Ordinanza n. 2462/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento - del provvedimento prot. n. 36477 del 10 marzo 2025, con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione - SG - USANSOA - Sanzioni SOA e operatori economici qualificati e annotazioni ha disposto l’inserimento nel casellario informatico dell’annotazione a carico di -OMISSIS- relativa alla pretesa esclusione da parte di Consip S.p.a. dalla gara a procedura aperta suddivisa in 34 lotti per l’appalto dei servizi di vigilanza armata per il Ministero della Giustizia (ID 2201); - di ogni altro atto connesso, consequenziale o presupposto, ancorché non conosciuto, tra cui in particolare la nota prot. n. 0100101 del 2 settembre 2024, recante comunicazione di avvio del procedimento riferimento fasc. n. 3423/2024/sr, e per quanto occorra, in parte qua, del Regolamento A.n.a.c. di cui alla delibera n. 861/19 e s.m.i.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici relativa all'esclusione da una gara per grave illecito professionale
Esito
La controversia
L'impresa ha impugnato il provvedimento ANAC di inserimento nel casellario informatico dell'annotazione relativa alla propria pretesa esclusione, da parte di Consip, da una gara suddivisa in lotti per l'affidamento di servizi di vigilanza armata per il Ministero della Giustizia. L'esclusione era stata disposta nei confronti dell'impresa ausiliata per grave illecito professionale, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c), del d.lgs. 50/2016, in relazione a illeciti compiuti da un soggetto appartenente a un'altra società che aveva ceduto alla ricorrente un ramo d'azienda. Sono stati impugnati anche gli atti connessi, inclusa la comunicazione di avvio del procedimento ANAC e, per quanto occorra, il regolamento ANAC sulle annotazioni. Il giudice non ha ancora esaminato nel merito i motivi di illegittimità dedotti, poiché nessuna parte ha depositato il provvedimento di esclusione oggetto dell'annotazione.
La decisione
Il TAR ha disposto incombenti istruttori prima della decisione di merito. Ha rilevato che Consip, pur evocata in giudizio, non si è costituita e che il provvedimento di esclusione non è stato prodotto. Ha quindi disposto l'acquisizione del provvedimento di esclusione, mediante deposito a cura dell'ANAC o della parte più diligente, e ha ordinato a Consip, quale stazione appaltante, di depositare una dettagliata relazione sui fatti all'origine dell'esclusione, ai sensi degli artt. 2, comma 2, e 46, comma 2, c.p.a. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza; la ricorrente deve provvedere alla notificazione entro 5 giorni dalla comunicazione della Segreteria. Il giudizio è stato rinviato all'udienza pubblica del 9 giugno 2026. Non è stata adottata alcuna decisione sul merito dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016
Individua il casellario informatico dei contratti pubblici quale oggetto dell'annotazione impugnata.
art. 80, comma 5, lettera c), d.lgs. 50/2016
È indicato quale base normativa dell'esclusione dalla gara per grave illecito professionale.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell'acquisizione degli elementi necessari alla decisione.
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento per la richiesta di una relazione alla stazione appaltante sui fatti di causa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando l'impugnazione di un'annotazione nel casellario informatico dipende dall'esistenza e dal contenuto di un provvedimento di esclusione non prodotto in giudizio, il giudice può disporne l'acquisizione prima di decidere il merito.
- La stazione appaltante evocata in giudizio può essere onerata della presentazione di una relazione dettagliata sui fatti all'origine dell'esclusione contestata, quando tali elementi siano necessari per la decisione sull'impugnazione dell'annotazione ANAC.
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