Regolamento (UE) 2024/2786
Regolamento delegato (UE) 2024/2786 della Commissione, del 23 luglio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le Enterococcaceae e la presunzione di conformità dei prodotti fertilizzanti dell’UE senza verifica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2024/2786 aggiorna in modo puntuale il quadro dei prodotti fertilizzanti dell’UE per rendere più praticabile la verifica della conformità e ridurre oneri non necessari. La modifica principale sostituisce i riferimenti alle Enterococcaceae con quelli agli enterococchi, poiché i metodi di prova disponibili rilevano questi ultimi e non l’intera famiglia batterica. Il regolamento introduce inoltre presunzioni di conformità senza prove per alcuni materiali recuperati e adegua talune tolleranze di etichettatura per concimi inorganici e inibitori.
Modifica il regolamento (UE) 2019/1009 sui prodotti fertilizzanti dell’UE, aggiornando i requisiti relativi agli enterococchi, introducendo presunzioni di conformità senza verifica per alcune CMC e rivedendo alcune tolleranze di etichettatura.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti fertilizzanti dell’UE disciplinati dal regolamento (UE) 2019/1009 e, in particolare, alle categorie funzionali di prodotto indicate negli allegati I e III e ai materiali costituenti elencati nell’allegato II (CMC 3, 5, 12, 13, 14 e 15). Incide sugli obblighi dei fabbricanti nell’ambito della valutazione della conformità, della vigilanza del mercato e dell’etichettatura. È un regolamento delegato direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è testo rilevante ai fini del SEE.
Regolamento delegato (UE) 2024/2786: modifica del regolamento (UE) 2019/1009 sui prodotti fertilizzanti dell’UE
Il regolamento delegato interviene sul quadro dei prodotti fertilizzanti dell’UE per adeguare alcuni allegati tecnici del regolamento (UE) 2019/1009. Le modifiche rispondono agli sviluppi applicativi e ai lavori di normazione, con l’obiettivo di rendere più agevole la dimostrazione della conformità, ridurre oneri amministrativi inutili e favorire la libera circolazione di prodotti sicuri ed efficienti dal punto di vista agronomico.
Finalità e razionale della modifica
I considerando chiariscono tre esigenze principali. In primo luogo, i riferimenti alle Enterococcaceae sono sostituiti da riferimenti agli enterococchi, perché i metodi di prova disponibili consentono di rilevare questi ultimi e non l’intera famiglia batterica. In secondo luogo, per alcuni materiali recuperati si introduce la possibilità di presumere il rispetto di specifici requisiti senza effettuare prove, quando la conformità derivi in modo certo e incontestabile dalla natura o dal processo di recupero/fabbricazione. In terzo luogo, vengono riviste alcune tolleranze di etichettatura, distinguendo meglio tra diverse tipologie di concimi e adeguando la tolleranza per gli inibitori.
Ambito delle modifiche agli allegati I e II
Nell’allegato I, parte II, i richiami a "Escherichia coli o Enterococcaceae" sono sostituiti con "Escherichia coli o enterococchi" in varie categorie funzionali di prodotto: PFC 1(A) concime organico, PFC 1(B) concime organo-minerale, PFC 1(C) concime inorganico, PFC 3(A) ammendante organico, PFC 3(B) ammendante inorganico, PFC 4 substrato di coltivazione e PFC 6(B) biostimolante non microbico delle piante. Nella PFC 6(A) biostimolante microbico delle piante il termine "Enterococcaceae" è sostituito da "enterococchi".
Nell’allegato II, parte II, il testo è aggiornato in più sezioni. In CMC 12 e CMC 15 i riferimenti agli enterococchi sostituiscono quelli alle Enterococcaceae. Inoltre, in CMC 12 è inserita una nuova regola che consente la presunzione di conformità, senza prove, quando il rispetto dei requisiti dei punti 11 e 12 derivi in modo certo e incontestabile dalla natura o dal processo di recupero o di fabbricazione.
Presunzione di conformità senza verifica per alcune CMC
Il regolamento introduce una logica uniforme di semplificazione per alcuni materiali costituenti. In CMC 3 (compost), CMC 5 (digestato diverso da quello di colture fresche), CMC 13 (materiali di ossidazione termica o loro derivati) e CMC 14 (materiali di pirolisi e gassificazione) viene aggiunta una disposizione secondo cui, se il rispetto di talune prescrizioni deriva in modo certo e incontestabile dalla natura o dal processo di recupero/fabbricazione, esso può essere presunto nella valutazione della conformità senza verifiche, ad esempio senza prove.
