Cassazione Penale, Sentenza n. 15415/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva approvato il rendiconto di gestione depositato dall'amministratore giudiziario e rigettato l'opposizione della società. La ricorrente articolava cinque motivi: (1) incompletezza del fascicolo dell'amministrazione giudiziaria e mancato obbligo di integrazione a carico dell'amministratore (violazione art.43 d.lgs. n.159/2011; diritti di difesa); (2) omissione della rendicontazione per periodi relativi a precedenti misure (sequestro e controllo giudiziario) ritenuti estranei dal giudice procedente; (3) mancata rilevanza delle specifiche contestazioni contabili e confusione tra merito della gestione e correttezza delle voci del rendiconto; (4) contestazione della legittimazione dell'amministratore a compiere atti dispositivi dopo la revoca del sequestro (lett. su poteri e date); (5) mancata individuazione e ripartizione delle spese sostenute dall'amministratore (in particolare quelle per il funzionamento dell'ufficio) e diritto al rimborso/recupero da parte dello Stato in caso di revoca della misura.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi 1, 2, 3 e 5 e infondato il motivo 4. In sintesi: il ricorso è stato parzialmente accolto. La Corte ha rilevato che il giudice procedente avrebbe dovuto invitare l'amministratore giudiziario a integrare la documentazione mancante (art.43 d.lgs. n.159/2011), valutare la rendicontazione anche in relazione ai precedenti periodi di sequestro/controllo giudiziario e motivare specificamente sulle contestazioni riferite a singole voci contabili; inoltre il giudice avrebbe dovuto analiticamente individuare le spese inerenti al funzionamento dell'ufficio dell'amministratore che, in caso di revoca della misura, sono a carico dell'erario con conseguente diritto al recupero. Il quarto motivo (sulla legittimazione delle operazioni 17-28/02/2021) è stato considerato infondato. La decisione ha comportato la cassazione parziale dell'ordinanza impugnata con rinvio al giudice di merito affinché compia i provvedimenti richiesti (integrazione documentale, nuovo esame delle voci contestate e identificazione delle spese gravanti sull'erario).
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, art.43
All'esito della procedura, e comunque dopo i provvedimenti di confisca di primo e di secondo grado, entro sessanta giorni dal deposito di ciascuno dei medesimi provvedimenti, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione
Il rendiconto deve essere presentato al giudice delegato per l'intero periodo soggetto a misura; il giudice deve valutare il conto e, in caso di incompletezza o irregolarità, richiedere integrazioni dall'amministratore.
d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, art.43, comma 2 e comma 4
Il conto della gestione espone in modo completo e analitico le modalità e i risultati della gestione ... Il giudice approva il rendiconto se non sorgono o non permangono contestazioni, che debbono a pena di inammissibilità essere specifiche e riferite a singole voci contabili e non possono in ogni caso avere ad oggetto i criteri e i risultati di gestione
Il giudice non giudica i criteri o il merito gestionale, ma verifica la correttezza e la rappresentazione contabile delle singole voci; contestazioni generiche sui risultati non sono ammissibili, mentre osservazioni puntuali su voci contabili devono essere esaminate e, se necessario, sanate tramite integrazione.
d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, art.42
Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore giudiziario mediante prelevamento dalle somme ... Se dalla gestione dei beni sequestrati o confiscati non è ricavabile denaro sufficiente ... le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro o della confisca ... Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario ... sono inserite nel conto della gestione; qualora la confisca non venga disposta, ovvero le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti ... le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero. Se il sequestro o la confisca sono revocati, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.
Distinzione tra spese di gestione del compendio aziendale (finanziate dalla procedura e, se anticipate dallo Stato, con diritto di recupero dall'ente/titolare) e spese per il funzionamento dell'ufficio dell'amministratore (in ipotesi di revoca della misura sono a carico dello Stato; occorre identificare analiticamente quali spese rientrano in ciascuna categoria).
disp. att. c.p.p., art.104bis, comma 1-bis
Richiama le disposizioni del d.lgs. n.159/2011 in materia di modalità di gestione dei beni sottoposti a sequestro e confisca; riconferma che l'amministratore giudiziario può compiere atti di ordinaria amministrazione senza autorizzazione e che gli atti di straordinaria amministrazione richiedono autorizzazione.
codice di procedura penale, art.125, comma 3
Riferimento procedurale richiamato in relazione all'analisi delle date e dei poteri dell'amministratore giudiziario; utilizzato per valutare la legittimazione a compiere determinate operazioni.
codice di procedura penale, art.606, comma 1, lett. b) ed e)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati dalla ricorrente (violazione di legge e mancata o insufficiente motivazione), e che la Corte ha utilizzato per esaminare la fondatezza dei motivi.
Costituzione, art.24 e art.111
Richiamati in relazione al diritto di difesa e al giusto processo (accesso alle prove e corretta motivazione delle decisioni).
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art.6
Richiamata in relazione alla garanzia del giusto processo e del diritto di difesa nell'ambito della valutazione del rendiconto e della disponibilità della documentazione.
Massime di principio
- Il rendiconto dell'amministratore giudiziario deve coprire in modo analitico i periodi in cui sono state applicate misure reali (sequestro, controllo giudiziario) e il giudice deve valutare la documentazione relativa a tutti i periodi soggetti a misura.
- Se il fascicolo dell'amministrazione giudiziaria risulta incompleto, il giudice ha l'obbligo di invitare l'amministratore a integrare la documentazione ai sensi dell'art.43 d.lgs. n.159/2011; la mancata integrazione giova alla parte opponente e può incidere sull'approvazione del rendiconto.
- Le contestazioni al rendiconto devono essere specifiche e riferite a singole voci contabili; il giudice non può respingerle come mero 'merito gestionale' se riguardano la correttezza o l'esistenza di poste contabili.
- Va operata una distinzione tra atti di ordinaria amministrazione (per i quali l'amministratore giudiziario non necessita di autorizzazione) e atti di straordinaria amministrazione (che richiedono autorizzazione): la documentazione relativa ad atti straordinari è essenziale per la verifica del rendiconto.
- Le spese sostenute dall'amministratore giudiziario devono essere analiticamente individuate: le spese di gestione del compendio possono dar luogo a recupero dallo Stato solo in determinati casi, mentre le spese per il funzionamento dell'ufficio, in caso di revoca della misura, restano generalmente a carico dell'erario; il giudice deve qualificare ciascuna voce prima di decidere sul rimborso.
- In presenza di plurime misure (sequestro, controllo giudiziario, revoche), il criterio applicabile non può essere quello di considerare esclusivamente l'ultima misura: il rendiconto e la documentazione devono essere valutati nel loro complesso rispetto ai singoli periodi.
- Quando le parti sollevano osservazioni documentate (memorie con indicazione puntuale di voci), il giudice deve motivare specificamente sull'accoglimento o rigetto di tali osservazioni e, se necessario, disporre integrazioni o richieste chiarificatrici all'amministratore.
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