Cassazione Civile, Ordinanza n. 20746/2025 del 22/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento di euro 2.154 complessivi a titolo di scatti di anzianità. I lavoratori avevano un rapporto a tempo determinato poi convertito in giudizio; successivamente, nel contesto del passaggio della gestione dell'appalto della nettezza urbana del Comune di Gallipoli a società subentranti, avevano chiesto che fosse loro riconosciuta l'anzianità maturata anche presso l'impresa precedente e, conseguentemente, gli scatti di anzianità collegati. La corte d'appello aveva negato il trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c., valorizzando la mera successione nell'appalto con obbligo di assunzione del personale, l'assenza di autonoma capacità operativa o know-how dei dipendenti, la discontinuità tra le imprese e la pretesa novità della deduzione sull'uso di attrezzature. Aveva inoltre ritenuto non opponibile alla società subentrante la sentenza che aveva convertito il rapporto a tempo determinato iniziato nel 2003 e aveva escluso il riconoscimento di tale anzianità per difetto di prova documentale nelle buste paga della precedente società. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti sei motivi: omesso esame della clausola del contratto collettivo sugli scatti di anzianità; violazione dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 111 c.p.c. per l'esclusione del trasferimento d'azienda; violazione dell'art. 6 del CCNL 30.4.2003 sul riconoscimento dell'anzianità in caso di successione nei rapporti di lavoro; violazione dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 e degli artt. 3 e 30 della L. 122/2016 sulla ritenuta discontinuità delle imprese; violazione dell'accordo 14.1.2013 e dell'art. 6 CCNL; violazione delle stesse norme sulla decorrenza del rapporto dal 2003 e sull'annotazione dell'ufficio del lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché diretto a sollecitare un sindacato sulla motivazione non più consentito in sede di legittimità, specie in presenza di doppia conforme. Ha invece accolto il terzo e il quinto motivo, esaminati congiuntamente, affermando che l'anzianità di servizio è un dato oggettivo e che le clausole collettive e l'accordo sul passaggio delle consegne imponevano il riconoscimento dell'anzianità maturata presso l'impresa precedente e, quindi, anche degli scatti di anzianità riconosciuti in base a una sentenza intervenuta tra lavoratori e precedente datore di lavoro. Ha ritenuto assorbiti i motivi secondo, quarto e sesto. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla medesima corte d'appello in diversa composizione, anche per la determinazione del valore dello scatto e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il motivo che censura la motivazione deve dedurre un fatto decisivo; non è ammesso, in cassazione, un controllo meramente motivazionale non consentito, soprattutto in presenza di doppia conforme.
art. 2112 c.c.
È evocato come norma sul trasferimento d'azienda e sulla continuità dei rapporti; la Corte tuttavia non decide sulla sua applicazione, perché ritiene assorbite le censure correlate e fonda l'accoglimento sulle clausole collettive e sull'accordo di passaggio.
art. 111 c.p.c.
È richiamato insieme all'art. 2112 c.c. nel secondo motivo, ma il profilo resta assorbito.
art. 6 del contratto collettivo nazionale del 30.4.03
Prevede il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata alle dipendenze delle imprese precedenti, con conseguente computo degli scatti di anzianità anche in caso di successione nei rapporti di lavoro.
art. 29 del decreto legislativo 276 del 2000
Richiamato dal ricorrente per sostenere la continuità/continuità nel cambio appalto; il relativo motivo resta assorbito.
art. 3 della legge 122 del 2016
Richiamato dal ricorrente nel contesto del cambio appalto; motivo assorbito.
art. 30 della legge 122 del 2016
Richiamato dal ricorrente nel contesto del cambio appalto; motivo assorbito.
accordo 14.1.2013
L'accordo sul passaggio delle consegne, insieme alla disciplina collettiva, vale a fondare il riconoscimento dell'anzianità maturata presso il precedente datore di lavoro.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non individua un fatto decisivo omesso, non potendosi chiedere un nuovo controllo della motivazione; il limite è ancora più netto in presenza di doppia conforme di merito.
- Nei cambi di appalto, se il contratto collettivo e l'accordo tra le parti prevedono il riconoscimento dell'anzianità maturata alle dipendenze dell'impresa uscente, tale anzianità deve essere computata anche ai fini degli scatti, indipendentemente dall'accertamento di un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c.
- La tutela convenzionale dell'anzianità è un diritto diretto del lavoratore e può estendersi anche agli effetti di una precedente sentenza relativa al rapporto con il datore di lavoro originario, quando la disciplina collettiva ne imponga il riassorbimento nel rapporto con il subentrante.
- Quando una questione principale è risolta sulla base di una clausola collettiva o di un accordo di passaggio, restano assorbite le censure fondate su norme diverse che mirano a ottenere il medesimo risultato sostanziale.
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