Cassazione Civile, Ordinanza n. 28195/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società esercente attività di autonoleggio aveva proposto opposizione avverso una cartella di pagamento recante iscrizioni a ruolo per sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice della strada, originariamente riferibili a più enti creditori. La società sosteneva che alcuni verbali di accertamento non le fossero stati notificati e che, per gli altri, avesse tempestivamente comunicato agli enti accertatori i nominativi dei locatari dei veicoli al momento delle infrazioni, con conseguente insussistenza della propria legittimazione passiva, poiché la responsabilità solidale sarebbe ricaduta sul locatario ai sensi dell'art. 196, comma 1, c.d.s. Il giudice di pace aveva accolto l'opposizione annullando le iscrizioni a ruolo, ma il tribunale, in appello, aveva riformato la decisione e rigettato l'opposizione. Nel ricorso per cassazione la società deduceva, con due motivi sostanzialmente sovrapposti, la violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 c.d.s., dell'art. 615 c.p.c. e di varie disposizioni del processo sanzionatorio stradale, lamentando altresì omesso esame di fatti decisivi e vizi motivazionali; sosteneva inoltre che il difetto di notifica dei verbali e la propria qualità di locatore escludessero la pretesa sanzionatoria e, quindi, la validità della cartella.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, anzitutto, che erano inammissibili le doglianze formulate come "insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione", formula non più consentita dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c. Ha poi ritenuto i motivi inammissibili per violazione dell'art. 366 c.p.c., perché redatti in modo promiscuo e cumulativo, con commistione di censure di fatto e di diritto, senza chiara separazione delle questioni e con l'indebito trasferimento alla Corte del compito di selezionare le critiche effettive. In ogni caso, il ricorso era inammissibile anche ex art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c., perché la questione era già stata risolta in modo consolidato: nelle sanzioni del Codice della strada, il difetto di legittimazione passiva del locatore di veicoli a noleggio non può essere fatto valere con opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ma deve essere dedotto tempestivamente contro i verbali di contestazione, con ricorso al prefetto o al giudice di pace ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s.; la notificazione del verbale è infatti un fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria e non un requisito di esistenza del titolo esecutivo. La sopravvenuta modifica dell'art. 196 c.d.s. è stata ritenuta irrilevante nel caso concreto, poiché in materia di sanzioni amministrative non opera il principio di retroattività della legge più favorevole. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 196, comma 1, d.lgs. 285/1992
Il difetto di legittimazione passiva del locatore di veicoli a noleggio non può essere fatto valere con opposizione all'esecuzione, ma va dedotto tempestivamente contro i verbali di contestazione; la norma non consente di contestare in sede esecutiva la pretesa sanzionatoria già divenuta definitiva.
art. 84 d.lgs. 285/1992
Richiamato dalla ricorrente in combinazione con l'art. 196 c.d.s.; la Corte lo menziona solo nel contesto delle doglianze, senza attribuirgli un autonomo rilievo decisivo.
art. 203 c.d.s.
Indica il rimedio dell'opposizione al prefetto contro il verbale di accertamento, da utilizzare tempestivamente per contestare la sanzione.
art. 204-bis c.d.s.
Indica il rimedio giudiziale davanti al giudice di pace contro il verbale di accertamento, da utilizzare tempestivamente per contestare la sanzione.
art. 615 c.p.c.
L'opposizione all'esecuzione non è il rimedio idoneo per far valere il difetto di legittimazione passiva del locatore nei procedimenti sanzionatori stradali, quando la contestazione attiene alla mancata tempestiva impugnazione del verbale.
art. 7 d.lgs. 150/2011
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; non assume un ruolo decisivo nella motivazione della Corte.
art. 201 d.lgs. 285/1992
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, nel contesto della disciplina di contestazione delle violazioni stradali.
art. 205 d.lgs. 285/1992
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, nel contesto della disciplina delle sanzioni stradali.
art. 206 d.lgs. 285/1992
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, nel contesto della disciplina delle sanzioni stradali.
art. 360 c.p.c.
La censura di insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione è inammissibile perché tale vizio non è più previsto dopo la riforma del 2012; la Corte richiama inoltre la necessità di specifica intelligibilità dei motivi.
art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando propone una questione di diritto già risolta in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 366 c.p.c.
I motivi devono essere chiari e specifici; è inammissibile un ricorso che cumuli in modo indistinto più censure eterogenee, rimettendo al giudice di legittimità la loro selezione.
art. 375 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 175 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 127 c.p.c. per affermare il dovere del giudice di evitare formalità e attività inutili che ostacolino la ragionevole durata del processo.
art. 127 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 175 c.p.c. per affermare il dovere del giudice di evitare formalità e attività inutili che ostacolino la ragionevole durata del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Presuppone, in caso di inammissibilità del ricorso, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, i motivi devono essere specifici, chiari e autonomamente intelligibili: è inammissibile un ricorso che cumuli in modo confuso censure di fatto e di diritto, lasciando alla Corte il compito di individuarne il contenuto effettivo.
- La doglianza di vizio motivazionale formulata in termini di insufficienza, illogicità o contraddittorietà non è più proponibile come tale nel ricorso per cassazione dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c.; occorre ricondurla al vizio oggi tipizzato.
- In materia di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, la contestazione del difetto di legittimazione passiva del locatore di veicoli a noleggio deve essere proposta tempestivamente contro il verbale di accertamento con i rimedi previsti dagli artt. 203 e 204-bis c.d.s., non potendo essere veicolata per la prima volta con opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
- La notificazione del verbale di accertamento non è un elemento di esistenza del titolo esecutivo, ma un fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria dell'amministrazione: la sua omissione incide sulla formazione della pretesa e va fatta valere nei termini propri dell'impugnazione del verbale.
- In presenza di orientamento giurisprudenziale consolidato sulla questione di diritto, il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c. se non offre argomenti idonei a mutare l'indirizzo.
- Nelle sanzioni amministrative non opera, di regola, il principio di retroattività della legge più favorevole; la disciplina sopravvenuta non può essere invocata per incidere su termini e rimedi già maturati secondo la normativa vigente al tempo del fatto processuale rilevante.
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