Sentenza n. 3703/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 16858/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 16858/2024, che aveva annullato gli atti con cui l’Autorità aveva richiesto interessi legali sulla sanzione antitrust rideterminata
Esito
Favorevole al resistente (imprese sanzionate)
Prevale il privato
La controversia
Le società avevano impugnato la richiesta dell’Autorità di pagamento di interessi legali, calcolati dal 27 maggio 2019, data di scadenza della sanzione originariamente irrogata nel 2019 e successivamente annullata limitatamente alla quantificazione dal Consiglio di Stato. Il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo che la sanzione originaria fosse stata travolta con effetto retroattivo e sostituita da un nuovo provvedimento di rideterminazione, sicché gli interessi avrebbero potuto decorrere soltanto dalla scadenza della nuova sanzione. L’Autorità ha appellato la sentenza deducendo errori nell’interpretazione della disciplina delle sanzioni antitrust e amministrative, dell’art. 1282 c.c. e delle norme processuali, nonché illogicità, irragionevolezza, travisamento e difetto di motivazione. Ha inoltre invocato i principi del giusto processo e l’esigenza di efficacia deterrente della sanzione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nel corso del giudizio l’Autorità ha adottato, in autotutela, un nuovo provvedimento avente a oggetto la rideterminazione degli interessi di mora dovuti dalle società per il periodo di mancato pagamento della sanzione. Le parti hanno concordemente rappresentato che tale sopravvenienza aveva fatto venir meno l’interesse alla definizione dell’appello, e l’Autorità ha dichiarato di non volerlo più coltivare. Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito i motivi d’appello né ha deciso la questione relativa alla decorrenza degli interessi. Le spese del grado sono state compensate, anche in ragione dell’accordo delle parti.
Norme richiamate
art. 101, comma 2, c.p.a.
Le società appellate si sono costituite senza riproporre i motivi assorbiti dal giudice di primo grado.
art. 73 c.p.a.
Richiamato con riferimento al deposito delle memorie delle parti appellate.
art. 55, comma 2, c.p.a.
Richiamato nella ricostruzione della cauzione prestata in sede cautelare nel giudizio originario.
art. 1282 c.c.
Costituiva una delle norme controverse nel giudizio di merito sulla decorrenza degli interessi, ma la questione non è stata esaminata dal Consiglio di Stato per l’improcedibilità dell’appello.
art. 27 l. 689/1981
Richiamato tra le norme su cui si fondavano i motivi d’appello, senza esame di merito da parte del Collegio.
artt. 1, 15 e 31 l. 287/1990
Richiamati tra le norme asseritamente violate secondo l’Autorità, senza decisione sul merito.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione, da parte dell’amministrazione, di un nuovo provvedimento destinato a incidere sull’oggetto sostanziale della controversia può determinare il venir meno dell’interesse alla decisione dell’appello; ove tale carenza sia dichiarata e riconosciuta, il giudice dichiara l’impugnazione improcedibile senza esaminare i motivi di merito.
- Quando l’appello diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non è tenuto a pronunciarsi sulla questione sostanziale controversa né sui motivi di gravame non più attuali.
- La compensazione delle spese può essere disposta in presenza di giustificati motivi, anche in ragione dell’accordo delle parti sulla relativa regolazione.
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