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Sentenza

Sentenza n. 916/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale ordinario di Cosenza n. 1059/2024, pubblicata il 16 maggio 2024 e resa nel giudizio n. 1940/2023;

Giustizia amministrativa202500510

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento dell'amministrazione all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario di Cosenza n. 1059/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Cosenza n. 1059/2024. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha comunicato che il Ministero, dopo la proposizione del ricorso, aveva provveduto al pagamento dovuto in esecuzione del titolo giudiziale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che il pagamento eseguito dall'amministrazione fosse pienamente satisfattivo e avesse realizzato l'interesse sostanziale azionato. Il Collegio ha tuttavia condannato l'amministrazione al pagamento delle spese di lite, applicando il criterio della soccombenza virtuale, poiché l'ottemperanza era intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in complessivi € 828,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. comporta l’obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale

    La cessazione della materia del contendere non esclude la decisione sulle spese, che devono essere regolate sulla base della soccombenza virtuale.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa pienamente la pretesa azionata, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • L'adempimento dell'amministrazione successivo alla proposizione del ricorso non esclude la condanna alle spese: il giudice deve regolarle secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe prevalso in assenza dell'adempimento sopravvenuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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