetta a IVA è fatturata da SISPI. La fatturazione e la contabilizzazione sono curate dalla Direzione centrale Bilanci e servizi fiscali, senza adempimenti a carico delle sedi.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione. Eventuali richieste di rinnovo da parte delle Associazioni devono pervenire all’INPS mediante lettera raccomandata almeno 90 giorni prima della scadenza.
Indicazioni operative UniEmens
La circolare contiene infine una specifica indicazione per la compilazione del flusso UniEmens da parte dei datori di lavoro interessati. Nel flusso devono essere valorizzati gli elementi previsti inserendo il codice "CUST" e l’importo, a livello individuale, del versamento eseguito con modello F24; deve inoltre essere indicato il mese di competenza del versamento, espresso nella forma "AAAA-MM". La sede legale del Fondo Coasco è indicata in Roma, Corso Trieste 10.
Punti principali
Oggetto della convenzione e finalità del Fondo Coasco
Le Associazioni stipulanti affidano all’INPS il servizio di riscossione dei contributi destinati al finanziamento del Fondo Coasco, istituito dal CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati sottoscritto il 12 novembre 2012. Il Fondo è finalizzato a riscuotere il contributo di assistenza contrattuale previsto dall’articolo 6 del CCNL e a destinarlo al funzionamento degli strumenti contrattuali del Titolo II, a beneficio delle categorie di lavoratori indicate nella circolare.
Modalità di versamento tramite modello F24
Il contributo deve essere versato con modello F24 utilizzando il codice causale "CUST", attribuito dall’Agenzia delle Entrate su richiesta dell’INPS. Il datore di lavoro deve indicare la causale nella sezione INPS, nel campo "causale contributo", esclusivamente nella colonna degli importi a debito versati, riportando inoltre il codice sede INPS competente, la matricola INPS dell’azienda e il periodo di riferimento nel formato MM/AAAA nella colonna "da mm/aaaa", senza compilare la colonna "a mm/aaaa".
Obblighi informativi e trattamento dei dati
Le Associazioni devono comunicare ai datori di lavoro aderenti le modalità operative di versamento e informarli che i dati relativi all’operazione saranno trattati dall’INPS, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per le finalità istituzionali dell’Istituto e per quelle previste dalla convenzione.
Destinazione delle somme versate e rapporti tra le parti
Gli importi indicati nel modello F24 sono destinati direttamente dall’Agenzia delle Entrate al conto corrente del Fondo Coasco. I rapporti relativi all’attuazione della convenzione, compresa l’eventuale restituzione alle imprese delle somme versate, devono essere instaurati direttamente tra Fondo Coasco e datori di lavoro interessati. L’INPS è esonerato da qualsiasi obbligo di esazione coattiva, da interventi diretti o di controllo verso le aziende e da ogni responsabilità verso datori di lavoro, soggetti convenzionati e terzi.
Costi del servizio, fatturazione e rimborso
Le Associazioni devono corrispondere le spese per il servizio di riscossione e per la fornitura dei dati elementari. Il costo complessivo è fissato in euro 0,16 per ciascuna operazione, di cui euro 0,05 soggetti a IVA per l’attività svolta da SISPI ed euro 0,11 IVA esente ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1, del DPR 633/72 per l’attività svolta dall’Istituto. È inoltre dovuto il rimborso del costo, sempre IVA esente, delle righe del modello F24 utilizzate per la riscossione. Il pagamento avviene tramite bonifico bancario sul conto corrente dell’Istituto indicato in convenzione; la fatturazione della quota esente è a cura dell’Istituto, quella soggetta a IVA è emessa da SISPI, mentre contabilizzazione e fatturazione sono gestite dalla Direzione centrale Bilanci e servizi fiscali, senza adempimenti per le sedi.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione ha validità triennale decorrente dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo da parte delle Associazioni deve pervenire all’INPS, tramite lettera raccomandata, almeno 90 giorni prima della scadenza.
Sede legale del Fondo e istruzioni UniEmens
La sede legale del Fondo Coasco è indicata in Roma, Corso Trieste 10. Per il flusso UniEmens, i datori di lavoro devono valorizzare l’elemento previsto inserendo il codice "CUST" e l’importo del versamento effettuato con F24; l’elemento dedicato contiene inoltre l’attributo per indicare il mese di competenza del versamento, espresso nella forma "AAAA-MM".
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