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Sentenza

Sentenza n. 961/2026 - Catania, Sezione 2

l’accertamento del diritto della parte ricorrente alla riliquidazione dell’indennità per cessazione dal servizio ai sensi dell’art. 1 della legge n. 152/1968 con riferimento al periodo di servizio non di ruolo prestato presso il Comune di Raddusa dall’17 settembre 1980 all'1 giugno 1985 ai sensi della legge n. 285/1977, con condanna dell’ente al pagamento delle relative somme, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Giustizia amministrativa202502048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancata riliquidazione dell’indennità di fine servizio computando il periodo di servizio non di ruolo

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto alla riliquidazione dell’indennità per cessazione dal servizio, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 152/1968, includendo il periodo dal 17 settembre 1980 al 1 giugno 1985 svolto presso il Comune con contratto a tempo determinato ai sensi della legge n. 285/1977. Ha dedotto di avere prestato servizio continuativo, di essere stato iscritto alla gestione previdenziale INDEL e che il Comune avesse versato i relativi contributi. Dal 1 giugno 1985 il rapporto era stato trasformato a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità, fino al collocamento a riposo il 9 ottobre 2020. L’INPS aveva liquidato l’indennità di fine servizio considerando soltanto il periodo di ruolo. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 1 della legge n. 152/1968 e dell’art. 36 Cost., sostenendo l’equiparabilità del servizio non di ruolo a quello di ruolo ai fini della quantificazione dell’indennità. In udienza ha inoltre sostenuto che il giudice ordinario si fosse già dichiarato privo di giurisdizione, ma non ha prodotto la relativa sentenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha escluso il rinvio della decisione, richiamando l’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. e rilevando che la parte aveva già usufruito dei termini per il deposito della memoria conclusionale. Nel merito della giurisdizione, ha applicato l’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, secondo cui le controversie relative al periodo successivo al 30 giugno 1998 spettano al giudice ordinario, mentre quelle relative al periodo anteriore restano devolute al giudice amministrativo soltanto se proposte entro il 15 settembre 2000. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, il Collegio ha precisato che tale disciplina comprende anche le controversie sul trattamento di liquidazione riferito a rapporti o segmenti di rapporto anteriori al 30 giugno 1998 e che il termine del 15 settembre 2000 è decadenziale. Tuttavia, nel caso concreto, il rapporto non era cessato nel periodo anteriore al 30 giugno 1998: il rapporto a tempo determinato si era trasformato in rapporto a tempo indeterminato, senza estinzione, e la cessazione definitiva era intervenuta soltanto nel 2020. Poiché il diritto alla liquidazione sorge con la cessazione definitiva del rapporto e non con la sua mera trasformazione, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. La domanda potrà essere riproposta davanti a tale giudice ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. La precedente sentenza del TAR richiamata dal ricorrente è stata ritenuta non pertinente, perché riguardava un rapporto definitivamente cessato nel 1996. Nulla è stato disposto sulle spese, non essendosi costituito il Comune.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 152/1968

    La disposizione era invocata dal ricorrente come base del diritto al computo del periodo di servizio non di ruolo nell’indennità di fine servizio, ma il TAR non ha esaminato la fondatezza sostanziale della pretesa per difetto di giurisdizione.

  • art. 36 Cost.

    Invocato dal ricorrente in relazione all’equiparazione del servizio non di ruolo a quello di ruolo ai fini dell’indennità, senza essere esaminato nel merito dal TAR.

  • art. 69, comma 7, d.lgs. 165/2001

    Attribuisce al giudice ordinario le controversie relative a questioni attinenti al periodo successivo al 30 giugno 1998 e conserva la giurisdizione esclusiva amministrativa sulle questioni relative al periodo anteriore solo se la controversia è stata proposta entro il 15 settembre 2000.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda nei limiti previsti dalla disposizione.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Ha impedito il rinvio della decisione richiesto in udienza, anche perché la parte aveva già usufruito dei termini per il deposito della memoria conclusionale.

Massime di principio

  • Ai fini del riparto transitorio di giurisdizione previsto dall’art. 69, comma 7, d.lgs. 165/2001, nelle controversie relative all’indennità di fine servizio rileva la data di cessazione definitiva del rapporto, non la data del segmento di servizio cui si riferisce il calcolo della prestazione.
  • La trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità, non costituisce cessazione del rapporto ai fini della maturazione e dell’esigibilità dell’indennità di fine servizio; la cessazione si verifica soltanto con la definitiva estinzione del rapporto.
  • Quando la cessazione definitiva del rapporto di lavoro pubblico è successiva al 30 giugno 1998, la controversia sull’indennità di fine servizio appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario anche se la domanda riguarda un periodo di servizio anteriore a tale data e anche se tale periodo non è stato previamente liquidato.
  • La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative a periodi anteriori al 30 giugno 1998 sopravvive soltanto se la controversia è stata proposta entro il termine decadenziale del 15 settembre 2000.
  • In caso di declaratoria di difetto di giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.; l’eventuale precedente decisione del giudice ordinario non può essere valorizzata se non è prodotta in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiRiparto di giurisdizione

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