Cassazione Civile, Ordinanza n. 19598/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato l'estratto di ruolo e, per suo tramite, la cartella di pagamento relativa a imposte dell'anno 2003, deducendo di non aver mai ricevuto la notificazione della cartella. In primo grado il ricorso era stato accolto per mancata prova della notifica; in appello la decisione era stata confermata. La società agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) violazione dell'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice di merito ritenuto ammissibile il ricorso introduttivo; 2) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., degli artt. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 100 c.p.c., per omessa pronuncia sull'eccepita inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo; 3) violazione degli artt. 25 e 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, per avere ritenuto non provata la rituale notificazione della cartella. La Corte ha esaminato prioritariamente la questione dell'interesse ad agire nell'impugnazione dell'estratto di ruolo e della cartella asseritamente non notificata, richiamando il nuovo art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 e la giurisprudenza delle Sezioni Unite, e ha rilevato che nel caso concreto non era stata allegata alcuna specifica ragione di tutela anticipata che giustificasse l'azione diretta.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo insussistente l'interesse del contribuente ad agire con l'impugnazione dell'estratto di ruolo e della cartella di pagamento non notificata o asseritamente invalidamente notificata, in mancanza di allegazione di uno dei presupposti che, ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, consentono la tutela immediata. L'accoglimento di tale motivo ha assorbito gli altri. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente. Ha inoltre compensato le spese di tutti i gradi per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato dalla ricorrente per contestare l'ammissibilità del ricorso introduttivo in primo grado.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 112 c.p.c.
richiamato per omessa pronuncia su un'eccezione di inammissibilità.
art. 115 c.p.c.
richiamato per asserita decisione su prove non acquisite o non valutate correttamente.
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per delimitare gli atti impugnabili nel processo tributario.
art. 100 c.p.c.
richiamato quale norma sull'interesse ad agire, decisivo per l'ammissibilità dell'impugnazione.
artt. 25 e 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamati per la disciplina della notificazione della cartella di pagamento.
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146
considerato norma che ha inciso sulla possibilità di impugnare direttamente ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
interpretato come disposizione che specifica e concretizza l'interesse alla tutela immediata contro ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata, nei soli casi previsti dalla legge.
art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel ragionamento storico sulla possibilità di far valere l'invalidità di un atto non notificato.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
usato per decidere nel merito senza rinvio, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto.
art. 18 legge 9 agosto 2023, n. 111
citato nel richiamo finale all'attuazione della delega per la revisione del sistema della riscossione.
Massime di principio
- Nell'impugnazione dell'estratto di ruolo e della cartella asseritamente non notificata, l'interesse ad agire non si presume: deve essere specificamente allegato e dimostrato dal contribuente, salvo i casi in cui la legge riconosca espressamente la tutela immediata.
- L'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato nel 2021, delimita in senso restrittivo i casi di impugnazione diretta di ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata, concretizzando l'interesse ad agire nei soli casi tipizzati.
- La mera deduzione della mancata notifica della cartella non basta, di per sé, a fondare l'ammissibilità del ricorso contro l'estratto di ruolo, se non è indicato un pregiudizio attuale che renda necessaria una tutela anticipata.
- Quando la questione è solo di diritto e non richiede accertamenti ulteriori, la Corte di cassazione può cassare e decidere nel merito dichiarando inammissibile il ricorso originario.
- Le ragioni storiche che avevano ampliato l'impugnabilità dell'estratto di ruolo rispondevano all'esigenza di evitare che la tutela giurisdizionale fosse compressa o ritardata, ma il nuovo assetto normativo ha ristretto tale spazio di azione diretta.
- Le inefficienze del sistema della riscossione non legittimano automaticamente l'impugnazione anticipata da parte di chi impugni l'estratto di ruolo; l'accesso alla tutela preventiva resta subordinato ai presupposti normativamente previsti.
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