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Ordinanza

Ordinanza n. 363/2026 - Roma, Sezione 3Q

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa adozione dei provvedimenti cautelari più opportuni: - della deliberazione n.796 del 07.11.25, con cui il Direttore Generale di ASL Roma 3 ha aggiudicato a favore del RTI costituendo tra Adapta s.p.a. e Sterimed s.r.l. la procedura aperta CIG B68C922E68, indetta per l’affidamento del servizio di sterilizzazione dello strumentario chirurgico e dispositivi medici riutilizzabili con fornitura di strumentario chirurgico e servizi connessi per l’attività di sala operatoria e ambulatoriale per PP.OO. G.B. Grassi – CPO e Servizi territoriali della ASL Roma 3; - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, ivi compresi: i verbali delle sedute di gara, sia pubbliche che riservate; i verbali relativi alla verifica di congruità dell’offerta, ove svolta, e comunque alla verifica di congruità del costo della manodopera; il bando, il disciplinare di gara ed il Capitolato d’appalto, nelle parti e nei limiti di cui si dirà; il contratto, ove stipulato, del quale si domanda la declaratoria d’inefficacia ai sensi e per gli effetti degli artt.121 e 122 c.p.a., con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente a disporre il subentro nell’esecuzione dello stesso in favore dell’odierna esponente, che a tal fine si dichiara sin d’ora disponibile, ai sensi dell’art. 124 c.p.a.; - con riserva di agire separatamente per il risarcimento del danno per equivalente monetario, ai sensi e nei termini di cui all’art. 30 co.5 c.p.a.; con contestuale istanza ex art. 116 co. 2 c.p.a. per l’accertamento del diritto della ricorrente di accedere integralmente all’offerta avversaria, in tutte le sue parti (documentazione amministrativa, tecnica, economica), oltre che alla documentazione relativa alla verifica di congruità del costo della manodopera (giustificazioni presentate dal concorrente e verbale o altro atto di verifica delle stesse), nonché ad eventuali richieste di chiarimento e relative risposte e per la conseguente condanna dell’Amministrazione a rilasciare detta documentazione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da STERITALIA S.P.A. il 11\12\2025: per l’annullamento, previa adozione dei provvedimenti cautelari più opportuni, della nota ASL prot. PI084835-25 del 03.12.25, di riscontro all’istanza di accesso agli atti presentata da Steritalia, con la quale l’ASL Roma 3 ha consegnato soltanto una parte della documentazione richiesta ed ha trasmesso altra documentazione in formato inservibile a causa degli omissis applicati e, dunque, per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere integralmente a tutta l’offerta avversaria priva di omissis, nonché all’ulteriore documentazione che verrà in seguito specificata, con conseguente condanna dell’ASL Roma 3 a rilasciare detta documentazione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da STERITALIA S.P.A. il 29\12\2025: per l’annullamento “- della deliberazione n.796 del 07.11.25, con cui il Direttore Generale di ASL Roma 3 ha aggiudicato a favore del RTI costituendo tra Adapta s.p.a. e Sterimed s.r.l. la procedura aperta CIG B68C922E68, indetta per l’affidamento del servizio di sterilizzazione dello strumentario chirurgico e dispositivi medici riutilizzabili con fornitura di strumentario chirurgico e servizi connessi per l’attività di sala operatoria e ambulatoriale per PP.OO. G.B. Grassi – CPO e Servizi territoriali della ASL Roma 3 (doc. 1); - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, ivi compresi: i verbali delle sedute di gara, sia pubbliche che riservate (doc.2); i verbali relativi alla verifica di congruità dell’offerta, ove svolta, e comunque alla verifica di congruità del costo della manodopera; il bando (doc. 3), il disciplinare di gara (doc. 4) ed il Capitolato d’appalto (doc. 5), nelle parti e nei limiti di cui si dirà; il contratto, ove stipulato, del quale si domanda la declaratoria d’inefficacia ai sensi e per gli effetti degli artt.121 e 122 c.p.a., con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente a disporre il subentro nell’esecuzione dello stesso in favore dell’odierna esponente, che a tal fine si dichiara sin d’ora disponibile, ai sensi dell’art. 124 c.p.a.; - con riserva di agire separatamente per il risarcimento del danno per equivalente monetario, ai sensi e nei termini di cui all’art. 30 co.5 c.p.a.; con contestuale istanza ex art. 116 co. 2 c.p.a. per l’accertamento del diritto della ricorrente di accedere integralmente all’offerta avversaria, in tutte le sue parti (documentazione amministrativa, tecnica, economica), oltre che alla documentazione relativa alla verifica di congruità del costo della manodopera (giustificazioni presentate dal concorrente e verbale o altro atto di verifica delle stesse), nonché ad eventuali richieste di chiarimento e relative risposte e per la conseguente condanna dell’Amministrazione a rilasciare detta documentazione”; nonché ancora: “della nota ASL prot. PI084835-25 del 03.12.25 (doc. 11), di riscontro all’istanza di accesso agli atti presentata da Steritalia, con la quale l’ASL Roma 3 ha consegnato soltanto una parte della documentazione richiesta ed ha trasmesso altra documentazione in formato inservibile a causa degli omissis applicati e, dunque, per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere integralmente a tutta l’offerta avversaria priva di omissis, nonché all’ulteriore documentazione che verrà in seguito specificata, con conseguente condanna dell’ASL Roma 3 a rilasciare detta documentazione”.

