Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 134/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento dell'Ordinanza n. 24 del 6 aprile 2023, a firma del Sindaco del Comune di Fagnano Olona notificata al ricorrente in pari data, con la quale è stato ordinato al Fallimento INSA S.r.l. ed al Fallimento G&G Metal S.r.l, di provvedere «in via tra loro solidale, [al]la rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti ancora presenti nel compendio immobiliare ex INSA, avente ingresso dal Comune di Fagnano Olona Via Opifici n. 2, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del D. Lgs. 152/06, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento»; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso

Giustizia amministrativa202300949

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza sindacale che ha imposto solidalmente a due fallimenti la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti presenti in un compendio immobiliare e il ripristino dello stato dei luoghi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il fallimento ricorrente ha impugnato l’ordinanza sindacale n. 24 del 6 aprile 2023, adottata ai sensi dell’art. 192, comma 3, del d.lgs. 152/2006, con la quale il Comune ha ordinato al Fallimento G&G Metal S.r.l. e al Fallimento INSA S.r.l. di provvedere in via solidale alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti ancora presenti nel compendio immobiliare ex INSA, nonché al ripristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni. Il testo dell’ordinanza istruttoria non espone in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né consente di ricostruire le specifiche censure di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio nel merito. Ha disposto incombenti istruttori per verificare se permanga l’interesse del ricorrente alla decisione, imponendo alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, se intenda ancora ottenere una pronuncia di merito e, in caso positivo, di aggiornare la situazione della vicenda, indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e l’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Ha inoltre ordinato al Comune resistente di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa e di depositare, se non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione. Il TAR ha avvertito che l’inerzia del ricorrente sulla dichiarazione di permanenza dell’interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La Segreteria è stata incaricata di comunicare l’ordinanza alle parti costituite e all’amministrazione evocata.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006

    «in via tra loro solidale, [al]la rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti ancora presenti nel compendio immobiliare ... ed al ripristino dello stato dei luoghi»

    È la base normativa indicata nell’ordinanza sindacale impugnata per imporre ai destinatari la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dei luoghi.

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento dell’ordinanza istruttoria.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della valutazione dell’inerzia processuale della parte che non chiarisca la permanenza dell’interesse alla decisione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento dell’ordinanza.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di valutare l’inerzia del ricorrente, compulsato a dichiarare la permanenza dell’interesse, ai fini della possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento dell’ordinanza.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo ordina al ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell’interesse alla decisione e la parte rimane inerte, tale comportamento può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca dell’attuale disinteresse alla definizione della controversia e può condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
  • In presenza di dubbi sulla permanenza dell’interesse e sulla situazione di fatto, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori, chiedendo al ricorrente di aggiornare la vicenda e all’amministrazione di fornire chiarimenti documentati e di depositare gli atti impugnati e la documentazione allegata.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.