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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2013

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2013 della Commissione, del 23 luglio 2024, relativo a misure per prevenire l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Pomacea (Perry) e per la sua eradicazione e che abroga la decisione di esecuzione 2012/697/UE

Normativa europea32024R2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro UE sulle misure contro Pomacea (Perry), sostituendo la disciplina precedente e introducendo regole più dettagliate per indagini, delimitazione delle aree infestare, eradicazione e monitoraggio. La finalità è prevenire l’introduzione e la diffusione del parassita nel territorio dell’Unione, garantendo al contempo un approccio proporzionato nei casi di ritrovamenti isolati. Sono inoltre previsti obblighi annuali di indagine e di comunicazione alla Commissione e agli altri Stati membri.

Misure fitosanitarie per prevenire l’insediamento e la diffusione nell’Unione del genere Pomacea (Perry) e per assicurarne l’eradicazione, con abrogazione della precedente decisione di esecuzione 2012/697/UE.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, tramite le autorità competenti fitosanitarie, per il monitoraggio, la delimitazione delle aree infestare, l’eradicazione e la comunicazione dei risultati relativi a Pomacea (Perry), organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione. Riguarda in particolare le piante da impianto, escluse le sementi, che possono crescere solo in acqua dolce o in terreni permanentemente saturi di acqua dolce, nonché i siti e gli ambienti acquatici o umidi in cui l’organismo può insediarsi o diffondersi. È prevista una deroga alla delimitazione dell’area in casi di ritrovamenti isolati in corpi idrici isolati, siti di produzione fisicamente isolati o corpi idrici naturali troppo freddi per l’insediamento; il regolamento si applica dal 26 gennaio 2025.

Misure contro Pomacea (Perry) nell’Unione europea

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2013 aggiorna la disciplina fitosanitaria UE relativa al genere Pomacea (Perry), organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione già noto in alcune parti del territorio europeo. La Commissione interviene per rafforzare la prevenzione dell’insediamento e della diffusione, precisando le modalità di indagine, delimitazione delle aree infestate, eradicazione e rendicontazione, anche alla luce dell’esperienza applicativa della precedente decisione 2012/697/UE.

Contesto e finalità

Il regolamento si innesta nel quadro del regolamento (UE) 2016/2031 sulla protezione contro gli organismi nocivi per le piante e richiama il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, che inserisce Pomacea nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione. Le considerazioni evidenziano che il parassita ha un impatto significativo sulle piante da impianto, escluse le sementi, che crescono in acqua dolce o in terreni permanentemente saturi d’acqua, e che è necessario un approccio aggiornato, più dettagliato nelle indagini e nelle misure di eradicazione.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

Le misure sono rivolte alle autorità competenti degli Stati membri, chiamate a svolgere indagini, delimitare le aree infestate, adottare misure di eradicazione e trasmettere annualmente i risultati alla Commissione e agli altri Stati membri. L’ambito materiale riguarda Pomacea (Perry) in tutte le sue fasi di vita, le piante specificate e gli ambienti a rischio, in particolare campi coltivati, zone umide naturali o artificiali, corsi d’acqua, laghi, stagni e canali di irrigazione. La disciplina non si applica in modo rigido ai ritrovamenti isolati in specifiche situazioni ambientali, per i quali è prevista una deroga alla delimitazione dell’area.

Indagini fuori dalle aree delimitate

L’articolo 3 impone indagini annuali basate sul rischio nelle aree dell’Unione in cui la presenza di Pomacea non è nota ma in cui il parassita potrebbe insediarsi. Le indagini devono tener conto della scheda EFSA su Pomacea spp. e si devono svolgere tramite esami visivi nei periodi più opportuni per il rilevamento, sui campi delle piante specificate e nelle zone umide naturali o artificiali. La logica è quella dell’individuazione precoce, funzionale a una rapida eradicazione.

