Ordinanza n. 377/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - della graduatoria dei vincitori pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia il 12.11.2025 nonché della graduatoria degli idonei non vincitori relative al Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, area assistenti, già area funzionale seconda, nonché del relativo provvedimento di validazione e approvazione (sebbene non conosciuto), nelle parti di interesse; - dei verbali della Commissione esaminatrice di valutazione dei titoli di parte ricorrente, e in particolare del verbale della Commissione dell’11.11.2025 (per come citato nell’avviso del 13.11.2025 pubblicato sul sito ministeriale), sebbene allo stato non conosciuti; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; b. gli avvisi di scelta e di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati sul sito ministeriale nonché l’elenco sedi disponibili, assegnate e residue, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; c. il bando di concorso, laddove interpretato in senso lesivo per gli interessi di parte ricorrente; d. la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica- Ufficio per i concorsi e il reclutamento, acquisita con prot. m_dg.DOG 29/01/2024. 0022133 e con cui il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria viene autorizzato a svolgere direttamente il concorso in oggetto, ove lesiva; e. l’avviso del 13.11.2025 pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia, ove di interesse; per l’accertamento - del diritto del ricorrente al riconoscimento della riserva; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare la posizione di parte ricorrente per i motivi esposti in narrativa, e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti del medesimo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatorie dei vincitori e degli idonei non vincitori del concorso per 1.000 conducenti di automezzi, atti di valutazione dei titoli e ulteriori atti connessi, nella parte lesiva del mancato riconoscimento della riserva
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, nelle parti di interesse, la graduatoria dei vincitori pubblicata il 12 novembre 2025, la graduatoria degli idonei non vincitori, il relativo provvedimento di validazione e approvazione, i verbali della Commissione esaminatrice relativi alla valutazione dei titoli, nonché gli ulteriori atti connessi, inclusi gli eventuali contratti di lavoro, gli avvisi di scelta e assegnazione delle sedi e l'avviso ministeriale del 13 novembre 2025. Ha inoltre chiesto l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento della riserva e la condanna delle amministrazioni al riesame della posizione e all'adozione delle misure consequenziali. Il testo dell'ordinanza non espone nel dettaglio le ragioni sostanziali per cui il ricorrente assume di avere diritto alla riserva, limitandosi a dare atto dell'impugnazione e della domanda cautelare.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né ha definito la domanda cautelare mediante sospensione degli atti. Ha ritenuto che gli interessi contrapposti potessero essere adeguatamente tutelati fissando sollecitamente la discussione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., all'udienza pubblica del 16 settembre 2026. Ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati, vincitori e idonei, collocati in posizione poziore rispetto al ricorrente. Considerato l'elevato numero dei controinteressati e la particolare difficoltà delle notificazioni ordinarie, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia. L'ordinanza prescrive il contenuto dell'avviso, la pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell'ordinanza, la conservazione online della documentazione fino alla sentenza definitiva di primo grado, il rilascio di un'attestazione alla parte ricorrente e l'inserimento in home page del collegamento agli atti di notifica. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi 10 giorni, a pena di improcedibilità del ricorso. Gli oneri della pubblicazione sono posti a carico del ricorrente, previa documentazione dei costi da parte del Ministero. La decisione sulle spese di lite è stata rinviata al merito.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente di fissare con priorità la discussione del merito quando la tutela degli interessi contrapposti può essere adeguatamente assicurata mediante una celere definizione del giudizio, anziché mediante una misura cautelare sospensiva.
art. 41, comma 4, c.p.a.
quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità
Consente la notificazione per pubblici proclami quando il numero dei destinatari rende particolarmente difficile la notificazione ordinaria.
art. 27, comma 2, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato quale fondamento, insieme agli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a., dell'integrazione del contraddittorio.
art. 49 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato quale fondamento dell'ordine di integrazione del contraddittorio.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Ritenuti sussistenti i presupposti per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte interessata, a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
Massime di principio
- Quando la tutela cautelare può essere adeguatamente assicurata mediante la fissazione celere dell'udienza di merito, il giudice amministrativo può avvalersi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. e omettere l'adozione di una misura cautelare sospensiva, definendo prioritariamente il calendario del giudizio.
- Nei giudizi concernenti graduatorie concorsuali, devono essere chiamati in giudizio, quali controinteressati, i candidati collocati in posizione poziore rispetto al ricorrente, quando l'eventuale accoglimento della domanda possa incidere sulle loro posizioni.
- Quando il numero dei controinteressati rende particolarmente difficile la notificazione ordinaria, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, prescrivendo contenuti, modalità e termini della pubblicazione.
- Se il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami e stabilisce termini perentori per la pubblicazione e il deposito della relativa prova, l'omesso adempimento può comportare l'improcedibilità del ricorso.
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