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Sentenza

Sentenza del 14/06/2016 n. 1087 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Violazioni e sanzioni - Sanzioni amministrative - Errata applicazione dell'inversione contabile o reverse charge - Assolvimento dell'Iva da parte del cessionario ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Legittimità della sanzione nella misura del 3% dell'imposta - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'errata applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) previsto dall'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Il cessionario o committente non aveva assolto l'IVA con le modalità proprie del reverse charge, ma l'imposta risultava comunque assolta. Si discuteva quindi se fosse applicabile la sanzione ordinaria dal 100% al 200% dell'IVA oppure la sanzione ridotta del 3% dell'imposta prevista, nel testo allora vigente dell'art. 6, comma 9-bis, del d.lgs. n. 471/1997, quando l'IVA fosse stata comunque regolarmente assolta.

La decisione

La sanzione nella misura del 3% dell'imposta è stata ritenuta legittima. Prima delle modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2016, l'omesso o irregolare assolvimento dell'IVA mediante reverse charge comportava ordinariamente una sanzione dal 100% al 200% dell'imposta, ma il comma 9-bis prevedeva una mitigazione al 3% quando l'imposta risultava comunque assolta dal cessionario o committente. Pertanto, l'inosservanza del corretto adempimento formale non giustificava l'applicazione della sanzione più grave in presenza di assolvimento dell'IVA.

Norme richiamate

  • Art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Disciplina il meccanismo dell'inversione contabile, ponendo a carico del cessionario o committente l'assolvimento dell'IVA in luogo del cedente o prestatore.

  • Art. 6, comma 9-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, nel testo previgente al 1° gennaio 2016

    "Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, non assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi con il meccanismo dell'inversione contabile è punito con la sanzione amministrativa compresa tra il cento e il duecento per cento dell'imposta, con un minimo di 258 euro. Tuttavia, nel caso in cui l'imposta sia stata comunque assolta, la sanzione è pari al 3 per cento dell'imposta".

    La norma distingue tra il mancato assolvimento sostanziale dell'IVA, punito severamente, e l'irregolarità nell'applicazione del reverse charge quando l'imposta sia stata comunque assolta, per la quale opera la sanzione ridotta del 3%.

  • Art. 15, comma 1, lettera f), n. 7), del d.lgs. modificativo entrato in vigore il 1° gennaio 2016

    Ha modificato la disciplina sanzionatoria dell'art. 6, comma 9-bis, del d.lgs. n. 471/1997. La decisione si riferisce però al regime precedente alla modifica.

Massime di principio

  • Nel reverse charge occorre distinguere tra mancato pagamento sostanziale dell'IVA e semplice errore o irregolarità nell'applicazione del meccanismo contabile.
  • Se l'IVA è stata comunque assolta, l'irregolarità formale o procedurale, secondo la disciplina previgente considerata nella sentenza, può comportare la sanzione ridotta del 3% anziché quella ordinaria dal 100% al 200%.
  • Per individuare la sanzione applicabile è essenziale verificare la data della violazione e la versione della norma vigente in quel momento, poiché la disciplina è stata modificata dal 1° gennaio 2016.
  • L'Amministrazione non può equiparare automaticamente un errore nell'inversione contabile a un'evasione dell'IVA quando l'imposta risulti effettivamente assolta; la sanzione deve essere proporzionata alla natura sostanziale o formale della violazione.

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