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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25068/2021 del 16/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'atto di rinuncia al ricorso depositato dal fallimento e dell'accettazione da parte dei controricorrenti; in applicazione dell'art. 306 c.p.c. ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Le spese sono state compensate per accordo tra le parti. Non vi è stato esame nel merito dei tredici motivi di ricorso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, in primo e secondo grado, delle domande del fallimento di una società in liquidazione che miravano ad accertare la mala fede di una società concorrente nella registrazione del marchio "Luciano Barbera", a ottenere il riconoscimento della legittimazione del fallimento a rivendicare il marchio e il trasferimento dello stesso in suo favore. In via subordinata, il fallimento aveva chiesto l'accertamento della simulazione del contratto di licenza sottoscritto dalla società convenuta. Con il ricorso per cassazione venivano proposti tredici motivi, tutti centrati su profili di validità della rinuncia al marchio, causa concreta, illiceità della causa o del motivo, frode alla legge, opponibilità alla curatela di una lettera priva di data certa, errori sulla prescrizione dell'azione di nullità, titolarità del marchio e mala fede nella registrazione. Prima della decisione, tuttavia, il ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, accettato dalle controparti.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo per censurare il mancato esame di un'eccezione ritenuta nuova in appello

  • art. 1325 c.c.

    richiamato più volte per sostenere che la rinuncia al marchio sarebbe nulla per difetto di un elemento essenziale o di causa concreta

  • art. 1343 c.c.

    invocato per dedurre l'illiceità della causa

  • art. 1418 c.c.

    invocato per sostenere la nullità dell'atto o della delibera per difetto/illiceità della causa e per contrasto con norme imperative

  • art. 217 l. fall.

    invocato per sostenere che la rinuncia al marchio fosse finalizzata a sottrarre beni alla massa dei creditori

  • art. 1344 c.c.

    richiamato per prospettare una frode alla legge nella rinuncia al marchio

  • art. 2629 c.c.

    richiamato nel contesto delle censure sull'illiceità del motivo unico

  • art. 2391 c.c.

    invocato per contestare l'affermazione secondo cui il rimedio agli atti distrattivi sarebbe solo l'azione di responsabilità

  • art. 1422 c.c.

    richiamato per censurare la ritenuta prescrizione delle azioni di nullità contrattuale

  • art. 2569 c.c.

    invocato per rivendicare il diritto alla titolarità del marchio

  • art. 19 c.p.i.

    richiamato per denunciare la registrazione del marchio da parte della controparte in mala fede

  • art. 306 c.p.c.

    applicato dalla Corte per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia al ricorso accettata dalle controparti

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, una volta accettata dalla parte controricorrente, determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., senza esame dei motivi di impugnazione.
  • Quando il processo si estingue per rinuncia accettata, la Corte può compensare le spese se ciò risulta dall'accordo tra le parti.
  • L'estinzione del giudizio di legittimità preclude ogni valutazione nel merito delle censure proposte, anche se numerose e articolate su nullità, causa del contratto, mala fede o titolarità del diritto controverso.

Come è indicizzato

MaterieMarchiImpugnazioni
RamiCommercialeProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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