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Ordinanza

Ordinanza n. 112/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Pesaro (codice pratica P-PU/L/Q/2025/100158) in data 6 febbraio 2026, e notificato via pec al domicilio della ricorrente in pari data, con cui è stata disposta la revoca del nulla osta all'ingresso rilasciato in favore del lavoratore signor Kumar Anoop in data 23 maggio 2025 su istanza del richiedente signor Caroni Matteo prodotta in data 12 febbraio 2025; nonché di ogni altro atto amministrativo antecedente e conseguente comunque connesso o collegato anche non conosciuto;

Giustizia amministrativa202600348

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso di un lavoratore straniero, disposta dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Pesaro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta all'ingresso rilasciato in favore di un lavoratore straniero, chiedendone la sospensione cautelare. Il provvedimento si fondava sul parere negativo dell'Ispettorato del Lavoro, secondo cui l'assunzione di ulteriore forza lavoro non sarebbe stata congrua rispetto alla forza lavoro già impiegata e alla capacità economica dell'impresa, valutata considerando fatturato, redditi dichiarati nell'asseverazione e impegni retributivi e assicurativi previsti dalla normativa. La ricorrente ha prodotto una situazione contabile al 31 dicembre 2025 e un'asseverazione, dalle quali sembrerebbe emergere una situazione economica complessivamente solida. Ha quindi contestato, in sostanza, l'insufficienza dell'istruttoria e della motivazione sulla capacità economica dell'impresa, lamentando che l'Amministrazione non avrebbe considerato anche elementi dinamici quali le prospettive di crescita nel settore, il volume d'affari, la solidità economica complessiva nel tempo e la capacità di sostenere l'assunzione in rapporto alla tipologia e alla durata del contratto.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare non disponendo direttamente l'annullamento della revoca, ma ordinando un riesame amministrativo entro 30 giorni, da svolgersi in contraddittorio con gli interessati. Il riesame dovrà verificare l'effettiva capacità economica dell'impresa considerando le prospettive future di crescita, il volume d'affari, la solidità economica nel tempo, la tipologia e la durata dell'assunzione e ogni altro elemento utile emergente nel procedimento. La misura cautelare è stata giustificata dal fatto che la documentazione prodotta in giudizio appare indicativa di una situazione economica solida e che dalla motivazione dell'atto non risulta se l'Amministrazione abbia svolto una valutazione completa e dinamica della capacità reddituale aziendale. È stata fissata la camera di consiglio per il prosieguo del giudizio al 18 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata ai fini dell'adozione di misure cautelari; il giudice ha disposto un riesame amministrativo in contraddittorio, senza definire il merito della controversia.

Massime di principio

  • Nella valutazione della capacità economica di un datore di lavoro ai fini del nulla osta all'ingresso di un lavoratore straniero, l'Amministrazione non può limitarsi a un esame statico di fatturato, redditi dichiarati e impegni retributivi e assicurativi, ma deve considerare, ove rilevanti, anche le prospettive di crescita, il volume d'affari, la solidità economica complessiva nel tempo e la tipologia e durata dell'assunzione.
  • Quando la motivazione di un provvedimento di revoca del nulla osta non chiarisce se siano stati valutati tutti gli elementi rilevanti della capacità economica del datore di lavoro e la documentazione prodotta evidenzia una possibile solidità aziendale, sussistono i presupposti per disporre in sede cautelare un riesame dell'istruttoria.
  • Il riesame disposto in sede cautelare deve svolgersi in contraddittorio con gli interessati e deve consentire una valutazione complessiva dell'effettiva capacità economica del datore di lavoro, anche alla luce di ulteriori elementi utili acquisiti nel procedimento.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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