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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29347/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I fratelli Rotondo chiedevano la revocazione dell'ordinanza n. 22569/2018 della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il loro ricorso per cassazione avverso la decisione che aveva rigettato l'opposizione a precetto (per euro 21.113,96) e dichiarato improcedibile la loro domanda riconvenzionale. I ricorrenti sostenevano errori di fatto nella valutazione della pendenza e del contenuto del giudizio fallimentare pregiudiziale (compensazione dei crediti, ammissione al passivo, documentazione prodotta) e contestavano la valutazione di genericità/autosufficienza del ricorso per cassazione

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione ritenendo che le doglianze proposte non configurino gli stretti presupposti dell'errore di fatto revocatorio: le questioni relative alla riunione o sospensione delle cause sono atti ordinatori insindacabili in sede di legittimità; le critiche attengono a valutazioni e non a evidenti sviste fattuali rilevanti ai fini della revocazione; inoltre i ricorrenti non avevano prodotto in cassazione gli elementi necessari (mancata autosufficienza). Per l'uso strumentale dello strumento revocatorio la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., oltre a rifondere le spese processuali alla controparte (e liquidarle in euro 3.200,00 oltre 200,00 di esborsi) e al versamento del contributo unificato aggiuntivo previsto dalla normativa

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Norma sulla opposizione a precetto: la controversia principale riguardava un'opposizione a precetto promossa dai ricorrenti; la decisione di merito che ha rigettato quell'opposizione è oggetto del posterior ricorso per cassazione e della revocazione contestata

  • art. 52 legge fallimentare

    Richiamata dai ricorrenti per sostenere la 'vis attractiva' e chiedere la riunione/sospensione per questioni pendenti in sede fallimentare; la Corte ha ricordato che la decisione sulla riunione è atto ordinatorio e non sindacabile in cassazione

  • artt. 273 e 274 c.p.c.

    Norme sulla riunione delle cause: la Corte ha ribadito che i provvedimenti di riunione o mancata riunione sono atti meramente ordinatori e insindacabili in sede di legittimità

  • art. 281-sexies c.p.c.

    Norma che prevede la decisione orale dopo rinvio per discussione: la sentenza di merito è stata resa dopo la discussione orale ai sensi di tale disposizione

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Richiede specificità nella indicazione dei motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha ritenuto il ricorso originario carente di autosufficienza e specificità rispetto alla causa fallimentare

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Limiti al sindacato sulla motivazione in cassazione: il vizio di motivazione denunciato dai ricorrenti non rientrava nelle tipologie oggi censurabili in cassazione (solo gravi anomalie motivate di carattere formale o contraddittorio)

  • art. 391-bis e art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Regole sulla revocazione per errore di fatto: la Corte ha ricordato che la revocazione è ammessa solo per errori di lettura degli atti interni alla decisione di legittimità o evidenti sviste fattuali emergenti dagli atti, non per divergenze di valutazione o inadeguata considerazione degli argomenti

  • art. 295 c.p.c.

    Norma sulla sospensione del processo: la Corte ha osservato che il diniego di sospensione è un provvedimento endoprocedimentale non impugnabile con regolamento di competenza e difficilmente sindacabile in cassazione

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Prevede la condanna per lite temeraria o per l'uso improprio del processo: la Corte ha condannato i ricorrenti a pagare euro 3.000,00 per l'inutile e grave dispendio di attività processuale

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis e 1-quater

    Norme sul contributo unificato: a causa della proposizione tardiva del ricorso principale i ricorrenti sono gravati dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Le decisioni sulla riunione o separazione di cause hanno natura ordinatoria e, salvo casi particolari, non sono sindacabili in sede di legittimità; pertanto non costituiscono normalmente oggetto idoneo per ricorso per cassazione
  • La revocazione per errore di fatto (art. 395 n.4 c.p.c.) è uno strumento molto limitato: ammessa solo per manifeste sviste o errori di lettura degli atti interni alla decisione di Cassazione, non per divergenze di valutazione o interpretazione
  • In cassazione il ricorrente deve assicurare l'autosufficienza del ricorso: devono essere riprodotti o richiamati chiaramente gli atti e i passaggi ritenuti decisivi (atto d'appello, documentazione), altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile per genericità
  • La sospensione del processo per pendenza di altra causa pregiudiziale richiede la prova della concretezza e dell'attualità della causa pregiudiziale (che sia realmente pendente e presumibilmente ancora tale), altrimenti non sussiste interesse concreto alla sospensione
  • I vizi procedurali o gestione del merito di primo grado (omesso rinvio, bozza di sentenza, mancata concessione di termini) difficilmente legittimano la revocazione di una decisione di legittimità: tali doglianze devono essere tempestivamente dedotte nei gradi utili e risultare rilevanti secondo le norme che disciplinano la riforma del sindacato di legittimità
  • L'uso strumentale o infondato degli strumenti impugnatori può comportare sanzioni economiche a carico della parte soccombente e dell'autore del ricorso

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