Cassazione Civile, Ordinanza n. 10326/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente inquadrato come ausiliario specializzato di categoria A aveva agito per ottenere le differenze retributive corrispondenti a mansioni superiori che assumeva di avere svolto, proprie dell'operatore socio-sanitario di categoria BS del CCNL comparto sanità 1998-2001. Il tribunale aveva accolto in parte la domanda e la corte d'appello aveva confermato l'accertamento, rilevando dalle prove testimoniali e documentali che il lavoratore aveva svolto attività di approvvigionamento farmaci, pulizia e sterilizzazione di ferri chirurgici, ritiro materiale di reparto e trasporto di materiale organico in laboratorio, qualificandole come mansioni riconducibili al profilo BS. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione del CCNL comparto sanità 1998-2001, sostenendo che la corte territoriale avesse motivato in modo scarna, insufficiente e apodittico, senza operare una corretta comparazione tra il profilo di inquadramento e quello rivendicato e senza spiegare perché attività di carattere manuale dovessero essere considerate interventi igienico-sanitari di supporto gestionale, organizzativo e formativo, anziché semplici operazioni manuali proprie della categoria A. Ha inoltre sostenuto che, per integrare il profilo di operatore socio-sanitario, le attività riferite alla degenza dei pazienti dovrebbero essere svolte in modo prevalente, pieno e integrale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente formulate come violazione di legge, mirassero in realtà a contestare la sufficienza e la logicità della motivazione della sentenza di merito e la valutazione delle prove, profili non più deducibili nei limiti prospettati dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. La motivazione della corte d'appello è stata ritenuta esistente e non apparente, perché ha richiamato le declaratorie contrattuali, ha descritto le mansioni concretamente svolte e le ha confrontate con il profilo dell'operatore socio-sanitario, escludendo così il vizio denunciato. La parte ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
La censura formale di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del merito quando la doglianza riguarda in sostanza la motivazione e l'accertamento dei fatti.
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo; non sono più proponibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione al di fuori del minimo costituzionale.
art. 111, sesto comma, Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale della motivazione.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La mancanza, apparenza o incomprensibilità della motivazione integra nullità della sentenza; al di fuori di tali ipotesi il controllo in cassazione non consente una rivalutazione del merito.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di esito sfavorevole dell'impugnazione è dovuto, se previsto, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, le doglianze che contestano la valutazione delle prove o la sufficienza della motivazione non sono ammissibili se non si traducono nell'omesso esame di un fatto storico decisivo o nella denuncia di una motivazione apparente, mancante, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
- Quando si discute di mansioni superiori, il giudice di merito deve confrontare le attività concretamente svolte con le declaratorie contrattuali dei diversi profili professionali; se tale confronto è compiuto e motivato, la censura che mira a una diversa lettura del materiale istruttorio è inammissibile in cassazione.
- La deduzione di violazione di contratto collettivo non è sufficiente, di per sé, a trasformare in motivo di legittimità una contestazione che investe in realtà l'accertamento fattuale sulla natura delle mansioni espletate.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo quando manchi del tutto o sia solo apparente; una motivazione sintetica, ma comprensibile e ancorata alle risultanze istruttorie, è sufficiente a sorreggere la decisione.
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