Cassazione Civile, Sentenza n. 40994/2021 del 21/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sulla natura della "dichiarazione di fideiussione" sottoscritta da Calvetti come appendice alla polizza fideiussoria: la questione era se tale dichiarazione costituisse una garanzia autonoma a prima richiesta in favore di Atradius (consentendo ad Atradius di ottenere il pagamento anche prima dell'eventuale soddisfacimento del creditore principale) oppure una mera fideiussione di regresso destinata a garantire solo il diritto di regresso di Atradius dopo che quest'ultima avesse pagato il creditore principale. La Corte d'appello aveva ritenuto che la clausola autorizzasse l'escussione prima del pagamento e che cio' fosse incompatibile con l'art. 1950 c.c.; il ricorso in Cassazione contestava questa interpretazione e sostiene l'autonomia negoziale e il carattere di garanzia a prima richiesta della dichiarazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale (presentato da Atradius) nei primi due motivi, assorbito il terzo motivo, rigettato il ricorso incidentale (di Calvetti), cassato la sentenza impugnata della Corte d'appello e rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per ulteriore decisione, anche per le spese. La Cassazione ha ritenuto che la dichiarazione di Calvetti configurasse una garanzia autonoma a prima richiesta in favore di Atradius, lecita in virtù dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., e non fosse nulla o comunque incompatibile con le norme sul regresso (art. 1950 c.c.). La sentenza di merito favorevole a Calvetti è pertanto annullata e la questione rimandata per i successivi adempimenti processuali.
Norme richiamate
art. 1950 c.c.
Richiamata dalla Corte d'appello quale limite all'escussione del fideiussore di regresso prima del pagamento del creditore principale; la Cassazione invece distingue tra fideiussione di regresso e garanzia autonoma a prima richiesta, ritenendo che la disciplina del regresso non impedisca la validità di una autonoma manleva a favore del primo fideiussore quando dagli accordi emerge chiaramente tale autonomia.
art. 1952 c.c.
Richiamato nel testo della dichiarazione sottoscritta da Calvetti come eccezioni rimosse; la menzione è stata interpretata come indicazione della volontà di esonerare il garante da eccezioni, coerente con la qualifica di garanzia a prima richiesta.
art. 1322 c.c.
Invocato dalla Cassazione per affermare la legittimità dell'autonomia negoziale nella disciplina di garanzie volontarie su diritti disponibili: le parti possono disciplinare clausole che rafforzino la funzione di garanzia (anche prevedendo estensioni dell'azione) purché non si violino norme inderogabili.
D.P.R. 115/2002 (art. 13, comma 1 quater)
Riferimento processuale amministrativo per la determinazione dell'eventuale contributo unificato a carico del ricorrente incidentale; la Corte prende atto della sussistenza dei presupposti per un ulteriore versamento se dovuto.
Giurisprudenza citata (S.U. 20 febbr. 2020 n. 4315; Cass. ord. 26 ago. 2020 n. 17820; Cass. ord. 31 mar. 2021 n. 8832)
La Cassazione richiama orientamenti secondo cui è tutelabile la clausola che estende l'azione a favore del primo fideiussore e nei limiti dell'autonomia negoziale quando non impatti su diritti indisponibili; la giurisprudenza supporta l'ammissibilità di garanzie autonome con funzione di rafforzamento della protezione patrimoniale del creditore/assicurato.
Massime di principio
- La qualificazione formale (etichetta "fideiussione", "dichiarazione", ecc.) non prevale: per stabilire la natura della garanzia occorre leggere il contenuto della clausola e individuare il beneficiario e l'oggetto della prestazione.
- Una dichiarazione di garanzia che prevede l'obbligo di pagamento "a semplice richiesta" e la rimozione delle eccezioni è tipica della garanzia a prima richiesta e può essere operativa anche prima dell'effettivo pagamento del creditore principale, se dagli accordi emerge chiaramente tale autonomia.
- L'autonomia negoziale (art. 1322 c.c.) consente alle parti di disciplinare garanzie accessorie o autonome purché non si violino norme inderogabili; dunque la previsione di una manleva autonoma non è in astratto incompatibile con le regole sul regresso (art. 1950 c.c.).
- Per valutare la legittimità di clausole che consentono l'escussione antesignana del garante occorre verificare se la clausola lede norme imperative o diritti indisponibili; in assenza di ciò la clausola è solitamente valida.
- Nei rapporti complessi con più garanzie intrecciate è essenziale determinare l'oggetto concreto di ciascuna garanzia (a chi è dovuta la prestazione e su quale somma) per stabilire i limiti di escussione e le possibilità di regresso.
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