Ordinanza n. 751/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento - dell'atto di diffida prot. 2021 del 4.2.2022, notificato a mezzo pec il 4.2.2022, a firma del Comandante della Polizia Locale, Servizio di Protezione Civile del Comune di Formia, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi, correlati e conseguenziali a quello impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atto di diffida del Comandante della Polizia Locale e del Servizio di Protezione Civile del Comune di Formia
Esito
La controversia
Il condominio ha chiesto l’annullamento della diffida e degli atti presupposti, connessi e conseguenziali. Nel corso del giudizio il Comune era rappresentato da un avvocato dipendente dell’ente, iscritto all’elenco speciale annesso all’albo professionale. Il difensore ha comunicato la rinuncia al mandato dopo la cessazione del rapporto di lavoro con il Comune, conseguente all’assunzione presso altra amministrazione, invitando l’ente a provvedere alla sua sostituzione. Il Comune non ha depositato la relazione istruttoria richiesta con precedente ordinanza e non risulta avere sostituito il procuratore. La questione esaminata dal Collegio riguarda quindi la perdita dello ius postulandi dell’avvocato dipendente dell’ente pubblico a seguito della cessazione del rapporto di impiego e i conseguenti effetti processuali.
La decisione
Il TAR ha dato atto dell’interruzione del processo ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a., con decorrenza dalla dichiarazione resa in atti dal procuratore del Comune. Il Collegio ha aderito all’orientamento secondo cui gli avvocati dipendenti di enti pubblici iscritti nell’elenco speciale sono abilitati a patrocinare esclusivamente le cause dell’ente presso cui prestano servizio; la cessazione del rapporto di impiego determina quindi il venir meno della legittimazione a compiere e ricevere atti processuali e il totale venir meno dello ius postulandi, anche se permane formalmente l’iscrizione nell’albo speciale. Tale situazione è equiparata, quanto agli effetti, alle cause di interruzione previste dall’art. 301 c.p.c. Il giudizio potrà essere proseguito o riassunto secondo l’art. 80, comma 3, c.p.a. Non è stata decisa la fondatezza della domanda di annullamento della diffida.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
La perdita dello ius postulandi del difensore dell’ente pubblico per cessazione del rapporto di impiego comporta l’interruzione del processo.
art. 80, comma 3, c.p.a.
Il processo interrotto può essere proseguito o riassunto secondo le modalità previste dalla disposizione.
artt. 299 e ss. c.p.c.
La disciplina civilistica dell’interruzione del processo si applica, per quanto compatibile, alla fattispecie.
art. 301 c.p.c.
La cessazione del rapporto di impiego dell’avvocato dell’ente pubblico è equiparabile, quanto agli effetti processuali, alle cause di interruzione riferite al venir meno dello ius postulandi.
Massime di principio
- Gli avvocati dipendenti di enti pubblici iscritti nell’elenco speciale annesso all’albo professionale possono patrocinare esclusivamente le cause e gli affari dell’ente presso il quale prestano servizio.
- La cessazione del rapporto di impiego dell’avvocato dipendente dell’ente pubblico determina il totale venir meno dello ius postulandi per le cause dell’ente, anche qualora permanga formalmente l’iscrizione nell’elenco speciale.
- Il venir meno dello ius postulandi dell’avvocato dipendente dell’ente pubblico per cessazione del rapporto di impiego è equiparabile, quanto agli effetti processuali, alle cause previste dall’art. 301 c.p.c. e comporta l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a.
- Dichiarata l’interruzione del processo, il giudizio può essere proseguito o riassunto secondo l’art. 80, comma 3, c.p.a.
Come è indicizzato
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