Sentenza n. 7787/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento - della delibera del Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia per le PMI del 9 giugno 2017, con la quale è stata revocata l''ammissione alla garanzia del Fondo del contratto di finanziamento stipulato tra la ricorrente e Cliché S.r.l. ed è stata dichiarata l''inefficacia della garanzia concessa con riferimento a tale finanziamento e della relativa nota di trasmissione del 15.6.2017; - della nota del 15.9.2015 della Banca del Mezzogiorno -MedioCredito Centrale S.p.A avente ad oggetto “Legge 662/96 fondo di garanzia – Pos. Mcc n.335476 – Clichè s.r.l. – Avvio procedimento di revoca/inefficacia della garanzia”; - di tutti gli atti agli stessi presupposti, connessi e/o consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera di revoca dell'ammissione alla garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI e dichiarazione di inefficacia della garanzia relativa a un finanziamento, unitamente all'avvio del procedimento di revoca
Esito
Favorevole al resistente (gestore del Fondo e ministero vigilante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la delibera del Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia per le PMI che aveva revocato l'ammissione alla garanzia pubblica relativa a un contratto di finanziamento stipulato con una società finanziata, dichiarando inefficace la garanzia concessa. Sono stati impugnati anche l'atto di avvio del procedimento di revoca e gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Dal testo emerge soltanto che la ricorrente aveva dedotto l'illegittimità della revoca, senza che siano specificati i singoli vizi di legittimità. La medesima vicenda è stata parallelamente esaminata dal giudice ordinario, che ha accolto la domanda della ricorrente; le relative decisioni sono state confermate in appello e dalla Corte di Cassazione, la quale ha definitivamente riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario e l'insussistenza dei presupposti della revoca, con condanna al pagamento delle somme dovute.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La sopravvenuta definizione della controversia davanti al giudice ordinario, con decisioni favorevoli alla ricorrente confermate sino alla Corte di Cassazione e con il riconoscimento del bene della vita perseguito, ha eliminato l'interesse concreto e attuale alla decisione sull'impugnazione amministrativa. La stessa ricorrente ha formalmente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse con nota del 23 aprile 2026. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda processuale.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la definizione del ricorso mediante declaratoria di improcedibilità.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina processuale applicata alla definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nel corso del giudizio, il ricorrente ottiene davanti al giudice ordinario il riconoscimento definitivo del bene della vita perseguito, venendo meno l'utilità concreta e attuale di una pronuncia sull'impugnazione amministrativa.
- La dichiarazione formale del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse, corroborata dalla definizione favorevole della medesima vicenda in altra sede giurisdizionale, consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenienza.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la vicenda processuale presenta peculiarità tali da rendere non appropriata l'integrale applicazione del principio della soccombenza.
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