Cassazione Penale, Ordinanza n. 11852/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo corretta e sufficientemente motivata la valutazione della Corte di appello sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza di merito di condanna per furto in abitazione è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per furto in abitazione. L'unico motivo dedotto riguardava il diniego delle circostanze attenuanti generiche: si sosteneva, in sostanza, che la motivazione sul punto fosse insufficiente o erronea. La Corte di cassazione ha però rilevato che il giudice di appello aveva espresso una motivazione adeguata, valorizzando elementi personali e fattuali sfavorevoli, in particolare la personalità dedita al crimine e i precedenti penali per rapina e furto in abitazione, ritenendo pertanto il motivo manifestamente infondato.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto, anche sinteticamente, degli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per escludere il beneficio.
art. 616 c.p.p.
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 624-bis c.p.
È il reato per cui la condanna di merito è stata confermata; la Corte non ne ridiscute l'accertamento, limitandosi al controllo sulla motivazione relativa al trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da motivazione sufficiente quando il giudice di merito richiami gli elementi decisivi, senza necessità di esaminare singolarmente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti.
- La valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o della carenza assoluta di motivazione; non è consentita una rivalutazione del merito.
- La presenza di precedenti penali specifici e di una personalità ritenuta incline alla commissione di reati dello stesso genere può costituire ragione idonea a escludere il beneficio delle attenuanti generiche.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende secondo il regime previsto dal codice di rito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 25 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11753/2025 del 25/03/2025
- ordinanza_penale · 25 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11792/2025 del 25/03/2025
- ordinanza_penale · 25 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11795/2025 del 25/03/2025
- ordinanza_penale · 25 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11796/2025 del 25/03/2025
- ordinanza_penale · 25 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11800/2025 del 25/03/2025
- ordinanza_penale · 25 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11801/2025 del 25/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →