Sentenza n. 764/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento del verbale di accertamento di inottemperanza n-OMISSIS- emesso dal Comm. Giuseppe Greco comandante del Corpo P.M. Del Comune di Altavilla Milicia, avente ad oggetto l’accertamento di inottemperanza alla ingiunzione di demolizione n-OMISSIS- dell’11 novembre 2017, emessa dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Verbale di accertamento di inottemperanza all’ingiunzione penale di demolizione, nella parte in cui qualifica il verbale come titolo di proprietà idoneo all’immissione in possesso e alla trascrizione dell’acquisizione al patrimonio comunale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale con cui la Polizia municipale aveva constatato la mancata ottemperanza a un’ingiunzione di demolizione emessa dalla Procura della Repubblica in esecuzione di un ordine di demolizione disposto dal giudice penale. Ha dedotto, in primo luogo, l’incompetenza relativa e la violazione del principio di legalità, sostenendo che la Polizia municipale, priva di poteri di amministrazione attiva, non potesse adottare un atto avente anche il contenuto di titolo di proprietà da trascrivere nei registri immobiliari. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 e la carenza di potere in concreto, poiché l’ingiunzione alla demolizione proveniva dall’autorità giudiziaria penale e non dal Comune. In udienza, a seguito del rilievo officioso del possibile carattere meramente dichiarativo del verbale, il ricorrente ha precisato che l’impugnazione era rivolta esclusivamente contro la parte dell’atto che pretendeva di attribuirgli efficacia di titolo per l’immissione in possesso e la trascrizione dell’acquisizione al patrimonio comunale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’atto impugnato nella parte contestata. Ha ritenuto non applicabili i principi dell’Adunanza Plenaria n. 16/2023, relativi all’accertamento dell’inottemperanza a un ordine di demolizione adottato dal Comune ai sensi dell’art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001, trattandosi qui dell’inottemperanza a un ordine di demolizione emesso dal giudice penale. Nel merito, ha rilevato che il verbale della Polizia municipale ha normalmente natura endoprocedimentale e valore meramente dichiarativo delle operazioni compiute; la Polizia municipale non è competente ad adottare atti di amministrazione attiva. L’organo amministrativo competente deve eventualmente recepire l’esito delle operazioni mediante un formale atto di accertamento. Pertanto, la parte del verbale che qualificava lo stesso atto come accertamento dell’inottemperanza e come titolo di proprietà idoneo alla trascrizione era viziata da incompetenza. Le ulteriori censure sono state assorbite, poiché, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a., l’accertamento dell’incompetenza impedisce al giudice di dettare le regole dell’azione amministrativa a un organo che non ha ancora esercitato validamente il potere. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001
La disciplina richiamata riguarda l’ingiunzione comunale alla demolizione; i principi relativi all’accertamento dell’inottemperanza e all’acquisizione al patrimonio comunale non sono stati ritenuti automaticamente applicabili quando l’ordine di demolizione proviene dal giudice penale.
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
La pronuncia richiama la natura meramente dichiarativa dell’atto di acquisizione al patrimonio comunale secondo l’Adunanza Plenaria n. 16/2023, precisando però che tale principio riguarda l’ipotesi dell’ordine di demolizione comunale e non quella esaminata.
art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata per la demolizione disposta dal giudice penale quale sanzione accessoria conseguente alla condanna per il reato edilizio.
art. 34, comma 2, c.p.a.
in tutte le situazioni di incompetenza, carenza di proposta o parere obbligatorio, si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell’azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus
L’accertamento dell’incompetenza impone l’assorbimento delle ulteriori censure e preclude al giudice di conformare l’azione amministrativa futura.
Massime di principio
- Il verbale della Polizia municipale che accerta l’inottemperanza a un ordine di demolizione ha natura endoprocedimentale e valore meramente dichiarativo delle operazioni compiute; non costituisce, di per sé, un atto di amministrazione attiva o un titolo di proprietà trascrivibile.
- La Polizia municipale non può attribuire al verbale di accertamento dell’inottemperanza l’efficacia di titolo idoneo all’immissione in possesso o alla trascrizione dell’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale, in assenza della competenza a esercitare il relativo potere amministrativo.
- I principi sulla natura meramente dichiarativa dell’atto di acquisizione e sull’interesse a impugnarlo, elaborati con riferimento all’inottemperanza a un ordine di demolizione comunale, non sono automaticamente estensibili all’accertamento dell’inottemperanza a un ordine di demolizione emesso dal giudice penale.
- Quando il giudice accerta il vizio di incompetenza, deve assorbire le ulteriori censure e non può dettare le regole dell’azione amministrativa, perché il potere non è stato ancora validamente esercitato dall’organo competente.
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