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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13275/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato le loro domande relative a un rapporto di subagenzia, in particolare sul mancato riconoscimento dell'indennità per mancato preavviso e su ulteriori conseguenze economiche connesse alla cessazione del rapporto. Nel ricorso per cassazione hanno dedotto, da un lato, un vizio di violazione di legge con riferimento all'art. 1750, comma 3, c.c., sostenendo che il preavviso e la relativa indennità fossero disciplinati contrattualmente; dall'altro, la violazione di regole di interpretazione del contratto, ma senza specificare quali canoni ermeneutici fossero stati concretamente violati. Con il terzo motivo hanno poi denunciato, ex art. 360, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo, individuato in un documento con cui sarebbe stata autorizzata una certa configurazione grafica del logo, in relazione al rigetto di una domanda risarcitoria. La resistente ha proposto controricorso con ricorso incidentale condizionato, prospettando violazione di norme in tema di estinzione e vicende della società, ma tale ricorso incidentale è rimasto assorbito dall'inammissibilità del ricorso principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi del ricorso principale. Ha ritenuto inammissibile il primo e il secondo motivo perché le censure si risolvevano in una mera contrapposizione tra l'interpretazione proposta dalle ricorrenti e quella, plausibile, accolta dalla Corte territoriale, senza dedurre la concreta violazione dei canoni ermeneutici contrattuali; inoltre ha richiamato la decadenza per mancata tempestiva impugnazione della rinuncia implicita all'indennità per mancato preavviso, ai sensi dell'art. 2113, comma 2, c.c., in relazione alla separazione tardiva dei due rapporti di subagenzia. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di decisività del fatto lamentato e, comunque, perché non emergeva un vero omesso esame ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. L'inammissibilità del ricorso principale ha reso superfluo l'esame del ricorso incidentale condizionato. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1750, comma 3, c.c.

    stabilisce la durata minima del preavviso nei contratti di agenzia, ma non basta da solo a dimostrare che l'indennità per mancato preavviso sia stata regolata contrattualmente nel senso prospettato dalle ricorrenti

  • art. 2113, comma 2, c.c.

    la mancata tempestiva impugnazione della rinuncia implicita a un diritto collegato alla cessazione del rapporto comporta decadenza

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio denunciabile richiede l'omesso esame di un fatto decisivo e non una semplice diversa lettura delle risultanze documentali

  • artt. 1362 e seguenti c.c.

    per denunciare in cassazione un errore nell'interpretazione di una clausola contrattuale occorre indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e il modo della violazione, non limitarsi a richiamarli in astratto

  • art. 2272 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale condizionato

  • art. 2312 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale condizionato

  • art. 2324 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale condizionato

  • art. 2493 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale condizionato

  • art. 2495 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale condizionato

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    presuppone, in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro l'interpretazione di una clausola contrattuale non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa a quella accolta dal giudice di merito: occorre denunciare specificamente la violazione dei canoni ermeneutici e indicare in quale punto la decisione se ne sia discostata.
  • Quando una clausola contrattuale è suscettibile di più interpretazioni plausibili, la scelta del giudice di merito tra queste non è censurabile in cassazione solo perché il ricorrente ne propone una diversa, se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione non apparente e logicamente coerente.
  • La deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede che il fatto sia effettivamente decisivo e che il giudice non lo abbia esaminato: non basta lamentare che il documento o l'elemento probatorio sia stato valutato in modo non condiviso.
  • La mera previsione della durata del preavviso in una disciplina legale o contrattuale non implica automaticamente che sia pattuita anche una specifica disciplina dell'indennità per mancato preavviso.
  • La rinuncia implicita a diritti del lavoratore o dell'agente, se non tempestivamente impugnata nei termini di legge, può determinare decadenza dal relativo diritto.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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