Giustizia amministrativa202515062

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della procedura aperta per il servizio di sterilizzazione dello strumentario chirurgico e dei dispositivi medici riutilizzabili, nonché il parziale diniego di accesso agli atti di gara

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione della procedura aperta indetta dall'ASL Roma 3 in favore di un RTI concorrente, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto, il subentro e la tutela cautelare. Ha inoltre proposto istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. per ottenere integralmente l'offerta dell'aggiudicataria, la documentazione amministrativa, tecnica ed economica, gli atti relativi alla verifica del costo della manodopera e le richieste di chiarimenti con le relative risposte. Con motivi aggiunti ha impugnato il parziale riscontro dell'ASL all'istanza di accesso, contestando la consegna incompleta della documentazione e l'apposizione di omissis tali da renderne parte inservibile. In sede cautelare, la questione decisiva ha riguardato la mancata verifica dell'anomalia dell'offerta dell'RTI aggiudicatario: l'offerta aveva conseguito 66,80 punti su 70 per l'offerta tecnica e 30 punti su 30 per quella economica, superando entrambe le soglie dei quattro quinti previste dall'art. 23 del disciplinare.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, rilevando che l'art. 110 d.lgs. n. 36/2023 impone alla stazione appaltante di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta anormalmente bassa e che l'art. 23 del disciplinare considerava anormalmente basse le offerte che superassero i quattro quinti dei punteggi massimi sia per il prezzo sia per gli altri elementi di valutazione. Poiché l'offerta dell'RTI controinteressato aveva superato entrambe le soglie e non risultava effettuata la verifica dell'anomalia prescritta dal disciplinare, è stata concessa la misura cautelare. L'istanza di accesso non è stata definita nel merito: il TAR ha fissato la camera di consiglio del 10 febbraio 2026 per il relativo esame. È stata inoltre fissata l'udienza pubblica del 22 aprile 2026 per la trattazione di merito del ricorso. Le spese della fase cautelare, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, sono state poste a carico dell'ASL Roma 3 e compensate nei confronti della controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 110 d.lgs. n. 36/2023

    Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione.

    La disposizione impone alla stazione appaltante di sottoporre a verifica l'offerta che, sulla base degli elementi specifici indicati nella lex specialis, appaia anormalmente bassa.

  • art. 23 del disciplinare di gara

    Sono considerate anormalmente basse le offerte per le quali, la somma dei punti relativi al prezzo e la somma degli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

    Il superamento simultaneo delle soglie dei quattro quinti per l'offerta tecnica e per quella economica rendeva necessaria la verifica dell'anomalia.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    L'istanza di accesso è stata mantenuta pendente e il TAR ha fissato una specifica camera di consiglio per esaminarla.

  • artt. 121 e 122 c.p.a.

    Sono stati richiamati dalla ricorrente per chiedere la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, ma l'ordinanza cautelare non ha deciso su tali domande.

  • art. 124 c.p.a.

    È stato richiamato dalla ricorrente per chiedere il subentro nell'esecuzione del contratto, senza che la relativa domanda sia stata definita in questa fase.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis stabilisce che un'offerta è anormalmente bassa al superamento simultaneo delle soglie dei quattro quinti dei punteggi massimi relativi all'offerta tecnica e a quella economica, la stazione appaltante è tenuta ad attivare la verifica di anomalia nei confronti dell'offerta che raggiunga entrambe le soglie.
  • La mancata verifica dell'anomalia prescritta dalla lex specialis costituisce, in sede cautelare, un elemento idoneo a fondare il fumus boni iuris della contestazione dell'aggiudicazione, quando l'offerta aggiudicataria abbia superato le soglie predeterminate.
  • La domanda di accesso proposta ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. può essere mantenuta separata dalla decisione cautelare sull'aggiudicazione e trattata in una distinta camera di consiglio, ove il giudice non la definisca immediatamente.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAccesso agli atti di garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareTrasparenza e pubblicità

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