Tribunale, Ordinanza T-454/20
Order of the General Court (First Chamber) of 22 November 2021. — Garment Manufacturers Association in Cambodia v European Commission. — Action for annulment – Common commercial policy – Generalised arrangement of preferential customs tariffs established by Regulation (EU) No 978/2012 – Temporary withdrawal of trade preferences applicable to certain products originating in Cambodia for reason of serious and systematic violations of human rights – Lack of direct concern – Lack of individual concern – Inadmissibility. — Case T-454/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso della Garment Manufacturers Association in Cambodia contro il regolamento delegato che ha temporaneamente ritirato alcune preferenze tariffarie ai prodotti originari della Cambogia. Ha ritenuto che i membri dell’associazione non fossero né individualmente né direttamente interessati, perché il provvedimento si fonda su violazioni dei diritti umani imputate alla Cambogia come Stato beneficiario, e non su elementi specifici riferibili agli esportatori. La partecipazione dell’associazione come terzo nel procedimento amministrativo non è bastata a conferirle legittimazione ad agire. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese.
Azione di annullamento contro il regolamento delegato che revoca temporaneamente preferenze tariffarie a prodotti cambogiani: difetto di legittimazione dell’associazione ricorrente per assenza di interesse diretto e individuale
La questione giuridica
Se l’associazione ricorrente, in quanto rappresentante di imprese esportatrici cambogiane, fosse legittimata ad agire ai sensi del quarto comma dell’articolo 263 TFUE contro il regolamento delegato che sospende parzialmente le preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari della Cambogia, in particolare se i suoi membri fossero direttamente e individualmente interessati e, in subordine, se l’atto fosse un atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione.
Principio di diritto
L’associazione di categoria non è legittimata ad impugnare il regolamento delegato che sospende temporaneamente le preferenze tariffarie concesse alla Cambogia, poiché i suoi membri non risultano né individualmente né direttamente interessati dall’atto: la misura è fondata su violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani imputate allo Stato beneficiario, non su dati o condotte individuali degli esportatori, e le garanzie procedurali accordate ai terzi nel procedimento non sono sufficienti, da sole, a distinguere tali soggetti. Mancando la diretta incidenza sulla posizione giuridica dei membri, l’azione è irricevibile senza esaminare se l’atto sia privo di misure di esecuzione.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Regolamento (UE) n. 978/2012
- Articolo 19 del regolamento (UE) n. 978/2012
- Regolamento delegato (UE) n. 1083/2013
- Commission Delegated Regulation (UE) 2020/550
- Regolamento (CE) n. 732/2008
- Pattto internazionale sui diritti civili e politici
- Convenzioni OIL n. 87 e n. 98
- Pattto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali
- Regole di procedura del Tribunale, articoli 130 e 134
Revoca temporanea di preferenze tariffarie per prodotti cambogiani e irricevibilità del ricorso
Il Tribunale, Prima Sezione, si pronuncia su un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da un’associazione di categoria cambogiana contro il regolamento delegato (UE) 2020/550, con cui la Commissione ha temporaneamente ritirato talune preferenze tariffarie concesse alla Cambogia nell’ambito del sistema di preferenze generalizzate. La controversia riguarda esclusivamente la ricevibilità del ricorso, poiché la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità.
Contesto fattuale e procedimento amministrativo
La Garment Manufacturers Association in Cambodia rappresenta imprese dei settori abbigliamento, calzature e travel goods, nonché il comparto zucchero. Nel 2019 la Commissione aveva avviato la procedura di sospensione temporanea delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (UE) n. 978/2012; l’associazione si era registrata come terzo e aveva presentato osservazioni scritte nel corso dell’istruttoria.
Con il regolamento delegato (UE) 2020/550, la Commissione ha poi disposto la sospensione parziale delle preferenze per alcuni prodotti originari della Cambogia, ritenendo sussistenti gravi e sistematiche violazioni dei principi sanciti dagli articoli 19, 21, 22 e 25 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. L’atto si applicava dal 12 agosto 2020.
Quadro normativo rilevante
Il Tribunale richiama il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate disciplinato dal regolamento (UE) n. 978/2012, che prevede tre regimi e consente la revoca temporanea delle preferenze in presenza, tra l’altro, di gravi e sistematiche violazioni dei principi contenuti nelle convenzioni elencate nell’allegato VIII.
