Cassazione Penale, Sentenza n. 2589/2022 del 24/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla dichiarazione di assenza dell'imputato. L'imputato, persona senza fissa dimora, aveva eletto domicilio presso il difensore di ufficio il 23/11/2015; tuttavia non risultano prove di un rapporto effettivo tra imputato e difensore domiciliatario, e il difensore era stato cancellato dall'albo dal 31/12/2017. Il ricorso contestava che la dichiarazione di assenza fosse stata pronunciata sulla sola base della elezione di domicilio presso il difensore, senza verificare se vi fosse stata effettiva instaurazione del rapporto professionale e la certezza che l'imputato avesse avuto conoscenza del procedimento o si fosse volontariamente sottratto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato sia la sentenza della Corte di appello di Milano del 23/03/2021 sia la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano del 18/06/2020, e ha rinviato gli atti al Tribunale di Milano per una nuova valutazione dei presupposti della dichiarazione di assenza. La Corte ha precisato che non può considerarsi sufficiente la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio per dichiarare l'assenza; il giudice dovrà accertare l'effettiva instaurazione del rapporto professionale e la certezza che l'imputato avesse conoscenza del processo o si fosse volontariamente sottratto, e in mancanza seguire le procedure previste dagli artt. 420-bis e ss. c.p.p.
Norme richiamate
art. 162 c.p.p., comma 4-bis (introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n.103)
La Corte segnala che, pur dopo l'introduzione della norma, anche per i fatti precedenti non può bastare la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio; occorre verificare l'effettiva instaurazione del rapporto tra difensore e imputato
artt. 420-bis e ss. c.p.p.
Nel caso in cui non si possa accertare con certezza che l'imputato abbia avuto conoscenza del processo o si sia volontariamente sottratto, si dovranno seguire le forme procedurali previste da queste norme per la prosecuzione del processo in sua assenza
Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 23948 del 28/11/2019 (Rv. 279420)
Principio richiamato: anche per i fatti anteriori all'art.162, comma 4-bis, non è presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio; il giudice deve accertare l'effettivo rapporto professionale e la conoscenza o la volontarietà della sottrazione
Sentenza della Corte Costituzionale n. 31 del 2017
Richiamata come conforme alla interpretazione secondo cui non può ritenersi automaticamente valida la dichiarazione di assenza basata unicamente sull'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio
Legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha introdotto modifiche procedurali (tra cui il richiamo all'art.162 c.p.p., comma 4-bis) ma la Corte precisa che le garanzie interpretative si applicano anche ai procedimenti anteriori
Massime di principio
- L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è di per sé sufficiente a fondare la dichiarazione di assenza dell'imputato; è necessario accertare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra imputato e difensore domiciliare
- Il giudice deve valutare se vi sia la certezza che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento o si sia volontariamente sottratto: in assenza di tale certezza non può pronunciarsi la dichiarazione di assenza
- La cancellazione dall'albo o l'assenza di prove di contatti concreti tra imputato e difensore indeboliscono la presunzione di conoscenza del procedimento attraverso il domiciliatario
- Se non si può accertare la conoscenza del processo, occorre procedere secondo le forme previste dagli artt. 420-bis e ss. c.p.p.; in caso di errori di valutazione, la Corte di Cassazione può annullare e rinviare per nuova valutazione
- I principi stabiliti dalle Sezioni Unite e dalla Corte Costituzionale si applicano anche retroattivamente ai procedimenti anteriori alle modifiche legislative, per garantire il rispetto delle garanzie difensive
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