Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31158/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di addebito emessi dall'INPS per contributi previdenziali dovuti alla Gestione commercianti nel periodo luglio 2012-dicembre 2018. Gli avvisi si fondavano su un verbale ispettivo che aveva contestato alla ricorrente, socia al 45% e amministratrice unica di una società, di avere svolto a tempo pieno attività lavorativa in favore della società senza iscrizione alla Gestione commercianti. In primo grado le opposizioni agli avvisi erano state respinte; la Corte d'appello aveva confermato la decisione ritenendo provata l'attività commerciale abituale e prevalente svolta dalla ricorrente, distinta dalla sola attività gestoria di amministratore. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1, comma 203, lett. c), L. 662/1996 sui requisiti di abitualità e prevalenza, sostenendo che l'attività dell'amministratore non dovesse essere confusa con quella del socio lavoratore; 2) violazione di norme processuali per mancata ammissione di una prova ritenuta decisiva, mancata audizione in interrogatorio libero e asserita attribuzione di efficacia probatoria assoluta al verbale ispettivo in violazione dell'art. 116 c.p.c.; 3) omesso esame di fatti decisivi, tra cui l'assenza della ricorrente durante l'ispezione e la mancata osservazione diretta di attività commerciali; 4) violazione di legge processuale per mancata compensazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, per l'iscrizione alla Gestione commercianti, non basta la qualità di amministratore, ma occorre anche la partecipazione personale al lavoro aziendale con caratteri di abitualità e prevalenza; nel caso concreto la Corte territoriale aveva correttamente accertato che la ricorrente svolgeva attività tipiche dell'impresa commerciale e che tale accertamento era supportato dalle dichiarazioni della stessa e dei testimoni. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché diretti a sollecitare un riesame del merito e della valutazione delle prove, attività preclusa in cassazione, e comunque perché non era stata dimostrata la decisività della prova non ammessa. Ha ritenuto infondato anche il quarto motivo, rilevando che la compensazione delle spese è valutazione discrezionale del giudice di merito. Nessuna pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità è stata adottata, poiché l'INPS non ha svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 203, lett. c), L. 662/1996

    "abitualità e prevalenza"

    per l'iscrizione alla Gestione commercianti non è sufficiente la sola qualità di amministratore; è necessario lo svolgimento personale di attività commerciale con carattere abituale e prevalente all'interno dell'impresa.

  • art. 116 c.p.c.

    non è violato quando il giudice di merito valuti liberamente le prove secondo il proprio prudente apprezzamento, salvo i limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo, non il riesame complessivo del materiale probatorio.

  • art. 132 c.p.c., n. 4

    rileva soltanto l'anomalia motivazionale costituzionalmente significativa, non il semplice dissenso sulla valutazione delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    viene dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Per l'iscrizione alla Gestione commercianti, in caso di socio-amministratore di società, non è decisiva la sola carica gestoria: occorre la prova di una personale attività commerciale svolta nell'impresa con caratteri di abitualità e prevalenza, distinta dall'attività di amministrazione.
  • La prova dell'obbligo contributivo può essere desunta dal complesso degli elementi istruttori, comprese le dichiarazioni della parte e dei testi; una volta accertati i fatti dal giudice di merito, il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • La mancata ammissione di una prova testimoniale è censurabile in cassazione solo se il ricorrente indichi specificamente la decisività del mezzo, la sua rituale richiesta e le ragioni della sua ammissione; altrimenti la doglianza è inammissibile.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare le censure in una richiesta di riesame del merito, né contestare il peso attribuito dal giudice alle diverse risultanze istruttorie.
  • La compensazione delle spese è oggetto di valutazione discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di legge o della violazione dei principi che impediscono di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiSpese di liteImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.