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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2030

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2030 della Commissione, del 23 luglio 2024, che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori ortofrutticolo e vitivinicolo colpiti da avversità atmosferiche in Austria, Cechia e Polonia, conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32024R2030

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce una misura eccezionale di sostegno finanziario dell’Unione per compensare gli agricoltori di Austria, Cechia e Polonia colpiti da avversità atmosferiche straordinarie nel 2024. Le risorse sono destinate ai settori ortofrutticolo e vitivinicolo e devono essere distribuite dagli Stati membri secondo criteri oggettivi, non discriminatori e tali da evitare sovracompensazioni e distorsioni concorrenziali. È inoltre ammesso un cofinanziamento nazionale supplementare fino al 200% degli importi UE, con obblighi di comunicazione e rendicontazione verso la Commissione.

Sostegno finanziario di emergenza per i settori ortofrutticolo e vitivinicolo in Austria, Cechia e Polonia colpiti da avversità atmosferiche eccezionali.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’Austria, alla Cechia e alla Polonia e riguarda gli agricoltori dei settori ortofrutticolo e vitivinicolo che hanno subito perdite economiche a seguito di gelate e, per la Polonia, anche grandinate, nella primavera 2024. Le misure nazionali di attuazione devono rispettare criteri oggettivi e non discriminatori, evitare distorsioni del mercato o della concorrenza e garantire che il vantaggio economico raggiunga integralmente gli agricoltori; le spese sono ammissibili all’aiuto UE solo per pagamenti effettuati entro il 31 gennaio 2025. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti i suoi elementi negli Stati membri interessati.

Sostegno finanziario di emergenza per i settori ortofrutticolo e vitivinicolo in Austria, Cechia e Polonia

Il regolamento istituisce una misura eccezionale dell’Unione, adottata ai sensi dell’articolo 221, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, per far fronte ai gravi danni causati da avversità atmosferiche straordinarie nella primavera 2024 in Austria, Cechia e Polonia. Il provvedimento interviene in un contesto in cui le perdite economiche subite dagli agricoltori mettono a rischio la redditività delle aziende agricole e non risultano adeguatamente fronteggiabili con le misure ordinarie previste dagli articoli 219 e 220 del regolamento OCM.

Contesto e presupposti dell’intervento

I considerando ricostruiscono che:

  • in Austria, gelate eccezionali hanno colpito soprattutto pomacee, frutta a nocciolo e vigneti;
  • in Cechia, gelate nella seconda metà di aprile 2024 hanno danneggiato frutteti e viti;
  • in Polonia, gelate di aprile e grandinate di maggio 2024 hanno inciso sui prodotti ortofrutticoli, in particolare frutteti, bacche e vigneti. La Commissione sottolinea che l’intensità degli eventi è stata straordinaria, con danni estesi e rilevanti perdite di produzione, tali da integrare un problema specifico ai sensi dell’articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Dotazione finanziaria e ripartizione

L’articolo 1 assegna un aiuto dell’Unione pari a:

  • 10 milioni di EUR all’Austria;
  • 15 milioni di EUR alla Cechia;
  • 37 milioni di EUR alla Polonia. Le somme sono destinate a misure nazionali volte a compensare gli agricoltori più colpiti nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo per le perdite economiche con impatto sulla redditività.

Modalità di impiego dell’aiuto

Gli Stati membri devono distribuire le risorse attraverso canali ritenuti più efficaci, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. La normativa richiede che:

  • si tenga conto delle perdite economiche effettivamente subite;
  • i pagamenti non provochino distorsioni del mercato o della concorrenza;
  • qualora gli agricoltori non siano beneficiari diretti, l’intero vantaggio economico sia trasferito a loro.

Termine di ammissibilità della spesa

La spesa sostenuta dagli Stati membri è ammissibile al contributo UE solo per pagamenti effettuati entro il 31 gennaio 2025. Il considerando 14 precisa inoltre che, poiché non sono ammessi pagamenti dopo tale data, non si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/127, relativo alla riduzione proporzionale dei pagamenti mensili tardivi.

