Regolamento (UE) 2024/2051
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2051 della Commissione, del 23 luglio 2024, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la geografia delle restrizioni per la peste suina africana nell’Unione, alla luce di nuovi focolai in suini selvatici e detenuti e dell’evoluzione della situazione epidemiologica. Interviene sostituendo integralmente gli allegati I e II del regolamento (UE) 2023/594, con nuove classificazioni territoriali in zone soggette a restrizioni I, II e III e con l’aggiornamento di alcune aree infette o di protezione/sorveglianza. L’obiettivo è contenere la diffusione della malattia e ridurre il rischio per gli allevamenti, i movimenti intra-UE e gli scambi verso Paesi terzi.
Modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 aggiornando, in funzione dell’evoluzione epidemiologica, le zone soggette a restrizioni e le aree infette per la peste suina africana nell’Unione europea.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri e alle aree territoriali elencate negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, con particolare riferimento alle zone soggette a restrizioni I, II e III e alle aree infette o soggette a restrizioni istituite a seguito di focolai di peste suina africana in suini detenuti o selvatici. Le modifiche riguardano in modo specifico diverse zone di Cechia, Germania, Lituania e Polonia, nonché Estonia, Lettonia, Ungheria, Italia, Slovacchia, Svezia, Grecia, Croazia, Romania, Bulgaria e altri territori già elencati. Le nuove delimitazioni sostituiscono integralmente gli allegati I e II del regolamento (UE) 2023/594 e si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulla peste suina africana
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2051 della Commissione aggiorna la disciplina unionale delle misure speciali di controllo per la peste suina africana. L’intervento si giustifica con l’evoluzione della situazione epidemiologica nell’Unione, con nuovi focolai in suini selvatici e detenuti e con la necessità di mantenere misure territoriali proporzionate e scientificamente fondate.
Contesto normativo e ratio dell’intervento
La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/429, in particolare l’articolo 71, paragrafo 3, e l’articolo 259, paragrafo 1, quale base giuridica dell’atto di esecuzione. Nei considerando viene ricordato che la peste suina africana colpisce suini domestici e selvatici e può incidere gravemente sulla sanità animale, sulla redditività degli allevamenti e sulla circolazione delle partite di animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e verso Paesi terzi.
Il regolamento si inserisce nel sistema del regolamento delegato (UE) 2020/687 e del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che disciplinano rispettivamente le misure di prevenzione e controllo delle malattie elencate e le misure speciali di controllo per la peste suina africana. La Commissione richiama anche gli orientamenti scientifici elaborati con gli Stati membri e le norme WOAH come parametri per la delimitazione delle aree.
Ambito di applicazione e logica delle zone
L’atto riguarda gli Stati membri e le aree territoriali inserite negli allegati del regolamento (UE) 2023/594. In concreto, le modifiche incidono sulle zone soggette a restrizioni I, II e III, oltre che sulle aree infette o soggette a restrizioni istituite a livello dell’Unione a seguito di focolai in suini selvatici o detenuti.
La logica sottesa è quella di adeguare le perimetrazioni al rischio effettivo di diffusione della malattia. I considerando evidenziano che la situazione epidemiologica è dinamica e che le delimitazioni devono tener conto sia del focolaio specifico sia del contesto circostante, al fine di preservare la continuità territoriale e garantire misure di gestione del rischio coerenti.
Principali aggiornamenti territoriali
Il regolamento sostituisce integralmente gli allegati I e II del regolamento (UE) 2023/594. L’allegato I contiene l’elenco delle zone soggette a restrizioni I, II e III per numerosi Stati membri, tra cui Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Svezia e Lituania.
Tra gli aggiornamenti più rilevanti descritti nei considerando:
- in Germania, il focolaio in suini selvatici nel Land Assia comporta la soppressione dell’area dall’allegato II, parte A, e il suo inserimento nell’allegato I come zona soggetta a restrizioni II e I;
- in Lituania, il focolaio nella contea di Panevėžys determina la riclassificazione di una zona da restrizione II a restrizione III e la ridefinizione delle delimitazioni della zona II;
- in Polonia e in Cechia, nuovi focolai in suini selvatici e detenuti determinano la riclassificazione di aree già elencate o non ancora elencate, con ampliamento o ridefinizione delle zone I, II e III;
- in Germania, sono inoltre aggiornate più aree dei Länder Assia, Renania-Palatinato e Brandeburgo, con particolare attenzione alle zone infette e alle zone di sorveglianza/protezione dell’allegato II.