Aree delimitate: struttura e gestione

Quando la presenza dell’organismo è ufficialmente confermata, lo Stato membro deve istituire senza indugio un’area delimitata. Questa comprende:

  • una zona infestata di almeno 10 metri attorno al punto di ritrovamento, oppure l’intero campo se il ritrovamento avviene in un campo coltivato;
  • una zona cuscinetto di almeno 500 metri, composta solo da corsi d’acqua e zone sature di acqua dolce.

Se la zona infestata comprende parte di un corso d’acqua, il corso d’acqua rientra nella zona cuscinetto per almeno 1 000 metri a valle e 500 metri a monte. In caso di sovrapposizione di più zone cuscinetto, deve essere istituita una nuova area delimitata per garantire chiarezza. Se il parassita viene rilevato nella zona cuscinetto, la delimitazione va adattata di conseguenza.

Informazione e sensibilizzazione

All’interno delle aree delimitate le autorità competenti devono sensibilizzare il pubblico sulla minaccia rappresentata da Pomacea e sulle misure adottate per prevenirne l’ulteriore diffusione. Devono inoltre assicurare che il pubblico in generale e gli operatori professionali conoscano l’esistenza e i confini delle aree delimitate. La dimensione comunicativa è quindi parte integrante della strategia fitosanitaria.

Deroga per ritrovamenti isolati

L’articolo 5 consente alle autorità competenti di non definire un’area delimitata quando il ritrovamento avviene in un corpo idrico isolato, in un sito di produzione fisicamente isolato dalle vie navigabili circostanti o in un corpo idrico naturale nel quale, per le basse temperature, l’organismo non può insediarsi. La deroga è però subordinata a condizioni cumulative:

  • prova che l’organismo non sia fuggito dal luogo del ritrovamento;
  • prova che si tratti di un ritrovamento isolato, con bassa probabilità di insediamento;
  • assenza di collegamenti idrici che consentano diffusione naturale nei casi di cui ai punti i) e ii);
  • pulizia del sistema di depurazione, se presente, per garantirne l’assenza.

In tali casi l’autorità deve comunque adottare misure per la rapida eradicazione, individuare l’origine dell’infestazione, sensibilizzare il pubblico ed effettuare esami visivi per almeno due anni nei casi relativi al corpo idrico isolato e al sito fisicamente isolato.

Misure di eradicazione

Le misure di eradicazione previste dall’articolo 6 combinano interventi diretti e misure preventive. Esse includono la rimozione e distruzione dell’organismo nocivo, un monitoraggio intensivo con ispezioni due volte l’anno, protocolli di igiene per i macchinari utilizzati in agricoltura e acquacoltura, nonché per attrezzature nautiche, imbarcazioni e reti da pesca fisse nella zona delimitata. Il regolamento contempla inoltre trattamenti contro l’organismo e strategie di gestione delle acque, compresa l’essiccazione di appezzamenti, laghi artificiali, stagni e canali di irrigazione ove applicabile.

Indagini nelle aree delimitate e revoca

Nelle aree delimitate, le autorità competenti devono svolgere indagini annuali ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031. Le indagini comprendono esami visivi sui campi delle piante specificate e nelle zone umide naturali o artificiali, nonché campionamenti e prove se vi è presenza sospetta o confermata. La delimitazione può essere revocata se, sulla base di tali indagini, la presenza del parassita non viene rilevata per almeno quattro anni consecutivi.

Comunicazione dei risultati

Gli Stati membri devono trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno i risultati delle indagini svolte nell’anno civile precedente. Per le indagini fuori dalle aree delimitate devono utilizzare i modelli dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231; per le indagini nelle aree delimitate devono usare uno dei modelli contenuti nell’allegato del presente regolamento. L’allegato fornisce modelli dettagliati e istruzioni operative per la compilazione, anche in formato statistico.

Abrogazione, entrata in vigore e applicazione

Il regolamento abroga espressamente la decisione di esecuzione 2012/697/UE. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 26 gennaio 2025, in coerenza con la tempistica prevista per le corrispondenti disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2004. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e definizioni

L’articolo 1 stabilisce misure per prevenire l’insediamento e la diffusione di Pomacea (Perry) e per la sua eradicazione. L’articolo 2 definisce l’"organismo nocivo specificato" come tutte le fasi del ciclo di vita del genere Pomacea (Perry), le "piante specificate" come piante da impianto, escluse le sementi, idonee a crescere solo in acqua dolce o in terreni permanentemente saturi di acqua dolce, e rinvia alla scheda di sorveglianza fitosanitaria EFSA per Pomacea spp.