Cumulo con altri aiuti e sostegno nazionale aggiuntivo

Il regolamento consente il cumulo con altre misure finanziate dal FEAGA e dal FEASR. Inoltre, Austria, Cechia e Polonia possono concedere un sostegno supplementare nazionale fino al 200% degli importi UE corrispondenti, purché anch’esso sia basato su criteri oggettivi e non discriminatori e non comporti distorsioni della concorrenza o sovracompensazioni. Per evitare duplicazioni indebite, gli Stati membri devono considerare anche altri aiuti nazionali, dell’Unione o regimi privati concessi per coprire le medesime perdite economiche.

Obblighi di comunicazione e controllo

Entro il 31 ottobre 2024, Austria, Cechia e Polonia devono informare la Commissione su:

  • descrizione delle misure adottate;
  • criteri di concessione e riparto;
  • effetto atteso nella compensazione delle perdite;
  • verifiche svolte per accertare l’efficacia;
  • misure per evitare distorsioni concorrenziali e sovracompensazioni;
  • previsione mensile dei pagamenti UE fino al 31 gennaio 2025;
  • livello di sostegno nazionale supplementare;
  • controlli sull’ammissibilità degli agricoltori e sulla tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Entro il 15 giugno 2025 devono poi notificare gli importi complessivamente versati per ciascuna misura, distinguendo, se pertinente, tra aiuto UE e sostegno nazionale, nonché il numero e il tipo di beneficiari e una valutazione dell’efficacia della misura.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia immediata negli ordinamenti interessati.

Disposizioni principali

Dotazione finanziaria per Stato membro

L’articolo 1, paragrafo 1, mette a disposizione un aiuto dell’Unione pari a 10 milioni di EUR per l’Austria, 15 milioni di EUR per la Cechia e 37 milioni di EUR per la Polonia.

Finalità del sostegno e destinatari effettivi

Le somme devono essere utilizzate per misure che compensino gli agricoltori più colpiti nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo per le perdite economiche che incidono sulla redditività delle aziende agricole. Se gli agricoltori non sono beneficiari diretti, il vantaggio economico deve essere trasferito integralmente a loro.

Criteri di concessione e neutralità concorrenziale

Le misure devono basarsi su criteri oggettivi e non discriminatori, tener conto delle perdite economiche effettive e garantire che i pagamenti non provochino distorsioni del mercato o della concorrenza.

Ammissibilità della spesa e termine di pagamento

Le spese sostenute dagli Stati membri per i pagamenti relativi alle misure sono ammissibili al sostegno UE solo se i pagamenti sono effettuati entro il 31 gennaio 2025.

Cumulo con altri fondi UE

Le misure possono essere cumulate con altri interventi finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Sostegno nazionale supplementare

Austria, Cechia e Polonia possono concedere un sostegno nazionale supplementare fino al 200% degli importi UE corrispondenti, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, purché non si producano distorsioni del mercato o della concorrenza e non vi siano sovracompensazioni.

Prevenzione della sovracompensazione

Nell’erogazione dell’aiuto, gli Stati membri devono tener conto di eventuali sostegni concessi da altri strumenti nazionali o dell’Unione o da regimi privati per far fronte alle stesse perdite economiche.

Obblighi di comunicazione entro il 31 ottobre 2024

Entro il 31 ottobre 2024, Austria, Cechia e Polonia devono comunicare alla Commissione la descrizione delle misure, i criteri di concessione e ripartizione, l’effetto atteso, le verifiche svolte, le misure anti-distorsione e anti-sovracompensazione, la previsione mensile dei pagamenti fino al 31 gennaio 2025, il livello di sostegno nazionale supplementare e le azioni di controllo dell’ammissibilità e tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

Rendicontazione finale entro il 15 giugno 2025

Entro il 15 giugno 2025, gli Stati membri interessati devono notificare alla Commissione gli importi totali versati per ciascuna misura, distinguendo, se del caso, tra aiuto dell’Unione e sostegno nazionale supplementare, il numero e il tipo di beneficiari e la valutazione dell’efficacia della misura.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatiaiuti di emergenzafinanziamenti uepolitica agricola comune

Testo integrale

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