Sentenza del 09/02/2016 n. 153 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Codice Procedura Civile, art. 140; legge 20 novembre 1982 n. 890, art. 7; legge 30 dicembre 1992 n. 504; legge 31 dicembre 1992 n. 546, art. 16 - Notificazioni e comunicazioni in materia civile - Notificazione a mezzo raccomandata - Disciplina concernente il servizio postale ordinario - Relata di notifica o annotazione sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stata effettuata la consegna - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la notificazione fosse invalida perché sull'avviso di ricevimento non risultavano una relata di notifica o un'annotazione specifica indicante la persona alla quale era stato consegnato il plico. La questione riguardava se, per la raccomandata utilizzata direttamente dall'amministrazione senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, dovessero applicarsi le formalità previste dalla legge n. 890 del 1982 e dall'art. 140 c.p.c., oppure le regole proprie del servizio postale ordinario.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che la raccomandata con avviso di ricevimento utilizzata per notificare direttamente l'avviso di liquidazione o di accertamento è disciplinata dalle norme del servizio postale ordinario. Le disposizioni della legge n. 890 del 1982 riguardano invece la notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Pertanto, in assenza di una specifica previsione della disciplina postale, non è necessaria né una relata di notifica né un'annotazione sull'avviso di ricevimento relativa alla persona che ha ricevuto il plico. L'atto consegnato all'indirizzo del destinatario si presume conosciuto da quest'ultimo, salvo che egli dimostri di essere stato, senza propria colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, art. 140
Notificazione degli atti in caso di irreperibilità o rifiuto
La disposizione riguarda la notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario e non si applica automaticamente alla raccomandata inviata direttamente dall'amministrazione secondo le regole del servizio postale ordinario.
Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 7
Notificazioni di atti a mezzo posta
La disciplina speciale della legge n. 890 del 1982 si riferisce alle notificazioni effettuate dall'ufficiale giudiziario a mezzo posta, non alle raccomandate ordinarie utilizzate direttamente dall'amministrazione.
Legge 30 dicembre 1992, n. 504
È richiamata in relazione alla disciplina degli atti impositivi oggetto di notificazione.
Legge 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16
Notificazioni e comunicazioni nel processo tributario
La norma disciplina le modalità di notificazione e comunicazione in materia tributaria, ma non impone, per la raccomandata ordinaria direttamente spedita dall'amministrazione, la redazione di una relata o l'indicazione del consegnatario.
Codice civile, art. 1335
Presunzione di conoscenza degli atti recettizi
L'atto si presume conosciuto quando giunge all'indirizzo del destinatario. La presunzione può essere superata solo dimostrando che il destinatario, senza propria colpa, non ha potuto prenderne cognizione.
Massime di principio
- Quando un'amministrazione invia direttamente un atto tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza avvalersi dell'ufficiale giudiziario, occorre distinguere la raccomandata ordinaria dalla notificazione eseguita ai sensi della legge n. 890 del 1982.
- Per la raccomandata ordinaria non è normalmente necessaria una relata di notifica né l'indicazione dettagliata della persona che ha materialmente ricevuto il plico, salvo specifiche previsioni applicabili al caso concreto.
- La consegna del plico all'indirizzo del destinatario attiva una presunzione di conoscenza dell'atto; il destinatario deve fornire una prova concreta dell'impossibilità incolpevole di conoscerlo per superare tale presunzione.
- La mera contestazione del fatto che il plico sia stato ricevuto da una persona diversa dal destinatario, o dell'assenza di una relata specifica, non è di per sé sufficiente a invalidare la notificazione quando si applicano le regole della raccomandata ordinaria.
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