Corte di giustizia, Ordinanza C-345/21
Order of the Court of 23 November 2021. — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Whether appeals may be allowed to proceed – Article 170b of the Court’s Rules of Procedure – Request failing to demonstrate a significant issue with respect to the unity, consistency or development of EU law – Appeal not allowed to proceed. — Case C-345/21 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto la domanda di ammissione dell’impugnazione proposta da Halloumi contro la sentenza del Tribunale in una controversia di invalidità di marchio UE. Ha ritenuto che i motivi dedotti non dimostrassero, con il grado di specificità richiesto, l’esistenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, l’impugnazione non è stata esaminata nel merito e la ricorrente è stata condannata alle proprie spese.
Impugnazione in materia di marchio UE non ammessa a procedere per mancata dimostrazione di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto e dell’articolo 170 b del regolamento di procedura.
La questione giuridica
Se l’impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale in una controversia su invalidità di un marchio UE sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, tale da consentirne l’ulteriore esame, e se i motivi dedotti soddisfino gli oneri di specificità e dimostrazione richiesti dall’articolo 170 bis e dall’articolo 170 b del regolamento di procedura.
Principio di diritto
Un’impugnazione contro una decisione del Tribunale in materia di marchio UE, soggetta al filtro di cui all’articolo 58 bis dello Statuto, è ammessa a procedere solo se il ricorrente dimostra in modo chiaro, preciso e completo che i motivi dedotti sollevano una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Non basta denunciare un preteso contrasto con la giurisprudenza o contestare valutazioni di fatto: occorre indicare con precisione l’errore di diritto, le disposizioni o i precedenti asseritamente violati, la similitudine tra le situazioni confrontate e le ragioni specifiche per cui la questione è rilevante ai fini del diritto dell’Unione. Poiché tale dimostrazione mancava, l’impugnazione non è stata ammessa a procedere.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 170 bis del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170 b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170 a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170 b, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento (CE) n. 207/2009
Impugnazione in materia di marchio UE non ammessa a procedere
La Corte di giustizia, in composizione di filtro sulle impugnazioni, ha esaminato la richiesta di Halloumi volta a ottenere l’annullamento della sentenza del Tribunale del 24 marzo 2021 nella causa T-282/19, relativa a un procedimento di invalidità dinanzi all’EUIPO. La decisione verte esclusivamente sulla fase preliminare di ammissione dell’impugnazione ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto.
Fatti e procedimento
La Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi ha impugnato la sentenza del Tribunale che aveva respinto il suo ricorso di annullamento contro la decisione della Quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 febbraio 2019. La controversia riguardava un procedimento di invalidità connesso al marchio "Halloumi".
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, relativo all’impugnazione;
- l’articolo 58 bis dello Statuto, che assoggetta talune impugnazioni contro decisioni del Tribunale in materia di decisioni di commissioni di ricorso dell’EUIPO al filtro di ammissibilità;
- gli articoli 170 a e 170 b del regolamento di procedura, che disciplinano la domanda di ammissione e la decisione sulla stessa.
Sul piano sostanziale, il ricorso richiamava il regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea, in particolare gli articoli 52, paragrafo 1, lettera b), 53, paragrafo 1, lettera a), e 8, paragrafi 1, lettera b), e 5.
Motivi addotti dalla ricorrente
Halloumi sosteneva che l’impugnazione sollevasse tre questioni di rilievo per il diritto dell’Unione:
- una pretesa errata applicazione della nozione di mala fede, per avere il Tribunale attribuito alla disonestà un ruolo di criterio decisivo, in contrasto con la giurisprudenza della Corte;
- un preteso errore nella valutazione del peso da attribuire alla distintività del marchio anteriore e nell’individuazione dell’onere della prova in materia di distintività;
- una questione di principio sul rapporto tra il sistema dei marchi e quello delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette, in particolare quanto alla loro interferenza nella tutela dei marchi collettivi.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce che spetta al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate siano effettivamente significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La domanda di ammissione deve contenere tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di valutare se l’impugnazione debba procedere e, in caso di ammissione parziale, quali motivi ne siano oggetto.
In particolare, la domanda deve:
- indicare con chiarezza e precisione i motivi di impugnazione;
- individuare la questione di diritto posta da ciascun motivo;
- spiegare perché quella questione sia significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione;
- nel caso di contrasto con la giurisprudenza, illustrare puntualmente in cosa consista la contraddizione, indicando i passaggi rilevanti delle decisioni comparate e le ragioni concrete della sua rilevanza sistemica.
Quanto al primo gruppo di argomenti, la Corte osserva che la ricorrente si è limitata ad affermare un contrasto con la giurisprudenza senza dimostrare adeguatamente la comparabilità delle situazioni esaminate né spiegare perché l’asserita divergenza avrebbe una portata tale da incidere sull’unità, sulla coerenza o sullo sviluppo del diritto dell’Unione.
Quanto al secondo gruppo di argomenti, la Corte rileva che la censura investe in larga parte apprezzamenti di fatto e che, in ogni caso, la ricorrente non ha chiarito in modo specifico l’errore di diritto dedotto né la reale similitudine tra i precedenti evocati e la fattispecie decisa dal Tribunale.
Quanto al terzo profilo, le spiegazioni fornite risultano troppo generiche per consentire alla Corte di individuare con precisione la questione giuridica rilevante.
Decisione e spese
La Corte conclude che la richiesta non è idonea a dimostrare la presenza di una questione significativa ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto. L’impugnazione non è quindi ammessa a procedere. Poiché la decisione è stata adottata prima della notifica dell’impugnazione alla controparte, la ricorrente sopporta le proprie spese.
Principio affermato
Il meccanismo di filtro sulle impugnazioni in materia di decisioni dell’EUIPO opera in modo rigoroso: non basta dedurre errori di diritto o richiamare presunti contrasti giurisprudenziali in termini astratti. È necessario che il ricorrente illustri in modo puntuale e circostanziato la questione di diritto, il contrasto denunciato e la sua rilevanza sistemica; in difetto, l’impugnazione è dichiarata irricevibile ai fini del procedimento di ammissione.
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