Regolamento (UE) 2024/2788
Regolamento delegato (UE) 2024/2788 della Commissione, del 23 luglio 2024, che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i polimeri nella categoria di materiali costituenti 11
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato modifica il regime dei polimeri ammessi nella CMC 11 del regolamento (UE) 2019/1009, con l’obiettivo di allinearlo alle restrizioni REACH sulle microparticelle di polimeri sintetici. Vengono esclusi dall’uso in CMC 11 i polimeri sintetici non biodegradabili o non solubili, mentre restano ammessi taluni polimeri naturali non modificati chimicamente, biodegradabili, solubili o privi di atomi di carbonio. L’applicazione è differita al 17 ottobre 2028 per coordinamento con il calendario di applicazione della restrizione generale REACH e per consentire l’adeguamento del settore.
Modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 per restringere i polimeri ammessi nella categoria di materiali costituenti 11 dei prodotti fertilizzanti dell’UE, allineandoli alle regole REACH sulle microparticelle di polimeri sintetici.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti fertilizzanti dell’UE disciplinati dal regolamento (UE) 2019/1009, limitatamente alla categoria di materiali costituenti 11 (CMC 11: sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE). Riguarda i polimeri che possono essere utilizzati come materiali costituenti nella CMC 11, escludendo quelli che rientrano nella CMC 8 e CMC 9 e quelli che non soddisfano i criteri di esclusione/ammissibilità stabiliti dal testo modificato. È rilevante sul piano territoriale per tutti gli Stati membri, con applicazione diretta; sul piano temporale entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ma si applica dal 17 ottobre 2028.
Modifica della CMC 11 per i polimeri nei prodotti fertilizzanti dell’UE
Il regolamento delegato (UE) 2024/2788 interviene sul regolamento (UE) 2019/1009, che disciplina la messa a disposizione sul mercato dei prodotti fertilizzanti dell’UE. La finalità è adeguare le condizioni di ammissibilità dei polimeri nella categoria di materiali costituenti 11 (CMC 11) alle preoccupazioni ambientali connesse alle microplastiche e, più in generale, alle restrizioni introdotte nel quadro REACH.
Contesto e razionale della modifica
La Commissione richiama il fatto che alcuni polimeri, specie se presenti come minuscoli frammenti, possono persistere nell’ambiente e comportare rischi per l’ecosistema e potenzialmente per la salute umana. Il regolamento (UE) 2019/1009 prevedeva una valutazione dei criteri di biodegradabilità per alcune categorie di polimeri della CMC 9, ma nel frattempo il regolamento (UE) 2023/2055 ha introdotto in REACH una restrizione generale sulle microparticelle di polimeri sintetici. Per ragioni di coerenza normativa, la Commissione ritiene opportuno allineare la disciplina dei polimeri della CMC 11 a quella già applicata ai polimeri non soggetti alla restrizione generale REACH.
Ambito materiale: CMC 11 e categorie escluse
La modifica riguarda la sezione "CMC 11: SOTTOPRODOTTI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE" dell’allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009. La nuova formulazione della lettera b) restringe l’ammissibilità dei polimeri, consentendo solo:
- i polimeri risultanti da un processo di polimerizzazione avvenuto in natura, indipendentemente dal processo di estrazione, purché non modificati chimicamente ai sensi dell’articolo 3, punto 40, del regolamento (CE) n. 1907/2006;
- i polimeri degradabili ai sensi dell’allegato XVII, appendice 15, REACH;
- i polimeri con solubilità superiore a 2 g/l ai sensi dell’allegato XVII, appendice 16, REACH;
- i polimeri che non contengono atomi di carbonio nella loro struttura chimica.
Esclusione dei polimeri già disciplinati in altre CMC
Il regolamento introduce anche una nuova lettera b bis), in forza della quale i polimeri che rientrano nella CMC 8 e nella CMC 9 non possono essere qualificati come materiali della CMC 11. La previsione serve a evitare duplicazioni o conflitti di qualificazione tra diverse categorie di materiali costituenti e a mantenere coerente il sistema del regolamento sui fertilizzanti UE.
Rapporti con REACH e con la disciplina delle microplastiche
Il considerando centrale del provvedimento evidenzia il collegamento con il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e con il regolamento (UE) 2023/2055, che ha introdotto una restrizione generale all’immissione sul mercato delle microparticelle di polimeri sintetici. Il nuovo assetto della CMC 11 recepisce tale impostazione, evitando che nel regime dei fertilizzanti armonizzati restino norme meno rigorose rispetto a quelle applicabili ai prodotti nazionali similari.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, l’applicazione sostanziale è rinviata al 17 ottobre 2028. Tale differimento è espresso come misura di coordinamento con la tempistica del regolamento (UE) 2023/2055 e come periodo transitorio per consentire agli operatori economici di adeguarsi alle nuove prescrizioni.
Effetti pratici per operatori e consulenti
Per i produttori e gli importatori di fertilizzanti UE, la modifica comporta una verifica puntuale della natura del polimero impiegato nella CMC 11, della sua eventuale qualificazione in CMC 8 o CMC 9 e della sua conformità ai parametri di biodegradabilità o solubilità richiamati dal REACH. Sul piano operativo, il regolamento rafforza l’esigenza di documentazione tecnica e di controllo della composizione dei prodotti, soprattutto in vista della data di applicazione del 17 ottobre 2028.
Disposizioni principali
Modifica della CMC 11 dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009
La lettera b) della sezione "CMC 11: SOTTOPRODOTTI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE" è sostituita per definire in modo più restrittivo i polimeri ammessi. Sono esclusi i polimeri che non rientrano in una delle categorie ammesse: polimeri derivanti da un processo di polimerizzazione avvenuto in natura e non modificati chimicamente ai sensi dell’articolo 3, punto 40, del regolamento (CE) n. 1907/2006; polimeri degradabili secondo l’allegato XVII, appendice 15, REACH; polimeri con solubilità superiore a 2 g/l secondo l’allegato XVII, appendice 16, REACH; polimeri privi di atomi di carbonio nella struttura chimica.
Esclusione dei polimeri già ricompresi nelle CMC 8 e 9
È inserita la nuova lettera b bis), che esclude dalla CMC 11 i polimeri che rientrano nella CMC 8 e nella CMC 9. La disposizione evita sovrapposizioni tra categorie di materiali costituenti e coordina il regime dei polimeri applicabili ai diversi tipi di prodotti fertilizzanti dell’UE.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto dal 17 ottobre 2028. La data di applicazione è coerente con quella prevista dal regolamento (UE) 2023/2055 per le analoghe restrizioni sui prodotti fertilizzanti nazionali, al fine di garantire uniformità e un periodo transitorio sufficiente.
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