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Sentenza

Sentenza n. 1519/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento - del Verbale dello scrutinio finale del -OMISSIS- emesso dal responsabile Dirigente scolastico dell'Istituto Liceo Artistico Musicale "A. Passaglia" di -OMISSIS-, inviato via pec in data -OMISSIS-, di ammissione all'esame di maturità e conferimento dei crediti scolastici per un totale di 32/40, e di tutti gli atti presupposti e successivi, ancorché sconosciuti, ove e per quanto lesivi degli interessi della ricorrente, ivi inclusa la pagella scolastica del -OMISSIS-, pubblicata sul registro elettronico in data -OMISSIS- e le griglie di valutazione per gli studenti con P.E.I. e le valutazioni delle materie allegate al citato verbale, e per la declaratoria del diritto di -OMISSIS- ad essere ammesso a ripetere il quinto anno di studi per l'anno scolastico 2025-2026 stante il mancato raggiungimento degli obiettivi del P.E.I. ed il mancato completamento del percorso formativo concordato, nonché per la condanna delle amministrazioni intimate, ognuna per quanto di competenza, a disporre la ripetenza del quinto anno scolastico, predisponendo tempestivamente tutte le misure necessarie ed opportune di sostegno, ed al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, subiti dallo studente e dai suoi genitori, a causa dell'illegittimo giudizio espresso dai componenti del consiglio di classe in sede di scrutinio finale.

Giustizia amministrativa202502262

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di scrutinio finale di ammissione all'esame di maturità e attribuzione di 32/40 crediti scolastici, con atti connessi, e mancata ammissione alla ripetenza del quinto anno

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte ricorrente aveva impugnato il verbale di scrutinio finale, la pagella scolastica, le griglie di valutazione per gli studenti con P.E.I. e le valutazioni delle materie, deducendo il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato e il mancato completamento del percorso formativo concordato. Aveva inoltre chiesto l'accertamento del diritto a ripetere il quinto anno, la condanna delle amministrazioni a predisporre le misure di sostegno necessarie e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti dallo studente e dai genitori.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dalla parte ricorrente con memoria del 25 maggio 2026 di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Non è stata quindi esaminata la legittimità del verbale di scrutinio, né sono state decise le domande di ripetenza, di predisposizione delle misure di sostegno e di risarcimento. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina della decisione in forma semplificata o della definizione del giudizio.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale base normativa per il trattamento dei dati personali ai fini dell'oscuramento del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all'oscuramento delle informazioni sanitarie.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Prevede la tutela dei dati personali nella diffusione dei provvedimenti giudiziari e consente l'oscuramento delle generalità e dei dati sensibili.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute e per l'oscuramento delle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, la parte ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione e tale sopravvenienza non è contestata o non emergono ragioni per disattenderla, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse preclude l'esame dei motivi di ricorso e delle domande consequenziali, comprese quelle di accertamento, condanna e risarcimento, salvo che il giudice disponga diversamente nei casi previsti dalla legge.
  • La dichiarazione di improcedibilità non comporta necessariamente la condanna alle spese della parte ricorrente: il giudice può compensarle in ragione delle circostanze del caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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