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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2787

Regolamento delegato (UE) 2024/2787 della Commissione, del 23 luglio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inclusione dei teli pacciamanti nella categoria di materiali costituenti 9

Normativa europea32024R2787

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato amplia il regolamento (UE) 2019/1009 includendo i teli pacciamanti biodegradabili tra i polimeri ammissibili nella CMC 9. Stabilisce criteri tecnici di biodegradabilità nel suolo e negli ambienti acquatici, oltre a prove di tossicità specifiche e a obblighi informativi in ეტichetta per ridurre i rischi ambientali. La disciplina mira a favorire l’uso di materiali che supportino la funzione agronomica dei teli pacciamanti, limitando al contempo l’accumulo di polimeri nell’ambiente e garantendo condizioni uniformi nel mercato interno.

Modifica il regolamento (UE) 2019/1009 per includere i teli pacciamanti biodegradabili nella categoria di materiali costituenti CMC 9 dei prodotti fertilizzanti UE e per introdurre i relativi criteri di biodegradabilità ed etichettatura.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti fertilizzanti dell’UE disciplinati dal regolamento (UE) 2019/1009, in particolare ai prodotti appartenenti alla categoria PFC 3 che contengono polimeri sotto forma di telo pacciamante. Incide sui materiali costituenti della CMC 9, sui requisiti di conformità dei polimeri biodegradabili e sulle indicazioni di etichettatura per l’uso dei teli pacciamanti. È direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento delegato (UE) 2024/2787: teli pacciamanti nella CMC 9 dei prodotti fertilizzanti UE

Il regolamento delegato modifica il regolamento (UE) 2019/1009 per consentire l’impiego, nei prodotti fertilizzanti dell’UE, di polimeri biodegradabili sotto forma di teli pacciamanti. L’intervento risponde all’esigenza di armonizzare il mercato, tenendo conto delle funzioni agronomiche dei teli pacciamanti e dei potenziali profili di rischio ambientale connessi alla loro degradazione.

Finalità e contesto

Dai considerando emerge che i teli pacciamanti possono contribuire a mantenere l’umidità del suolo, aumentare la temperatura del terreno, favorire lo sviluppo delle colture e ridurre l’uso di erbicidi, con un effetto coerente con gli obiettivi della strategia "Dal produttore al consumatore" in materia di riduzione dell’uso e del rischio dei pesticidi chimici. La Commissione ha quindi ritenuto opportuno integrare nella disciplina armonizzata criteri tecnici specifici per i polimeri destinati a tali impieghi, sulla base di uno studio esterno richiamato nel preambolo.

Ambito soggettivo e oggettivo

La modifica riguarda il regolamento (UE) 2019/1009, cioè la disciplina UE sulla messa a disposizione sul mercato dei prodotti fertilizzanti dell’UE. In concreto, interessa i prodotti della categoria PFC 3 che contengono polimeri in forma di telo pacciamante e incide sulla CMC 9 dell’allegato II, relativa ai polimeri diversi dai polimeri nutrienti. La nuova disciplina opera sul piano dei requisiti di conformità, dei metodi di prova e delle indicazioni obbligatorie in etichetta.

Inclusione nella CMC 9

L’allegato II è modificato introducendo il principio secondo cui un prodotto fertilizzante UE appartenente alla PFC 3 può contenere un polimero sotto forma di telo pacciamante. Tale polimero deve rispettare i criteri di biodegradabilità fissati in una nuova appendice 2 dell’allegato II. Inoltre, per questi polimeri si applicano anche le prove di sicurezza già previste per altri polimeri della CMC 9, con l’estensione espressa a una prova di tossicità cronica sui lombrichi.

Criteri di biodegradabilità nel suolo

Per il comparto suolo, il regolamento richiede che la biodegradabilità sia dimostrata entro un massimo di 24 mesi, cui si aggiunge il periodo di funzionalità del prodotto indicato in etichetta. Sono previste due modalità alternative di dimostrazione:

  • degradazione ultima almeno pari al 90 % rispetto al materiale di riferimento;
  • oppure mineralizzazione almeno pari al 90 %, misurata come CO2 sviluppata. È ammesso un approccio accelerato a 37 °C in condizioni specifiche, quando non vi sia una transizione di fase tra 25 °C e 37 °C. In tal caso, la prova è considerata soddisfatta se si raggiunge almeno il 45 % della degradazione/mineralizzazione in una prova separata a 25 °C entro 10 mesi, con ulteriore completamento fino al 90 % entro 10 mesi più il periodo di funzionalità, salvo che il 90 % sia già stato raggiunto.

Criteri di biodegradabilità in ambiente acquatico

Per il comparto acquatico il regolamento distingue acqua dolce, estuario o mare e l’interfaccia acqua/sedimenti. I polimeri devono raggiungere:

  • almeno il 30 % di degradazione ultima in 12 mesi; oppure
  • almeno il 90 % di degradazione ultima entro 24 mesi più il periodo di funzionalità del prodotto. La disciplina è costruita per consentire al telo di mantenere la sua funzione agricola durante l’uso, ma anche per evitare l’accumulo di polimeri negli ambienti acquatici.