Allegato I: zone soggette a restrizioni I, II e III
L’allegato I elenca in modo analitico le zone soggette a restrizioni per Stato membro, fino al livello di comune, provincia, distretto, municipio o altre unità territoriali equivalenti. Per la Germania, l’allegato contiene un’estesa ridefinizione di aree in Brandeburgo, Sassonia, Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Assia, Renania-Palatinato e altri Länder; per la Polonia, le zone sono articolate per voivodati, powiat e gmina; per la Lituania, per savivaldybė e seniūnija; per l’Italia, per regione, provincia e comune.
L’allegato distingue le tre categorie di restrizione:
- zona soggetta a restrizioni I, quale fascia a rischio più contenuto ma comunque sottoposta a limitazioni;
- zona soggetta a restrizioni II, generalmente associata a rischio più elevato o a presenza di focolai in aree contigue;
- zona soggetta a restrizioni III, riservata alle aree con il massimo livello di rischio nell’assetto del regolamento 2023/594.
Allegato II: aree infette e zone di protezione e sorveglianza
L’allegato II disciplina le aree istituite a livello dell’Unione come zone infette o come zone soggette a restrizioni comprendenti zone di protezione e di sorveglianza, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 2023/594.
La parte A riguarda le aree istituite come zone infette a seguito di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni. La parte B riguarda le aree istituite come zone soggette a restrizioni, con zone di protezione e sorveglianza, a seguito di focolai in suini detenuti in aree precedentemente indenni.
Nel testo allegato sono indicati due casi concreti in Germania:
- un primo caso con zona di protezione di 3 km e zona di sorveglianza di 10 km attorno a un focolaio nel territorio di Pasewalk, con decorrenze e scadenze indicate nell’allegato;
- un secondo caso in Assia e Renania-Palatinato con zona di protezione e zona di sorveglianza di 10 km attorno a un focolaio localizzato con coordinate GPS precise, con elenco dei comuni e dei quartieri interessati e relative date di applicazione.
Decorrenza e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Considerata l’urgenza epidemiologica, il considerando finale evidenzia la necessità che le modifiche producano effetti quanto prima.
Il provvedimento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non richiede atti nazionali di recepimento. Per gli operatori del settore suinicolo, i veterinari, gli allevatori e i professionisti che assistono imprese esportatrici o attive negli scambi intra-UE, ciò implica l’immediata necessità di verificare l’inquadramento territoriale aggiornato e le conseguenti restrizioni su movimentazione, biosicurezza e commercializzazione.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati I e II del regolamento (UE) 2023/594
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo allegato al presente regolamento. Il nuovo allegato I ridefinisce le zone soggette a restrizioni I, II e III per numerosi Stati membri; il nuovo allegato II disciplina le aree istituite a livello dell’Unione come zone infette o zone soggette a restrizioni, comprese zone di protezione e di sorveglianza.
Base giuridica e finalità di contenimento della PSA
Il regolamento è adottato ai sensi del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 71, paragrafo 3, e dell’articolo 259, paragrafo 1. I considerando richiamano la natura altamente infettiva della peste suina africana, l’impatto sui suini detenuti e selvatici, sulle movimentazioni di animali e prodotti e sulla redditività degli allevamenti.
Criteri di aggiornamento delle zone soggette a restrizioni
Le delimitazioni vengono aggiornate in base alla situazione epidemiologica nelle aree interessate e nello Stato membro, al livello di rischio di ulteriore diffusione, agli orientamenti scientifici della Commissione e degli Stati membri e alle norme internazionali WOAH. Vengono espressamente richiamati gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 come criteri per l’inserimento o la riclassificazione delle zone.
Riflessi dei nuovi focolai in Germania, Lituania, Polonia e Cechia
I considerando descrivono nuovi focolai in suini selvatici e detenuti registrati dopo il precedente aggiornamento del 16 luglio 2024. In particolare, in Germania viene soppressa l’area del Land Assia dall’allegato II, parte A, e inserita tra le zone soggette a restrizioni I e II nell’allegato I; in Lituania un’area della contea di Panevėžys passa da zona II a zona III; in Polonia e Cechia varie aree vengono elevate o ridefinite tra zone I, II o III per adeguare il livello di rischio.
Entrata in vigore immediata
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 23 lug 2024Regolamento (UE) 2024/2004
- Regolamento · 23 lug 2024Regolamento (UE) 2024/2013
- Regolamento · 23 lug 2024Regolamento (UE) 2024/2030
- Regolamento · 23 lug 2024Regolamento (UE) 2024/2786
- Regolamento · 23 lug 2024Regolamento (UE) 2024/2787
- Regolamento · 23 lug 2024Regolamento (UE) 2024/2788
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →