Regolamento (UE) 2016/1003
Regolamento (UE) 2016/1003 della Commissione, del 17 giugno 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di abamectina, acequinocil, acetamiprid, benzovindiflupir, bromoxynil, fludioxonil, fluopicolide, fosetil, mepiquat, proquinazid, propamocarb, proesadione e tebuconazolo in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna numerosi livelli massimi di residui (LMR) per diverse sostanze attive utilizzate in prodotti fitosanitari, sulla base delle domande presentate dagli operatori e dei pareri scientifici EFSA. Le modifiche riguardano sia l’innalzamento sia il mantenimento di alcuni LMR, con alcune misure provvisorie e scadenze per la presentazione di ulteriori dati. L’intervento assicura l’allineamento tra gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 e le valutazioni più recenti di rischio per i consumatori.
Modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sui livelli massimi di residui di diversi pesticidi in o su taluni prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori della filiera alimentare e dei mangimi, agli importatori e ai produttori che immettono sul mercato nell’Unione prodotti di origine vegetale e animale contenenti residui delle sostanze attive indicate: abamectina, acequinocil, acetamiprid, benzovindiflupir, bromoxynil, fludioxonil, fluopicolide, fosetil, mepiquat, proquinazid, propamocarb, proesadione e tebuconazolo. Incide sui prodotti elencati negli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005, con particolare riferimento a frutta, ortaggi, cereali, semi oleaginosi, prodotti di origine animale, tè, caffè, luppolo e spezie. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale; per alcune voci sono previste applicazioni differite o valori provvisori fino a date specifiche. Restano ferme le esclusioni e regole particolari già previste dal regolamento (CE) n. 396/2005, inclusi i casi di residuo standard a 0,01 mg/kg ove non siano fissati LMR specifici e le combinazioni per cui valgono note di rinvio all’allegato III, parte B.
Modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sui residui di pesticidi
Il regolamento interviene sul sistema armonizzato dell’Unione per i livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. La modifica è adottata alla luce delle domande di revisione presentate ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 396/2005, delle valutazioni degli Stati membri e dei pareri motivati dell’EFSA, richiamati nei considerando.
Contesto e base valutativa
La Commissione richiama la struttura del regolamento (CE) n. 396/2005, che prevede LMR fissati negli allegati II e III e, in mancanza, l’applicazione del valore standard di 0,01 mg/kg di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b). Le modifiche sono motivate da esigenze di autorizzazione d’impiego di prodotti fitosanitari, da nuove evidenze di monitoraggio e, in alcuni casi, da richieste di tolleranza all’importazione per evitare ostacoli commerciali.
Ambito delle modifiche e sostanze interessate
Il regolamento aggiorna i limiti per un ampio numero di sostanze: abamectina, acequinocil, acetamiprid, benzovindiflupir, bromoxynil, fludioxonil, fluopicolide, fosetil, mepiquat, proquinazid, propamocarb, proesadione e tebuconazolo. Le colture interessate sono molto numerose e comprendono frutta, ortaggi, legumi, cereali, semi oleaginosi, prodotti di origine animale, tè, caffè, luppolo e spezie.
Modifiche all’allegato II
L’allegato II è riscritto per le colonne relative ad abamectina, acetamiprid, bromoxynil, fludioxonil, proesadione, propamocarb e tebuconazolo, ed è inserita una nuova colonna per benzovindiflupir.
- Per abamectina, l’EFSA ha ritenuto insufficienti i dati per lattughe e insalate nonché per spinaci; gli LMR vigenti restano quindi invariati per tali prodotti.
- Per benzovindiflupir sono introdotti LMR specifici in diversi gruppi di prodotti; in assenza di precedenti limiti specifici e non essendo la sostanza nell’allegato IV, valeva in precedenza il limite generale di 0,01 mg/kg.
- Per bromoxynil, fludioxonil e altre sostanze sono previste note e rinvii che subordinano taluni valori alla disponibilità di ulteriori dati analitici o sperimentali entro date determinate.
Modifiche all’allegato III, parte A
L’allegato III, parte A, viene aggiornato per acequinocil, fluopicolide, fosetil-Al, mepiquat e proquinazid.
- Per fosetil-Al l’EFSA raccomanda un nuovo assetto di LMR, incluso un valore di 100 mg/kg per more di rovo; in coerenza con le linee guida di estrapolazione, lo stesso valore è esteso ai lamponi.
- Per fosetil sono anche previsti LMR con efficacia differita: alcuni valori si applicano fino al 1º marzo 2019, dopo di che i nuovi limiti diventano 2 mg/kg salvo successiva modifica regolamentare; per alcune voci il nuovo valore di 2 mg/kg si applica dal 2 marzo 2019.
- Per mepiquat nei funghi coltivati viene introdotto un LMR provvisorio fino al 31 dicembre 2018. La base scientifica richiamata è la contaminazione incrociata con paglia regolarmente trattata, risultata non sempre evitabile; dopo tale data il valore scenderà a 0,02 mg/kg se non interverranno ulteriori modifiche.
- Per proquinazid vengono aggiornati i limiti per ribes a grappoli e uva spina/grossularia.
