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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36248/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile di detenzione e cessione di stupefacenti, contestando in sostanza la ricostruzione del fatto e la valutazione della prova operata dai giudici di merito. In particolare, ha censurato l'esclusione dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e ha dedotto profili relativi al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici e diretti a sollecitare un diverso apprezzamento del materiale probatorio e del fatto, attività riservate al giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione congrua e логica, priva di vizi, e che l'esclusione del fatto di lieve entità fosse correttamente fondata sia sul dato ponderale sia sulle modalità dello spaccio, avvenuto mediante utilizzo dell'abitazione dell'imputato come luogo di appuntamenti con notevole afflusso di giovani acquirenti. Ha inoltre ritenuto generiche le censure sul trattamento sanzionatorio. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    L'ipotesi di fatto lieve va valutata complessivamente sulla base di tutti i parametri normativi: dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità e circostanze dell'azione; se uno degli indici risulta negativamente assorbente, gli altri non possono incidere in senso favorevole.

  • art. 616 c.p.p.

    Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737

    La valutazione del trattamento sanzionatorio è rimessa al giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità se sorretta da motivazione sufficiente e logica.

  • Sez. 1, n. 46954 del 04/11/2004, Rv. 230591

    La determinazione della pena concreta è giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, nei limiti di una motivazione sufficiente a rendere percepibile l'adeguamento della pena alla gravità del reato e alla personalità del reo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che mirino a rivalutare il fatto, la credibilità delle risultanze probatorie o l'apprezzamento del materiale istruttorio, quando la motivazione della sentenza di merito sia congrua, логica e immune da vizi manifesti.
  • L'ipotesi attenuata del fatto lieve in materia di stupefacenti deve essere verificata mediante valutazione complessiva di tutti i parametri indicati dalla legge; la presenza di un indice negativamente assorbente, specie sul piano qualitativo o delle modalità concrete della condotta, può giustificare da sola l'esclusione del comma 5.
  • Ai fini dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, l'uso dell'abitazione come luogo organizzato di incontro per lo spaccio e il significativo afflusso di acquirenti possono costituire elementi incompatibili con la lieve entità del fatto.
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili in cassazione se si risolvono in una richiesta di diversa quantificazione della pena senza evidenziare un vizio di motivazione; la determinazione della pena rientra nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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