Sentenza del 28/02/2018 n. 4598 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava la cartella relativa alle spese legali dovute in esecuzione di una sentenza della Corte di Cassazione. Deduceva, in particolare, l'illegittimità del ruolo per asserita carenza di potere del firmatario, l'errata indicazione del giudice competente, vizi della notificazione effettuata tramite raccomandata, la mancanza della sottoscrizione della cartella e l'errata o illegittima liquidazione delle spese processuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto valido il ruolo sottoscritto dal responsabile dell'area economico-finanziaria di un comune privo di dirigenti, presumendo legittimo l'esercizio della potestà impositiva salvo prova contraria del contribuente. L'errata indicazione dell'organo cui ricorrere non ha comportato nullità perché non ha pregiudicato il diritto di difesa. La notificazione della cartella tramite raccomandata non richiedeva una relata autonoma, essendo sufficiente l'avviso di ricevimento regolarmente compilato; in ogni caso, l'eventuale vizio sarebbe stato sanato dalla costituzione della contribuente. È stata inoltre ritenuta valida la cartella priva di firma autografa, trattandosi di atto informatico automatizzato relativo a somme già liquidate giudizialmente. Il giudice può liquidare d'ufficio le spese processuali anche senza nota spese, mentre l'ottavo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza. XXXX s.r.l. è stata condannata a rifondere al Comune di Ciriè 500 euro, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 107, commi 2 e 3
Attribuisce ai dirigenti le funzioni relative agli atti di gestione con efficacia esterna.
D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 109
Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale.
Il responsabile di un'area o servizio può validamente sottoscrivere atti impositivi anche senza qualifica dirigenziale, se le funzioni dirigenziali gli sono state attribuite secondo legge. La delibera o il provvedimento di conferimento non deve necessariamente essere menzionato nell'atto impositivo; spetta al contribuente contestarne concretamente l'inesistenza o l'illegittimità.
Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 2
L'errata o omessa indicazione dell'organo cui proporre ricorso non determina nullità quando non abbia arrecato un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
Per la notificazione della cartella tramite raccomandata, l'avviso di ricevimento può documentare l'avvenuta notifica senza necessità di una separata relata, purché sia regolarmente compilato.
Legge n. 890 del 1982, art. 3
L'assenza della relata sulla copia notificata tramite servizio postale costituisce, secondo l'orientamento accolto, una mera irregolarità e non impedisce il perfezionamento della notificazione quando esista un valido avviso di ricevimento.
D.Lgs. n. 39 del 1993, art. 3
Gli atti amministrativi formati mediante procedure informatiche automatizzate possono sostituire la firma autografa con l'indicazione del nominativo del responsabile, quando l'atto deriva da presupposti vincolati e non da valutazioni discrezionali.
Codice di procedura civile, art. 91
Il giudice deve provvedere sulle spese processuali secondo il principio della soccombenza e può liquidarle d'ufficio anche in assenza di una specifica nota spese.
Massime di principio
- La contestazione della firma o della competenza del funzionario non è sufficiente: il contribuente deve allegare e dimostrare concretamente l'assenza o l'illegittimità dell'incarico, non limitarsi a rilevare che l'atto non cita il provvedimento di nomina.
- Gli errori formali dell'atto impositivo producono nullità solo se previsti espressamente dalla legge o se arrecano un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- Nelle notifiche postali di cartelle e atti analoghi, l'avviso di ricevimento regolarmente compilato può essere sufficiente a provare la notifica; l'assenza di una relata separata non comporta automaticamente l'inesistenza dell'atto.
- Gli atti amministrativi automatizzati e vincolati possono essere validi anche senza firma autografa, se consentono di identificare il responsabile e risultano formati secondo procedure informatiche legittime.
- La costituzione in giudizio del destinatario può sanare eventuali vizi della notificazione quando dimostri che l'atto ha raggiunto il suo scopo e non ha compromesso la difesa.
- I motivi di ricorso per cassazione devono essere autosufficienti: occorre riportare gli elementi rilevanti degli atti impugnati e indicare con precisione i parametri utilizzati per contestare una liquidazione delle spese.
- Il giudice può liquidare d'ufficio le spese processuali anche se la parte vittoriosa non ha depositato una nota dettagliata; l'assenza della nota non esclude automaticamente la condanna alle spese.
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