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Ordinanza

Ordinanza n. 82/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: 1) del bando -OMISSIS-della procedura selettiva per il reclutamento di -OMISSIS- Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della Legge 29/06/2022 n. 79 di conversione con modificazioni del D.L. 30 aprile 2022 n. 36, nel -OMISSIS- “-OMISSIS-”,-OMISSIS-” a tempo definito presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze umane; 2) del verbale -OMISSIS- della commissione giudicatrice pubblicato il 07/01/2026; 3) del verbale-OMISSIS-della commissione giudicatrice pubblicato il 07/01/2026; 4) del verbale-OMISSIS-della commissione giudicatrice pubblicato il 07/01/2026 in merito alla Graduatoria di merito del 7/01/2026 col quale è stata approvata la graduatoria che vede vincitore il dott.-OMISSIS-; 5) del d.r. -OMISSIS- del 23/12/2025 di approvazione atti pubblicato il 07/01/2026; 6) nonché di ogni altro atto, anche se ignoto, precedente, successivo, conseguente, consequenziale e presupposto, nonché in ogni caso lesivo della posizione soggettiva della parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202600114

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: bando, verbali della commissione giudicatrice, graduatoria, decreto di approvazione degli atti e atti connessi della procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il bando e gli atti della procedura selettiva universitaria per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, nonché la graduatoria che aveva individuato quale vincitore un controinteressato e il decreto rettorale di approvazione degli atti. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso principale o in quello incidentale. In sede cautelare il ricorrente ha allegato il periculum in mora allo svolgimento dei corsi didattici assegnati al controinteressato nel secondo ciclo semestrale.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare, riservando ogni valutazione sulle questioni di rito e di merito relative al ricorso principale e al ricorso incidentale, notificato e depositato l’11 aprile 2026. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora. In particolare, ha valorizzato il fatto che, secondo le allegazioni del controinteressato non smentite dal ricorrente, il direttore del dipartimento aveva proposto la chiamata, questa era stata approvata con autorizzazione all’assunzione e il rapporto di lavoro a tempo determinato era stato formalizzato con contratto. Nel bilanciamento degli interessi pubblici e privati, il Collegio ha ritenuto prevalente l’esigenza di assicurare la continuità dell’attività didattica e di ricerca complessivamente svolta dal controinteressato. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 3, lettera a), l. 240/2010

    nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione con modificazioni del d.l. 30 aprile 2022, n. 36

    La disposizione è richiamata quale base normativa della procedura selettiva per il reclutamento del ricercatore a tempo determinato; l’ordinanza cautelare non ne fornisce un’interpretazione.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della domanda e della decisione cautelare; il rigetto è motivato, in concreto, dall’insussistenza del periculum in mora e dal bilanciamento degli interessi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato insieme all’art. 9, paragrafo 1, del regolamento UE 2016/679 quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati richiede anche la dimostrazione di un periculum in mora concreto e attuale; la sua insussistenza è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda, senza anticipare le valutazioni sulle questioni di rito e di merito del ricorso.
  • Nel bilanciamento cautelare, l’esigenza di garantire la continuità dell’attività didattica e di ricerca già concretamente svolta da un soggetto chiamato e assunto dall’università può prevalere sull’interesse del candidato non vincitore alla sospensione degli atti della procedura selettiva, quando il pregiudizio allegato non risulti concretamente irreversibile o attuale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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