Regolamento (UE) 2024/2004
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2004 della Commissione, del 23 luglio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda la redazione di elenchi degli organismi nocivi e le norme relative all’introduzione e allo spostamento nel territorio dell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo esteso il quadro fitosanitario dell’UE contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Rivede gli elenchi di organismi nocivi, inserendo, sopprimendo o riclassificando diverse specie, e adegua di conseguenza le prescrizioni per l’importazione e lo spostamento di specifiche piante, prodotti vegetali e materiali di propagazione. Introduce inoltre nuove condizioni documentali e sanitarie per alcune merci sensibili, come rose, legname di frassino e fiori recisi, e allinea vari codici NC alla nomenclatura tariffaria aggiornata.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 aggiornando elenchi di organismi nocivi e prescrizioni fitosanitarie per l’introduzione e lo spostamento nell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e, in concreto, agli operatori professionali, agli importatori/esportatori e alle autorità competenti coinvolti nella circolazione di piante, prodotti vegetali, sementi, frutti, fiori recisi, legname, corteccia e altri oggetti regolamentati nel territorio dell’Unione. Incide sia sull’introduzione da paesi terzi sia sullo spostamento all’interno dell’Unione, con particolare riguardo a organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, per le zone protette e agli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ). Alcune misure si applicano dal 26 gennaio 2025 e altre dal 26 aprile 2025; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 in materia fitosanitaria
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2004 interviene sul quadro applicativo del regolamento (UE) 2016/2031 e, soprattutto, sul regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, che contiene gli elenchi e le prescrizioni fitosanitarie uniformi per l’Unione. La finalità è aggiornare gli elenchi degli organismi nocivi sulla base di nuove valutazioni scientifiche EFSA/EPPO e dell’esperienza maturata negli Stati membri, nonché adeguare in modo conseguente le regole su importazione, spostamento interno, certificazione fitosanitaria e passaporto delle piante.
Aggiornamento degli organismi nocivi elencati
Il regolamento modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2019/2072 introducendo nuovi organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione e aggiornando denominazioni e codici EPPO. Tra le inclusioni rilevanti figurano Neofusicoccum laricinum, diversi Tephritidae, il vettore Phyllocoptes fructiphilus e il virus Rose rosette, oltre ad altre specie per le quali l’analisi del rischio ha dimostrato il soddisfacimento dei criteri di cui all’articolo 3 e all’allegato I del regolamento (UE) 2016/2031.
Contestualmente, vengono soppressi organismi che non soddisfano più i requisiti dell’impatto economico, ambientale o sociale inaccettabile, oppure per i quali l’esperienza di campo ha dimostrato un impatto non significativo. Sono così rimossi, tra gli altri, Melampsora medusae f. sp. tremuloidis, Ripersiella hibisci, Sweet potato chlorotic stunt virus, Sweet potato mild mottle virus, Tobacco ringspot virus, Tomato ringspot virus e Fig mosaic agent. Viene anche eliminata una voce ridondante relativa a Draeculacephala minerva.
ORNQ e prescrizioni specifiche per sementi e piante ospiti
Il regolamento aggiorna gli allegati relativi agli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ). Nel nuovo assetto, Tobacco ringspot virus è inserito per alcune sementi di Glycine max, con soglia di tolleranza pari a 0%, e viene introdotta una misura specifica nell’allegato V, parte G, per prevenire la sua presenza nelle sementi di soia. Pucciniastrum minimum viene inserito per Vaccinium L. con soglia 0%, mentre Tomato ringspot virus è inserito per materiali di moltiplicazione e piante da frutto di Malus, Prunus, Rubus e Vaccinium, sempre con soglia 0%.
Per alcune colture sono previste condizioni documentali e sanitarie articolate: origine da zone indenni, prove ufficiali sui materiali di partenza, assenza di sintomi nei luoghi di produzione e nelle immediate vicinanze, e, in alcuni casi, certificazioni nell’ambito di sistemi di certificazione ufficiali.
Misure per Rosa L. e Thaumatotibia leucotreta
Il regolamento introduce o rafforza le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di fiori recisi di Rosa L. e di specifici frutti, in relazione a Thaumatotibia leucotreta. Le merci interessate comprendono, tra le altre, fiori recisi di Rosa L. e frutti di Capsicum, Citrus (con esclusioni puntuali), Prunus persica e Punica granatum provenienti da paesi del continente africano, Capo Verde, Sant’Elena, Madagascar, Riunione, Maurizio e Israele.
Sono previste più alternative cumulative o alternative di conformità: origine da paese o zona indenni, origine da luogo di produzione riconosciuto indenne, ispezioni ufficiali pre-esportazione con campionamento distruttivo in caso di sintomi, oppure uso di un approccio sistemico efficace o di un trattamento post-raccolta efficace, con specifici requisiti di comunicazione preventiva alla Commissione e di indicazione dei codici dei luoghi o siti di produzione nel certificato fitosanitario.
Per le rose provenienti da Canada, India e Stati Uniti il regolamento distingue tra piante da impianto, piante in coltura tissutale e fiori recisi, imponendo dichiarazioni ufficiali relative all’assenza di Rose rosette virus e del suo vettore Phyllocoptes fructiphilus, oppure prove e ispezioni ufficiali e manipolazione tale da evitare l’infestazione.
Misure per Pomacea, Aleurocanthus spiniferus e Agrilus planipennis
Per Pomacea, il regolamento trasferisce nel regolamento (UE) 2019/2072 le misure già previste dalla decisione di esecuzione 2012/697/UE, che viene coerentemente abrogata dal regolamento (UE) 2024/2013. Le nuove misure riguardano piante da impianto coltivate in acqua dolce o in terreni permanentemente saturi di acqua dolce, imponendo una dichiarazione ufficiale di origine da paese o zona indenne oppure di ispezione immediatamente prima dello spostamento.