Valutazione del rischio e ruolo dell’EFSA
La Commissione afferma di essersi basata sui pareri motivati e sulle conclusioni dell’EFSA, che ha esaminato il rischio per i consumatori e, ove necessario, per gli animali. Per le sostanze e colture interessate, l’EFSA ha verificato la conformità dei dati e, nella maggior parte dei casi, ha concluso che le modifiche richieste sono sicure per i consumatori, sia per l’esposizione cronica lungo l’arco della vita sia per l’esposizione acuta derivante da consumi elevati a breve termine.
Collegamento con il commercio internazionale
Per fludioxonil su ananas e proesadione su ciliege, la motivazione esplicita è la presenza di impieghi autorizzati negli Stati Uniti che generano residui superiori agli LMR europei e la necessità di evitare ostacoli commerciali all’importazione. Il regolamento recepisce tali esigenze nei limiti fissati, sempre nel rispetto della valutazione di sicurezza.
Note, definizioni del residuo e rinvii tecnici
L’allegato contiene numerose note tecniche di grande rilievo operativo:
- la definizione del residuo varia per diverse combinazioni sostanza/codice prodotto;
- il simbolo "," o i simboli analoghi nelle tabelle devono essere letti in combinazione con le note a piè di pagina che indicano il limite inferiore di determinazione analitica;
- per alcune combinazioni di prodotto, il livello massimo di residui del barbaforte/rafano/cren nel gruppo delle spezie è quello previsto per la medesima sostanza nella categoria degli ortaggi a radice e tubero, tenendo conto delle variazioni dovute alla trasformazione (essiccatura), ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
Termini per dati supplementari e riesame
In varie voci l’EFSA segnala lacune informative su metodi di analisi, prove sui residui o studi sull’alimentazione animale. In tali ipotesi la Commissione indica che, al riesame degli LMR, terrà conto delle informazioni eventualmente presentate entro i termini fissati nell’allegato; in difetto, terrà conto dell’assenza dei dati. Tra le scadenze più ricorrenti figurano il 19 novembre 2017, il 5 febbraio 2016, il 30 gennaio 2016, il 22 marzo 2016, il 25 gennaio 2016 e il 29 ottobre 2016.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori italiani ciò comporta l’immediato recepimento dei nuovi LMR nella gestione della conformità di prodotti agricoli, importazioni, autocontrolli, contrattualistica di fornitura e valutazioni di non conformità.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone la sostituzione di varie colonne degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 con nuovi LMR per le sostanze indicate. L’allegato II è aggiornato per abamectina, acetamiprid, bromoxynil, fludioxonil, proesadione, propamocarb e tebuconazolo, nonché con una nuova colonna per il benzovindiflupir. L’allegato III, parte A, è aggiornato per acequinocil, fluopicolide, fosetil, mepiquat e proquinazid.
LMR specifici, valori standard e mantenimento di taluni limiti
Per la benzovindiflupir, non essendo stati fissati precedenti LMR specifici e non essendo la sostanza inclusa nell’allegato IV, continua a valere il valore standard di 0,01 mg/kg ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005, salvo gli LMR ora introdotti nell’allegato II. Per abamectina su lattughe e spinaci, l’EFSA ha ritenuto insufficienti i dati e il regolamento mantiene gli LMR vigenti.
Nuovi LMR o modifiche derivanti da domande di autorizzazione
Sono recepite le domande di modifica degli LMR presentate a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 per varie colture, tra cui abamectina, acequinocil, acetamiprid, bromoxynil, fluopicolide, fosetil, mepiquat, proquinazid e tebuconazolo. In più casi i nuovi valori sono motivati dall’uso autorizzato delle sostanze su specifiche colture o da esigenze commerciali di importazione.
LMR per importazione e ostacoli commerciali
Per fludioxonil su ananas e proesadione su ciliege, il regolamento recepisce richieste fondate sull’uso autorizzato negli Stati Uniti e sulla necessità di evitare ostacoli commerciali all’importazione. In tali casi la Commissione modifica gli LMR tenendo conto delle conclusioni EFSA e delle esigenze del commercio internazionale.
LMR provvisorio per mepiquat nei funghi coltivati
Per i funghi coltivati, il mepiquat viene disciplinato con un LMR provvisorio stabilito fino al 31 dicembre 2018 sulla base del 99° percentile dei risultati di campionamento e dell’assenza di rischi per i consumatori. Dopo tale data l’LMR diventerà pari a 0,02 mg/kg, salvo ulteriori modifiche adottate con regolamento sulla base di nuove informazioni da presentare entro il 30 aprile 2018.
Termini per la presentazione di ulteriori dati
In numerosi casi l’EFSA ha rilevato la mancanza di dati su metodi di analisi, sperimentazioni sui residui o studi sull’alimentazione del bestiame. L’allegato indica termini specifici per integrare le informazioni mancanti, frequentemente fissati al 19 novembre 2017, al 5 febbraio 2016, al 22 marzo 2016, al 25 gennaio 2016, al 30 gennaio 2016 o al 29 ottobre 2016, a seconda della sostanza e della coltura. In mancanza di tali dati, la Commissione terrà conto dell’assenza delle informazioni al riesame degli LMR.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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