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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18535/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte della banca, del Premio aziendale di rendimento (PAR) per gli anni 2011 e 2012 a favore di una quadro direttivo. La lavoratrice aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento del premio; la banca aveva proposto opposizione, rigettata in primo grado e poi in appello. In cassazione la banca ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 44 del c.c.n.l. e degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente interpretato la disciplina collettiva: secondo la ricorrente, il premio non era dovuto automaticamente per il solo inserimento in bilancio di un budget, ma era subordinato al raggiungimento di specifici obiettivi preventivamente fissati dalla banca, non raggiunti nell'anno 2011. La banca ha inoltre censurato l'uso decisivo attribuito alla mancata attivazione della procedura informativa sindacale, sostenendo che tale procedura prevedeva solo informazione e consultazione e non un obbligo a contrarre o a erogare il premio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la sentenza di merito aveva violato i canoni ermeneutici, perché non aveva svolto una puntuale analisi letterale dell'art. 44 c.c.n.l. e non aveva considerato correttamente il rapporto tra contratto collettivo nazionale e contratto integrativo aziendale, che era attuativo della disciplina nazionale. Ha inoltre ribadito che la procedura di informazione e consultazione sindacale prevista dalla clausola collettiva non incide sulla natura discrezionale e unilaterale della scelta dell'impresa di istituire e regolare il premio. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 44 c.c.n.l.

    Sistema incentivante; possibilità per l'impresa di prevedere premi incentivanti subordinati al raggiungimento di specifici obiettivi; determinazione di ammontare, criteri e tempi; procedura di informazione e consultazione sindacale

    La disposizione attribuisce all'impresa una facoltà discrezionale di istituire il premio e di regolarne unilateralmente ammontare, criteri e tempi, nel rispetto dei canoni di oggettività e trasparenza e degli obblighi di informazione/consultazione; non impone un obbligo a erogare il premio indipendentemente dagli obiettivi fissati.

  • art. 41 c.c.n.l.

    richiamato quale disciplina del premio aziendale

    Serve come parametro di distinzione rispetto al sistema incentivante di cui all'art. 44, che prevede obiettivi diversi da quelli del premio aziendale.

  • art. 24 del Contratto integrativo aziendale

    Premio di rendimento per i Quadri Direttivi; collegamento al raggiungimento del budget; possibili modifiche a consuntivo in relazione agli scostamenti dagli obiettivi di budget

    Va interpretato come strumento attuativo dell'art. 44 c.c.n.l., in continuità con la disciplina nazionale e secondo il dato letterale delle clausole che collegano il premio al budget e agli obiettivi prefissati.

  • art. 123-ter T.U.F.

    Relazione sulla remunerazione

    La relazione richiamata dalla Corte di merito non è ritenuta decisiva in senso contrario alla disciplina collettiva; la Corte di cassazione valorizza invece il testo delle clausole contrattuali.

  • art. 1362 c.c.

    criterio del senso letterale delle parole

    Il giudice di merito deve applicare prioritariamente il criterio letterale nell'interpretazione del contratto e non può prescinderne.

  • art. 1363 c.c.

    interpretazione complessiva delle clausole

    Le clausole del contratto devono essere lette le une per mezzo delle altre, considerando il sistema complessivo dell'accordo.

  • art. 1366 c.c.

    buona fede nell'interpretazione

    Richiamato dal ricorso, ma la decisione valorizza soprattutto i criteri letterale e sistematico nella lettura delle clausole collettive.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione di norme di diritto

    Costituisce il vizio denunciato nel ricorso per censurare l'erronea interpretazione della disciplina collettiva.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione di clausole collettive che disciplinano premi di risultato o incentivi aziendali, il giudice deve partire dal dato letterale e leggere le clausole nel loro complesso, senza isolare singole espressioni o attribuire rilievo decisivo a elementi esterni non coerenti con il testo contrattuale.
  • Quando il contratto collettivo prevede che l'impresa "può" istituire premi incentivanti e ne stabilisce discrezionalmente ammontare, criteri e tempi in relazione a obiettivi prefissati, la previsione si colloca nell'area dell'autonomia imprenditoriale e non integra, di per sé, un obbligo generalizzato di erogazione.
  • La procedura di informazione e consultazione sindacale prevista dalla disciplina collettiva, se testualmente configurata come eventuale e non impeditiva della decisione finale dell'impresa, non trasforma la facoltà datoriale in un vincolo alla corresponsione del premio.
  • Un contratto integrativo aziendale espressamente attuativo di un contratto collettivo nazionale deve essere interpretato in continuità con la fonte di livello superiore, valorizzando rinvii, coordinamento sistematico e coerenza complessiva delle clausole.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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