Per Aleurocanthus spiniferus vengono estese le specie ospiti elencate negli allegati VII e VIII, sulla base di ulteriori indagini che hanno evidenziato infestazioni in specie non precedentemente considerate.
Per Agrilus planipennis il regolamento rivede in modo approfondito le prescrizioni su piante, legname e corteccia di Chionanthus virginicus e Fraxinus. Sono previste regole differenziate per le merci provenienti da vari paesi terzi, con riferimento a zone indenni situate a distanza minima di 100 km dalle aree infestate, rimozione della corteccia e di almeno 2,5 cm di alburno esterno, trattamento con radiazioni ionizzanti fino a 1 kGy, nonché, per il legname canadese e statunitense, un articolato sistema di trattamento termico, essiccazione, approvazione degli impianti, audit, registrazioni e marcatura dei fasci. Vengono inoltre adeguate le corrispondenti voci negli allegati VII, VIII, XI e XIII, nonché l’esenzione per i casi disciplinati dall’articolo 4 del regolamento (UE) 2024/434.
Altre modifiche settoriali e chiarimenti
Sono apportati ulteriori aggiornamenti puntuali: viene eliminato lo status di zona protetta del Portogallo per Gonipterus scutellatus; sono rettificate le prescrizioni per Solanum L., anche con l’aggiunta del codice NC relativo alle sementi; vengono aggiornati numerosi codici NC e le relative descrizioni per allineamento alla nomenclatura tariffaria vigente.
Il regolamento precisa inoltre i tempi di applicazione: la maggior parte delle nuove misure si applica dal 26 gennaio 2025, mentre le prescrizioni sui fiori recisi di Rosa L. in relazione a Thaumatotibia leucotreta si applicano dal 26 aprile 2025. Per il resto, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli elenchi degli organismi nocivi
Modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2019/2072 inserendo nuovi organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, come Neofusicoccum laricinum, Neoceratitis asiatica, Neoceratitis cyanescens, Neotephritis finalis e il vettore Phyllocoptes fructiphilus legato al virus Rose rosette. Sopprime o rimuove organismi non più rispondenti ai criteri dell’articolo 3 e dell’allegato I del regolamento (UE) 2016/2031, tra cui Melampsora medusae f. sp. tremuloidis, Ripersiella hibisci, Sweet potato chlorotic stunt virus, Sweet potato mild mottle virus, Tobacco ringspot virus, Tomato ringspot virus e Fig mosaic agent. Aggiorna anche denominazioni e codici EPPO e sopprime una voce ridondante di Draeculacephala minerva.
Ricalibrazione dello status di presenza e delle zone protette
Rivede lo status di alcuni organismi nocivi in funzione della presenza nota o non nota nel territorio dell’Unione. Sopprime inoltre il riconoscimento del Portogallo come zona protetta per Gonipterus scutellatus, con conseguente eliminazione delle relative voci negli allegati III e X.
Nuovi ORNQ e relative soglie/tolleranze
Inserisce o aggiorna ORNQ negli allegati IV e V: Tobacco ringspot virus per Glycine max L. Merr. con soglia 0% nelle sementi, Pucciniastrum minimum per Vaccinium L. con soglia 0%, e Tomato ringspot virus per materiali di moltiplicazione e piante da frutto di Malus, Prunus, Rubus e Vaccinium con soglia 0%. Per le sementi di Glycine max introduce misure specifiche volte a prevenire Tobacco ringspot virus, basate su origine da aree indenni oppure su ispezioni in campo e assenza di sintomi.
Prescrizioni per l’introduzione di piante e frutti sensibili
Rafforza le condizioni per l’ingresso nell’Unione di piante di Rosa L., fiori recisi di Rosa L. e frutti di Capsicum, Citrus, Prunus persica e Punica granatum provenienti da determinati paesi terzi, in relazione a Thaumatotibia leucotreta e al virus Rose rosette. Introduce inoltre prescrizioni per piante di Rosa L. originarie di Canada, India e Stati Uniti, con regole differenziate per piante da impianto, piante in coltura tissutale e fiori recisi.
Misure per Aleurocanthus spiniferus, Pomacea e Agrilus planipennis
Estende o aggiorna le specie ospiti per Aleurocanthus spiniferus e integra nel regolamento 2019/2072 le misure già esistenti per Pomacea, abrogando la precedente decisione di esecuzione 2012/697/UE tramite coerenza con il regolamento (UE) 2024/2013. Per Agrilus planipennis riformula in modo ampio le prescrizioni su piante, legname e corteccia di Chionanthus virginicus e Fraxinus, distinguendo tra zone indenni, distanze minime di 100 km, trattamento con radiazioni ionizzanti, rimozione della corteccia e trattamento termico/essiccazione, con specifiche condizioni di certificazione e audit per il legname statunitense e canadese.
Adeguamento dei codici NC e della nomenclatura
Allinea diversi codici NC e designazioni delle merci agli aggiornamenti del regolamento (CEE) n. 2658/87 e del suo allegato I. Viene aggiunto, tra gli altri, il codice ex 1209 91 80 per le sementi di Solanum L., mentre altri codici sono sostituiti o soppressi per ragioni di coerenza e certezza del diritto.
Decorrenza differita di alcune misure
Prevede applicazione dal 26 gennaio 2025 per le norme su nuovi organismi nocivi da quarantena, nuovi ORNQ e relative misure, nonché per le misure su Pomacea e Aleurocanthus spiniferus. Le misure sui fiori recisi di Rosa L. in relazione a Thaumatotibia leucotreta si applicano dal 26 aprile 2025. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
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