Metodi di prova ammessi

L’appendice 2 elenca i metodi di prova riconosciuti per dimostrare i criteri di biodegradabilità. Per il suolo:

  • EN ISO 17556:2019;
  • ISO/CD 23517:2021;
  • ASTM D5988-96:2018. Per l’ambiente acquatico:
  • EN ISO 14851:2019;
  • EN ISO 14852:2021;
  • ASTM D6691:2018;
  • EN/ISO 19679:2020;
  • EN/ISO 18830:2017. I polimeri possono essere testati sia nella forma del telo immesso sul mercato sia in forma di polvere derivata dalla macinazione del telo. Sono inoltre indicati materiali di riferimento per i controlli positivi e negativi, tra cui cellulosa microcristallina, filtri di cellulosa privi di ceneri, poli-β-idrossibutirrato, polietilene e polistirene.

Requisiti di sicurezza e tossicità

L’allegato II estende ai teli pacciamanti i test già previsti per altri polimeri della CMC 9: prova di tossicità acuta sulla crescita delle piante, prova di tossicità acuta sui lombrichi e prova di inibizione della nitrificazione con microrganismi del suolo. In aggiunta, il nuovo punto 4 richiede una prova di tossicità cronica sui lombrichi, con controlli di validità sul suolo bianco e soglie di differenza massima del 10 % per mortalità, biomassa e progenie, oltre a specifici parametri di accettabilità dei campioni di controllo.

Etichettatura e istruzioni d’uso

L’allegato III è integrato con un nuovo requisito informativo per i prodotti PFC3 contenenti teli pacciamanti. L’etichetta deve indicare:

  • il periodo di funzionalità del prodotto, che non può essere più lungo dell’intervallo tra due applicazioni previsto nelle istruzioni d’uso;
  • l’obbligo di applicazione nel rispetto delle zone cuscinetto previste dalla normativa nazionale applicabile o, in mancanza, a non meno di 3 metri da qualsiasi corpo idrico superficiale;
  • l’istruzione di seguire le misure nazionali sulla gestione dei teli pacciamanti al termine del periodo di funzionalità oppure, in assenza di tali misure, di incorporare il prodotto nel suolo dopo l’uso e mantenerlo interrato. Queste prescrizioni mirano a ridurre il rischio di lisciviazione nei corpi idrici e a favorire la biodegradazione nel suolo.

Entrata in vigore e forza obbligatoria

Il regolamento si applica dal ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tutti i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Inclusione dei teli pacciamanti nella CMC 9

Viene aggiunto alla sezione CMC 9 dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 un nuovo punto che consente ai prodotti fertilizzanti UE appartenenti alla PFC 3 di contenere un polimero sotto forma di telo pacciamante. Tali polimeri devono rispettare i criteri di biodegradabilità previsti dalla nuova appendice 2.

Criteri di biodegradabilità nel suolo e in ambiente acquatico

Per i teli pacciamanti sono introdotti criteri distinti di biodegradabilità nei due comparti ambientali: suolo e acqua dolce, di estuario o di mare/interfaccia acqua-sedimenti. Nel suolo è richiesto il raggiungimento di almeno il 90 % di degradazione ultima o mineralizzazione entro 24 mesi più il periodo di funzionalità indicato in ეტichetta; è ammessa una prova accelerata a 37 °C in condizioni specifiche. In ambiente acquatico è richiesto almeno il 30 % di degradazione ultima in 12 mesi oppure il 90 % entro 24 mesi più il periodo di funzionalità.

Metodi di prova riconosciuti

L’appendice 2 elenca i metodi di prova ammessi per dimostrare la conformità ai criteri di biodegradabilità nel suolo e in acqua, tra cui EN ISO 17556:2019, ISO/CD 23517:2021, ASTM D5988-96:2018 per il suolo e EN ISO 14851:2019, EN ISO 14852:2021, ASTM D6691:2018, EN/ISO 19679:2020, EN/ISO 18830:2017 per l’ambiente acquatico.

Prove di ecotossicità e tossicità sui lombrichi

Ai polimeri dei teli pacciamanti si applicano le prove già previste per altri polimeri della CMC 9: tossicità acuta sulla crescita delle piante, tossicità acuta sui lombrichi e inibizione della nitrificazione con microrganismi del suolo. In aggiunta, i polimeri dei teli pacciamanti devono superare anche una prova di tossicità cronica sui lombrichi, con parametri di validità e soglie di scostamento fissati nell’allegato.

Obblighi di etichettatura e uso

Per i prodotti PFC 3 contenenti teli pacciamanti, l’allegato III richiede l’indicazione del periodo di funzionalità del prodotto, istruzioni di applicazione nel rispetto delle zone cuscinetto previste dalla normativa nazionale o, in mancanza, ad almeno 3 metri da corpi idrici superficiali, e l’istruzione di incorporare il prodotto nel suolo dopo il termine del periodo di funzionalità, mantenendolo interrato, salvo diverse misure nazionali.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fertilizzantiambienteetichettatura dei prodottisostanze e materiali biodegradabiliagricoltura

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