Cassazione Penale, Sentenza n. 10979/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza che rigettava l'istanza di revoca della confisca di un immobile, sostenendo che: 1) il Tribunale non ha deciso sull'eccezione di incompetenza funzionale e non ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione ai fini della dichiarazione di estinzione del reato per decesso di Vallelunga; 2) i giudici hanno ritenuto che il bene fosse nella disponibilità di Vallelunga senza valutare correttamente la documentazione prodotta dalla ricorrente (perizia sul valore dell'immobile, copie di pagamenti di aiuti comunitari AGEA, autocertificazione di donazione da parte della nuora, attestazioni di donazioni dai genitori, dichiarazioni dei redditi) che, a suo avviso, dimostrava la lecita provenienza e la proporzionalità tra capacità reddituale e realizzazione dell'immobile. Il motivo è stato proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e d), cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di Vibo Valentia: sul primo punto ha accertato che era già formato un precedente giudicato relativo all'eccezione di incompetenza funzionale, documentato in fascicolo acquisito dal giudice, per cui la questione non poteva essere riaperta; sul secondo punto ha ritenuto che la documentazione prodotta dalla ricorrente non fosse idonea a provare la lecita provenienza dei fondi necessari per la costruzione dell'immobile (documenti AGEA prodotti tardivamente, perizia redatta molti anni dopo l'ultimazione, attestazioni prive di riscontro documentale, dichiarazioni dei redditi non coniugate temporalmente con la costruzione). Pertanto la presunzione di illecita accumulazione non è stata superata. La Corte ha confermato la motivazione logica ed i canoni di giudizio adottati dal Tribunale e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 12-sexies legge n. 356 del 7 agosto 1992
La disposizione, relativa alla revoca della confisca, implica che il terzo richiedente debba dimostrare la lecita provenienza del bene e la proporzionalità tra mezzi leciti posseduti e valore dell'immobile; l'onere probatorio grava sul richiedente e la valutazione richiede documentazione idonea, coerente e temporalmente rilevante
art. 606, comma 1, lett. b) e d), cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: b) per violazione di legge; d) per mancata o falsa assunzione della prova decisiva. La Corte ha ritenuto infondati i rilievi, ritenendo corretta la valutazione probatoria della sentenza impugnata
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. 5, n. 26041 del 26/05/2011 (Papa)
Richiamata per il principio secondo cui opera una presunzione di illiceità dell'accumulo patrimoniale che il richiedente deve efficacemente superare con prove documentali adeguate
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. 6, n. 39259 del 04/07/2013 (Purpo)
Richiamata a conferma del principio che attestazioni non corroborate da riscontri documentali e documenti prodotti tardivamente hanno limitata efficacia probatoria nel giudizio sulla revoca della confisca
Massime di principio
- In una richiesta di revoca della confisca l'onere probatorio grava sul richiedente: bisogna fornire documentazione chiara, contemporanea alla realizzazione del bene e con riscontri oggettivi che dimostrino la lecita provenienza dei fondi
- Documenti prodotti molto tempo dopo l'evento contestato o depositati dinanzi a giudici diversi perdono efficacia probatoria e possono essere ritenuti insufficienti a superare la presunzione di illiceità
- Le attestazioni o dichiarazioni personali (autocertificazioni, dichiarazioni di terzi) senza riscontro documentale sono generalmente insufficienti a provare donazioni o trasferimenti di denaro
- Questioni procedurali già decise con precedente giudicato non possono essere riaperte in sede di rinvio; occorre sollevare tempestivamente le eccezioni e verificare la completezza del fascicolo processuale
- La proporzionalità tra capacità reddituale e investimento patrimoniale è il criterio centrale: la valutazione richiede elementi economici coerenti e congruenti nel tempo
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