Cassazione Civile, Ordinanza n. 21640/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Tre dipendenti addetti all'ipermercato avevano agito per ottenere il riconoscimento del superiore inquadramento nel livello III, parametro 167, in relazione alle mansioni concretamente svolte, con conseguente condanna della società al pagamento delle differenze retributive. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva sostanzialmente confermato, con sola parziale modifica della decorrenza delle differenze per uno dei lavoratori. La società ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: (1) violazione del CCNL applicato e dell'art. 1362 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente valorizzato la qualità delle mansioni senza considerare il criterio quantitativo/temporale e che la prevalenza richiesta per l'inquadramento superiore dovesse essere misurata in termini di tempo; (2) violazione degli artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c., in relazione all'art. 18 l. n. 300/1970 come modificato dalla l. n. 92/2012, per avere escluso la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi maturati in corso di rapporto; (3) violazione del CCNL e dell'art. 2102, comma 7, c.c. sulla decorrenza del superiore inquadramento di uno dei lavoratori, sostenendo che dovesse decorrere da dicembre 2011 e non da novembre 2010 per le differenze retributive.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la corte d'appello aveva correttamente interpretato il CCNL e applicato il criterio della prevalenza delle mansioni superiori in senso essenzialmente qualitativo o quali-quantitativo, senza che la norma collettiva imponesse un parametro temporale rigido. Ha dichiarato infondato il secondo motivo richiamando il principio secondo cui, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato non assistiti da stabilità reale dopo le riforme del 2012 e 2015, la prescrizione dei crediti retributivi decorre dalla cessazione del rapporto, per cui correttamente erano stati ritenuti prescritti solo i crediti anteriori al luglio 2007. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, osservando che il diritto alle differenze retributive coincide con l'inizio dell'effettivo svolgimento delle mansioni superiori e che la decorrenza riconosciuta dalla corte territoriale era coerente con tale principio. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, e al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 46 CCNL Dipendenti imprese distribuzione cooperativa 2011
La clausola collettiva, per come letta dalla Corte, non introduceva un rigido criterio temporale di prevalenza delle mansioni superiori, ma consentiva di valorizzare la natura qualitativa e il contenuto professionale delle attività svolte.
art. 1362 c.c.
L'interpretazione della norma collettiva deve seguire i canoni ermeneutici contrattuali, senza attribuire alla disposizione un significato non ricavabile dal suo testo.
art. 2103 c.c.
Il diritto all'inquadramento superiore e al corrispondente trattamento economico deriva dall'effettivo svolgimento di mansioni riconducibili alla qualifica superiore, secondo il criterio della prevalenza delle mansioni concretamente svolte.
art. 2948 n. 4 c.c.
Per i crediti retributivi periodici il termine prescrizionale rilevante è quello quinquennale, ma la sua decorrenza va coordinata con la disciplina della stabilità del rapporto di lavoro.
art. 2935 c.c.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nei rapporti di lavoro privi di stabilità reale, ciò avviene alla cessazione del rapporto per i crediti non già prescritti.
art. 18, comma 1, L. 300/1970
Le modifiche introdotte dalla L. 92/2012 incidono sulla stabilità del rapporto e, per riflesso, sul dies a quo della prescrizione dei crediti retributivi.
L. 92/2012
La riforma è richiamata come causa del depotenziamento della tutela reale e della conseguente diversa decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto.
art. 360, n. 3, c.p.c.
I motivi sono stati prospettati come violazione di legge, ma in parte tendevano in realtà a una rivalutazione del fatto, non consentita in cassazione.
art. 2102, comma 7, c.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la decorrenza del superiore inquadramento, ma il principio applicato è che il trattamento economico superiore spetta dall'inizio delle mansioni superiori effettivamente svolte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Il rigetto del ricorso comporta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento del superiore inquadramento del lavoratore, il giudice deve svolgere un accertamento in fatto delle mansioni concretamente svolte, individuare le declaratorie del contratto collettivo applicabile e confrontarle; il cd. criterio trifasico non richiede formule sacramentali, purché tutti i passaggi risultino effettivamente compiuti.
- Quando la disciplina collettiva non prevede un rigido parametro temporale per la prevalenza delle mansioni, il giudice può valorizzare il contenuto qualitativo e quali-quantitativo delle attività svolte, non essendo consentito trasformare l'interpretazione della clausola in un criterio meramente aritmetico.
- In sede di legittimità, il motivo formalmente denunciato come violazione di legge è inammissibile se, sotto tale veste, mira soltanto a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già apprezzati dal giudice di merito.
- Nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato privi di una stabile tutela reale, la prescrizione dei crediti retributivi periodici non decorre in corso di rapporto per i diritti non ancora prescritti alla data della riforma, ma dalla cessazione del rapporto.
- Il diritto alle differenze retributive conseguenti allo svolgimento di mansioni superiori decorre dal momento di effettivo inizio delle mansioni superiori, non da una data successiva collegata al formale riconoscimento dell'inquadramento.
- Se il contratto collettivo fissa espressamente un criterio di prevalenza temporale per le mansioni promiscue, il giudice deve applicarlo; se invece tale criterio manca, deve fare riferimento alla prevalenza sostanziale delle mansioni superiori sulla complessiva prestazione lavorativa.
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