In particolare, l’articolo 19 del regolamento n. 978/2012 consente la revoca temporanea delle preferenze e disciplina il procedimento di adozione della misura, mentre il regolamento delegato (UE) n. 1083/2013 stabilisce le regole procedurali applicabili. Il Tribunale richiama inoltre le norme processuali sugli incidenti di irricevibilità previste dall’articolo 130 del proprio regolamento di procedura.
Questioni giuridiche esaminate
Il Tribunale verifica se l’associazione potesse agire in quanto rappresentante di membri che sarebbero stati:
- direttamente e individualmente interessati dal regolamento impugnato, ai sensi del secondo scenario dell’articolo 263, quarto comma, TFUE;
- oppure direttamente interessati da un atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione, ai sensi del terzo scenario della medesima disposizione.
L’associazione sosteneva che anche la partecipazione come terzo alla procedura amministrativa e l’impatto economico sulle imprese associate fossero sufficienti a fondare la legittimazione.
Valutazione sull’interesse individuale
Il Tribunale ricorda la giurisprudenza costante secondo cui un soggetto è individualmente interessato da un atto di portata generale solo se è colpito a causa di qualità o circostanze che lo distinguono in modo analogo al destinatario di una decisione.
Nel caso concreto, esclude che i membri dell’associazione rientrino in tale ipotesi perché:
- il regolamento impugnato non li identifica nominativamente;
- i dati relativi alla loro attività commerciale non sono stati utilizzati come base della decisione;
- il provvedimento non è stato adottato per colpire operatori economici determinati, ma come conseguenza di violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani imputate alla Cambogia;
- le garanzie procedurali riconosciute ai terzi nel procedimento di revoca delle preferenze sono più limitate di quelle previste in altri contesti, come le misure di salvaguardia.
Il Tribunale distingue anche il caso dalla precedente ordinanza relativa al riso cambogiano, osservando che lì i soggetti interessati erano stati considerati parte di una classe limitata e identificabile, e la Commissione aveva tenuto conto delle ricadute negative sulle loro attività in un contesto in cui il comportamento commerciale degli esportatori era rilevante per l’adozione della misura. Qui, invece, il fatto generatore è attribuito allo Stato beneficiario e non agli esportatori.
Valutazione sull’interesse diretto
Quanto all’interesse diretto, il Tribunale ribadisce che occorre una incidenza immediata sulla situazione giuridica del soggetto e l’assenza di margini discrezionali in capo ai destinatari incaricati dell’esecuzione.
Pur riconoscendo che la revoca delle preferenze tariffarie può incidere economicamente sugli esportatori cambogiani, il Tribunale afferma che tale effetto è solo indiretto. La misura non modifica la posizione giuridica degli esportatori in quanto tali, ma incide sullo status della Cambogia quale paese beneficiario del regime GSP. La semplice perdita di vantaggi economici o il possibile effetto dissuasivo sulle esportazioni non bastano, di per sé, a integrare la diretta incidenza richiesta dall’articolo 263 TFUE.
Esito e dispositivo
Poiché i membri dell’associazione non sono stati ritenuti né individualmente né direttamente interessati, il ricorso è stato dichiarato irricevibile. Il Tribunale precisa che, venendo meno il requisito dell’interesse diretto, non è necessario verificare se l’atto sia un atto regolamentare privo di misure di esecuzione.
In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la ricorrente è stata condannata alle spese.
Principio affermato
La mera partecipazione come terzo a un procedimento amministrativo di revoca delle preferenze tariffarie e il pregiudizio economico derivante dalla misura non sono sufficienti a conferire legittimazione ad agire a un’associazione di esportatori, quando l’atto impugnato si fonda su violazioni dei diritti umani imputate allo Stato beneficiario e non su elementi individuali riferibili agli operatori economici colpiti. In simili casi manca sia l’interesse individuale sia l’interesse diretto richiesti dall’articolo 263, quarto comma, TFUE.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 23 nov 2021Corte di giustizia, Ordinanza C-345/21
- Sentenza · 23 nov 2021Corte di giustizia, Sentenza C-833/19
- Sentenza · 23 nov 2021Corte di giustizia, Sentenza C-564/19
- Sentenza · 24 nov 2021Tribunale, Sentenza T-551/20
- Sentenza · 24 nov 2021Tribunale, Sentenza T-434/20
- Sentenza · 24 nov 2021Tribunale, Sentenza T-370/20
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →