Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 09/06/2023 n. 4939 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento n. 15275 relativo all'IMU 2018: il ricorrente contestava l'accertamento perché il tributo era stato pagato dal fratello (proprietario/realmente utilizzatore dell'immobile) e richiamava una precedente pronuncia favorevole (CTR Palermo n.1205/11/2021) e il principio del divieto di doppia imposizione sancito dalla Corte di Cassazione.

La decisione

La Corte d'appello tributaria ha accolto l'appello. Ha rilevato che il Comune aveva effettivamente ricevuto il pagamento del tributo da uno dei soggetti passivi (il proprietario/uso reale dell'immobile) e ha richiamato il principio per cui il tributo pagato da uno dei soggetti passivi non può essere nuovamente richiesto nei confronti dell'altro (evitando la doppia imposizione). Ha altresì accertato che il titolare del diritto di abitazione non era residente né aveva effettivamente occupato l'immobile nel periodo considerato. Condanna alle spese del grado per il resistente (euro 200,00).

Norme richiamate

  • D.L. 201/2011 art. 13 comma 2

    Individua il presupposto dell'IMU e conferma che sono soggetti passivi, oltre ai proprietari, anche i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, ecc.).

  • D.Lgs. n. 504/1992 art. 3 comma 1

    Definisce i soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili; è richiamato come norma di riferimento per la soggettività passiva.

  • Codice Civile artt. 1021 e 1022

    Definiscono il diritto di abitazione come diritto reale di godimento su cosa altrui, spiegandone la natura e i limiti.

  • Codice Civile art. 1350 n. 4

    Stabilisce la forma richiesta per l'atto costitutivo del diritto reale (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che nel caso era stata osservata.

  • Cass. n. 33112/2018 (giurisprudenza)

    Principio secondo cui la titolarità del diritto di abitazione rileva ai fini della soggettività passiva dell'IMU; la Corte d'appello ha però utilizzato questo principio per sostenere che il pagamento effettuato da un soggetto passivo impedisce una nuova pretesa verso un altro soggetto passivo sullo stesso cespite.

  • Cass. n. 4562/1990 (giurisprudenza)

    Richiamata in relazione alla natura del diritto di abitazione e alla necessità della forma pubblica/privata autenticata per la sua costituzione.

  • CTR Palermo sentenza n. 1205/11/2021

    Pronuncia favorevole su accertamento IMU-TASI 2014 per lo stesso cespite; richiamata dal ricorrente come precedente che ha applicato il divieto di doppia imposizione.

Massime di principio

  • Se il tributo relativo a un immobile è stato effettivamente pagato da uno dei soggetti passivi (proprietario, nudo proprietario, titolare di uso/usufrutto/abitazione), l'ente impositore non può legittimamente richiederlo nuovamente ad un altro co-obbligato per lo stesso periodo e per lo stesso cespite (divieto di duplicazione dell'imposizione).
  • La qualità giuridica del titolo (diritto di abitazione, usufrutto, proprietà) determina la soggettività passiva, ma l'esistenza del pagamento concreto prevale nella pratica: occorre produrre prove puntuali del versamento riferite all'imposta contestata (le quietanze TASI non comprovano pagamenti IMU).
  • In caso di contestazione è fondamentale provare chi sia stato il reale utilizzatore/beneficiario dell'immobile e chi ha materialmente effettuato il pagamento (ricevute, incassi contabilizzati dal Comune, trascrizioni catastali/registro); l'assenza di residenza del titolare del diritto di abitazione può essere elemento utile a dimostrare che il tributo è stato sostenuto da altro soggetto.
  • Richiamare precedenti giurisprudenziali favorevoli (CTR o Cassazione) che enunciano il divieto di doppia imposizione è una linea difensiva valida, purché il caso sia sostanzialmente analogo e siano prodotti documenti probatori del pagamento.
  • Le amministrazioni comunali possono sostenere la legittimità dell'accertamento sulla base della distinzione normativa tra i diversi diritti reali, ma devono comunque dimostrare l'inesistenza del pagamento altrui prima di pretendere il recupero nei confronti di un diverso soggetto passivo.
  • In sede di difesa: ottenere e produrre la prova dell'effettivo incasso da parte del Comune (estratto conto tributi, ricevute specifiche IMU), verificare le trascrizioni in Conservatoria e la situazione anagrafica/di residenza per dimostrare la non-occupazione da parte del titolare del diritto di abitazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.