Indagini annuali fuori dalle aree delimitate

L’articolo 3 impone alle autorità competenti di effettuare indagini annuali basate sul rischio nelle zone del territorio dell’Unione in cui la presenza di Pomacea non è nota ma dove il parassita potrebbe insediarsi. Le indagini devono basarsi sulle informazioni della scheda di sorveglianza fitosanitaria e consistere in esami visivi nei periodi più opportuni, nei campi delle piante specificate e nelle zone umide naturali o artificiali, come fiumi, laghi, stagni e canali di irrigazione.

Aree delimitate, composizione e sensibilizzazione

L’articolo 4 prevede che, quando la presenza dell’organismo è ufficialmente confermata, lo Stato membro definisca senza indugio un’area delimitata composta da una zona infestata di almeno 10 m intorno al luogo del ritrovamento, oppure dall’intero campo se il ritrovamento avviene in un campo coltivato, e da una zona cuscinetto di almeno 500 m. La zona cuscinetto comprende solo corsi d’acqua e zone sature di acqua dolce; se la zona infestata comprende parte di un corso d’acqua, questo va incluso per almeno 1 000 m a valle e 500 m a monte. Le autorità devono sensibilizzare il pubblico e informare operatori professionali e popolazione sulla delimitazione e sulle misure di prevenzione della diffusione.

Deroga alla delimitazione per ritrovamenti isolati

L’articolo 5 consente di non istituire un’area delimitata se il ritrovamento avviene in un corpo idrico isolato, in un sito di produzione fisicamente isolato dalle vie navigabili circostanti, o in un corpo idrico naturale nel quale, a causa delle basse temperature, l’organismo non può insediarsi, e se sono provati l’assenza di fuga dal sito, il carattere isolato del ritrovamento, l’assenza di collegamenti idrici che favoriscano la diffusione e, se presente un sistema di depurazione, la sua pulizia. In tal caso l’autorità competente deve assicurare rapida eradicazione, ricostruire l’origine dell’infestazione, sensibilizzare il pubblico ed effettuare esami visivi per almeno due anni nei casi relativi ai punti i) e ii).

Misure di eradicazione

L’articolo 6 elenca le misure di eradicazione: rimozione e distruzione dell’organismo nocivo specificato; monitoraggio intensivo con ispezioni due volte l’anno, con particolare attenzione alle zone cuscinetto; protocolli d’igiene per macchinari agricoli e di acquacoltura; protocolli d’igiene per attrezzature nautiche, imbarcazioni e reti da pesca; combinazione di trattamenti contro l’organismo e di strategie di gestione delle acque, inclusa l’essiccazione di appezzamenti, laghi artificiali, stagni e canali di irrigazione ove applicabile.

Indagini annuali nelle aree delimitate e revoca della delimitazione

L’articolo 7 impone nelle aree delimitate indagini annuali ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, basate sulla scheda EFSA, con esami visivi sui campi delle piante specificate e nelle zone umide naturali o artificiali, nonché campionamenti e prove in caso di presenza sospetta o confermata. L’articolo 8 consente la revoca della delimitazione se, sulla base di tali indagini, la presenza dell’organismo non è rilevata nell’area delimitata per almeno quattro anni consecutivi.

Obblighi di comunicazione

L’articolo 9 impone agli Stati membri di trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini dell’anno civile precedente: fuori dalle aree delimitate usando i modelli dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231, e nelle aree delimitate usando uno dei modelli dell’allegato del presente regolamento.

Abrogazione e applicazione temporale

L’articolo 10 abroga la decisione di esecuzione 2012/697/UE. L’articolo 11 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 26 gennaio 2025; il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefitosanitàorganismi nocivi da quarantenacontrolli ufficialiagricolturaprotezione delle piante

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