Per CMC 3 la presunzione riguarda il requisito del punto 4, lettera a); per CMC 5 riguarda il requisito del punto 4; per CMC 13 riguarda i requisiti dei punti 5 e 7; per CMC 14 riguarda i requisiti dei punti 3 e 6. La responsabilità resta in capo al fabbricante, che deve poter giustificare la presunzione.
CMC 12 e CMC 15: aggiornamenti specifici sui controlli microbiologici
Per CMC 12, oltre all’introduzione della presunzione di conformità al nuovo punto 15, il testo del punto 8 viene modificato sia nella frase introduttiva sia nella tabella, sostituendo i riferimenti a Enterococcaceae con enterococchi; il punto 10 è aggiornato in modo analogo. Per CMC 15, il punto 7 viene adeguato nella frase introduttiva e nella tabella, e il punto 8 sostituisce anch’esso il termine Enterococcaceae con enterococchi nei passaggi rilevanti.
Tolleranze di etichettatura: concimi inorganici e inibitori
Nell’allegato III, parte III, il regolamento interviene sulle tolleranze da applicare ai valori dichiarati in etichetta. Per la PFC 1(C) concime inorganico, la voce "Quantità" viene articolata in due ipotesi: ± 1 % di deviazione relativa del valore dichiarato per i prodotti della categoria PFC 1(C) (I) e ± 5 % per i prodotti della categoria PFC 1(C) (II). Viene quindi eliminata la precedente formulazione generale che prevedeva sempre una tolleranza del ± 5 %.
Per la PFC 5 inibitori, la voce "Concentrazione superiore al 2 %" è sostituita con una tolleranza pari a ± 10 % del valore dichiarato, con un tetto massimo di ± 2 % in termini assoluti. La modifica mira a tenere conto delle specificità di questi prodotti e della variabilità fisiologica e analitica nella loro fabbricazione e verifica.
Entrata in vigore ed effetti giuridici
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Modifiche agli allegati del regolamento (UE) 2019/1009
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati I, II e III del regolamento (UE) 2019/1009 secondo gli allegati I, II e III del regolamento delegato.
Sostituzione di "Enterococcaceae" con "enterococchi" negli allegati I e II
Nell’allegato I, parte II, per varie PFC (PFC 1(A), 1(B), 1(C), 3(A), 3(B), 4, 6(A) e 6(B)) i riferimenti a "Escherichia coli o Enterococcaceae" sono sostituiti da "Escherichia coli o enterococchi"; nella PFC 6(A) il termine "Enterococcaceae" è sostituito da "enterococchi". Nell’allegato II, CMC 12 e CMC 15, analoghi riferimenti sono aggiornati da "Enterococcaceae" a "enterococchi".
Presunzione di conformità senza verifica per talune CMC
Nell’allegato II sono introdotte clausole che consentono, sotto la responsabilità del fabbricante, di presumere il rispetto di taluni requisiti senza effettuare verifiche (ad esempio prove) quando la conformità derivi in modo certo e incontestabile dalla natura o dal processo di recupero/fabbricazione. La presunzione è aggiunta per CMC 3 (compost, punto 6), CMC 5 (digestato diverso da quello di colture fresche, punto 7), CMC 12 (precipitati di sali di fosfato e loro derivati, punto 15), CMC 13 (materiali di ossidazione termica o loro derivati, punto 9) e CMC 14 (materiali di pirolisi e gassificazione, punto 8).
Aggiornamenti puntuali su CMC 12 e CMC 15
Per CMC 12 e CMC 15 sono modificati anche i testi delle prescrizioni relative agli enterococchi, armonizzando i riferimenti alla prova con il dato effettivamente rilevabile. In CMC 12, oltre alla sostituzione terminologica nei punti 8 e 10, si aggiunge il nuovo punto 15 sulla presunzione di conformità per requisiti dei punti 11 e 12. In CMC 15, il punto 7 e il punto 8 sono aggiornati con la sostituzione di "Enterococcaceae" con "enterococchi".
Adeguamento delle tolleranze di etichettatura per i concimi inorganici
Nell’allegato III, parte III, per la PFC 1(C) "concime inorganico" la voce "Quantità" viene differenziata: ± 1 % di deviazione relativa del valore dichiarato per i prodotti appartenenti alla categoria PFC 1(C) (I) e ± 5 % per quelli della categoria PFC 1(C) (II). È soppressa la precedente frase generale che prevedeva una tolleranza del ± 5 %.
Nuova tolleranza per gli inibitori
Nell’allegato III, parte III, per la PFC 5 "inibitori" la tolleranza per la voce "Concentrazione superiore al 2 %" è sostituita da ± 10 % del valore dichiarato fino a un massimo di ± 2 % in termini assoluti, superando la precedente disciplina più restrittiva.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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