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Ordinanza

Ordinanza n. 1619/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, quanto al ricorso introduttivo dei seguenti atti: 1) il provvedimento di inidoneità attitudinale notificato al ricorrente in data 6 agosto 2025, con cui è stata formalizzata l'esclusione dello stesso dal Concorso pubblico, per esame, per l'assunzione di 2.517 allievi agenti della Polizia di Stato recante la seguente motivazione “ai sensi dell'art. 24 del D.M. del 9 settembre 2022, n. 168, la Commissione valutati gli accertamenti attitudinali di cui al punto 7 lett. A) e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente ha assunto la decisione sopra menzionata alla luce dei requisiti attitudinali previsti e ritenuti indispensabili all'espletamento delle mansioni e delle funzioni del ruolo o della carriera per la quale concorre e all'assunzione delle discendenti responsabilità”; 2) la deliberazione della Commissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale, stilata in data 6 agosto 2025, nella parte in cui ha formulato il giudizio di non idoneità nei confronti del ricorrente conosciuta in esito ad apposita istanza di accesso agli atti in data 22 settembre 2025; 3) la scheda di valutazione attitudinale stilata sul conto del ricorrente in data 5 agosto 2025, nella parte in cui la Commissione non ne ha tenuto conto ai fini della formulazione del giudizio finale, conosciuta in esito ad apposita istanza di accesso agli atti in data in data 22 settembre 2025; 4) la relazione psicologica stilata sul conto del ricorrente in data 4 agosto 2025, nella parte in cui la Commissione non ne ha tenuto conto ai fini della formulazione del giudizio finale, conosciuta in esito ad apposita istanza di accesso agli atti in data in data 22 settembre 2025; 5) il test 16PF-5 e il questionario PS Inventory effettuati in sede concorsuale sul conto del ricorrente, nella parte in cui la Commissione ne ha travisato gli esiti, conosciuti in esito ad apposita istanza di accesso agli atti in data in data 22 settembre 2025; 6) tutti i verbali di valutazione attitudinale, anche non conosciuti, nella parte in cui formulano un giudizio di inidoneità del ricorrente al ruolo messo a concorso; 7) ove occorra e per quanto di ragione, l'art. 15, comma 5, del bando di concorso che disciplina lo svolgimento degli accertamenti attitudinali, nella parte in cui prevede che “i giudizi della Commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l'esclusione dal concorso”; 8) ove occorra e per quanto di ragione, il bando con cui è stato indetto il concorso pubblico per l'assunzione di 2.517 allievi agenti della Polizia di Stato; 9) la graduatoria di merito del concorso impugnato, non ancora adottata né formata, nella parte in cui non include il nominativo dell'odierna parte ricorrente; 10) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale lesivo degli interessi di parte ricorrente; quanto ai motivi aggiunti depositati il 30 gennaio 2026 dei seguenti atti: 1) il giudizio di inidoneità attitudinale adottato ai danni del ricorrente in data 2 dicembre 2025, all’esito dell’attività di riesame disposta con ordinanza di codesto ecc.mo Collegio n. 6443/2025, depositato in giudizio in data 10 dicembre 2025; 2) il verbale stilato in data 2 dicembre 2025, notificato in pari data, all’esito del colloquio svolto dalla commissione concorsuale e che ha ritenuto il ricorrente privo dei requisiti richiesti per l’espletamento delle funzioni proprie del ruolo di agente di polizia di Stato, depositato in giudizio il 10 dicembre 2025; 3) ogni ulteriore verbale, anche di quelli non resi noti dalla procedente, ove esistenti, con il quale è stata dichiarata la non idoneità attitudinale al ruolo di parte ricorrente; 4) la graduatoria di merito di cui all’art.1 co.1 lett. a del bando di concorso per un’aliquota di n. 2.517 posti, aperto ai cittadini provenienti dalla vita civile, successivamente ampliata a 3117, pubblicata con decreto del Capo della Polizia sul sito web della polizia di stato in data 19 dicembre 2025, nella parte in cui non include il nominativo di parte ricorrente; 5) gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo; 6) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale lesivo degli interessi di parte ricorrente;

Giustizia amministrativa202513258

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità attitudinale, originario e rinnovato in sede di riesame, con conseguente esclusione dal concorso per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato e mancata inclusione nella graduatoria finale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il primo giudizio di inidoneità attitudinale notificato il 6 agosto 2025, gli atti della Commissione e della procedura valutativa, nonché, con motivi aggiunti, il secondo giudizio di inidoneità adottato il 2 dicembre 2025 all'esito del riesame disposto dal giudice e la graduatoria finale pubblicata il 19 dicembre 2025. Ha contestato, in particolare, la mancata considerazione della scheda di valutazione attitudinale e della relazione psicologica, il travisamento degli esiti del test 16PF-5 e del questionario PS Inventory, l'illegittimità dei verbali e del giudizio di non idoneità, nonché, ove occorrente, la previsione del bando secondo cui i giudizi attitudinali sono definitivi e comportano l'esclusione dal concorso. Il giudizio cautelare è stato esaminato dopo il secondo giudizio di inidoneità espresso dall'amministrazione in sede di riesame.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che la vicenda, considerata anche la rinnovazione del giudizio attitudinale, richieda approfondimenti propri della fase di merito e non ha quindi definito la fondatezza delle censure. Ha ritenuto adeguata tutela cautelare l'immediata fissazione dell'udienza di merito al 6 novembre 2026, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza confermare l'ammissione con riserva al corso di formazione disposta con precedente decreto cautelare monocratico, rimasto ineseguito. Il Collegio ha ritenuto non decisivo il fatto che il ricorrente si fosse dimesso dal precedente impiego, svolto in un bar-tabacchi di famiglia. Per esigenze di concentrazione processuale ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno. L'incombente deve essere eseguito entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi dieci giorni. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    immediata fissazione dell'udienza di merito

    Quando la causa cautelare necessita di approfondimenti propri della fase di merito, il giudice può tutelare provvisoriamente la posizione mediante fissazione ravvicinata dell'udienza di merito, senza accordare o confermare la misura cautelare richiesta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Costituisce base per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando la rinnovazione del provvedimento impugnato determina una nuova valutazione amministrativa e la controversia richiede approfondimenti incompatibili con la cognizione sommaria, il giudice cautelare può fissare immediatamente l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ritenendo così adeguatamente tutelate le esigenze cautelari senza concedere o confermare la misura richiesta.
  • Nelle controversie concorsuali aventi a oggetto l'esclusione di un candidato e la graduatoria finale, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria quando la decisione possa incidere sulle loro posizioni.
  • Quando il numero dei controinteressati è elevato, l'integrazione del contraddittorio può essere autorizzata mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale dell'amministrazione, con termini perentori per la pubblicazione e per il deposito della relativa documentazione.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareTutela del terzo

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